Cassazione Civile, Ordinanza n. 00475/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un lavoratore aveva affidato a un avvocato la difesa in una controversia contro il datore di lavoro volta ad accertare l’illegittimità di contratti a termine e a conseguire il risarcimento del danno. Dopo il rigetto della domanda nel giudizio di merito, il cliente ha agito contro il difensore sostenendo che questi avesse omesso di depositare documenti decisivi, con conseguente perdita della possibilità di ottenere un esito favorevole nel giudizio originario. Il professionista ha chiamato in garanzia la propria assicurazione. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno rigettato la domanda risarcitoria. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla responsabilità professionale dell’avvocato per condotta omissiva, sostenendo che la mancata proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello e la successiva transazione non interrompevano il nesso causale e che, comunque, il ricorso avrebbe avuto scarse possibilità di successo per l’errore del legale; con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese, contestando sia la mancata compensazione sia la condanna alle spese in favore della compagnia chiamata in garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si fondava su una duplice autonoma ratio decidendi: da un lato, la scelta del cliente di non proporre il ricorso per cassazione e di transigere; dall’altro, e in modo decisivo, l’accertamento di fatto secondo cui l’omesso deposito della documentazione non aveva efficacia causale decisiva, poiché il rigetto della domanda originaria dipendeva anche da un diverso argomento probatorio e dalla insufficienza della prova del danno. Non essendo stata utilmente censurata una ratio autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione, il motivo non poteva essere accolto. Il secondo motivo è stato respinto perché la condanna alle spese segue il principio di soccombenza, la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, quanto alla chiamata in garanzia, il semplice carattere virtualmente infondato della domanda non basta a escludere la condanna dell’attore soccombente alle spese del terzo chiamato; occorrerebbe una chiamata del tutto arbitraria e abusiva, circostanza non ravvisata nel caso concreto. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e ha posto a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, oltre agli oneri di legge previsti dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1176, comma 2, c.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro della diligenza professionale dell’avvocato; la Corte non ne ha fatto applicazione diretta ai fini dell’accoglimento, perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di censura di una ratio autonoma e sufficiente.
art. 2236 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla responsabilità del professionista in prestazioni implicanti problemi tecnici di speciale difficoltà; non è stato ritenuto decisivo nel caso, poiché la censura non superava il rilievo della doppia ratio decidendi.
art. 1223 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di danno risarcibile e nesso causale; la Corte ha ritenuto assorbente l’accertamento di merito sull’assenza di nesso causale decisivo tra omissione e danno.
art. 91 c.p.c.
È la base del principio di soccombenza applicato per la condanna alle spese di lite della parte integralmente soccombente.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna aggravata richiesta in sede di legittimità.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento in camera di consiglio e il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura efficacemente tutte le rationes, perché l’eventuale accoglimento delle sole censure residue non potrebbe comunque incidere sull’esito finale.
- Nel giudizio di responsabilità professionale dell’avvocato, la censura che si limita a contestare apoditticamente un accertamento di fatto sul nesso causale o a chiedere una rivalutazione delle prove è inammissibile in cassazione.
- La responsabilità del difensore per omissione richiede che l’omissione sia effettivamente causale rispetto al danno allegato; se il rigetto del giudizio originario dipende anche da autonome ragioni di merito, manca il nesso causale decisivo tra condotta e pregiudizio.
- La mancata proposizione di ulteriori rimedi o la successiva transazione da parte del cliente possono essere valorizzate dal giudice di merito come condotte interruttive del nesso causale, ove il giudizio prognostico escluda che, anche senza l’omissione, il risultato utile sarebbe stato conseguibile.
- In tema di spese di lite, la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è censurabile solo perché non esplicitamente motivata; il principio generale resta quello della soccombenza.
- La condanna dell’attore soccombente alle spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia non richiede solo che la garanzia risulti infondata in concreto, ma che la chiamata sia manifestamente arbitraria e abusiva, priva di ragionevole connessione con la domanda principale.
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