Direttiva 2009/158
Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica le norme di polizia sanitaria applicabili al commercio intracomunitario e alle importazioni di pollame e uova da cova, con l’obiettivo di prevenire la diffusione di malattie contagiose e armonizzare le condizioni di scambio. Stabilisce requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti, per il trasporto e la certificazione sanitaria, nonché per i controlli e le garanzie supplementari connesse a specifici stati sanitari nazionali o regionali. Definisce inoltre le condizioni per le importazioni da paesi terzi, compresi elenchi autorizzati, certificati veterinari, controlli in loco e possibilità di quarantena. La direttiva si applica dal 1° gennaio 2010 e lascia agli Stati membri margini di attuazione soprattutto nella designazione delle autorità e dei laboratori, nel riconoscimento degli stabilimenti e nell’organizzazione dei controlli.
Norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di pollame e uova da cova (testo codificato).
Ambito di applicazione
La direttiva si applica al pollame e alle uova da cova destinati agli scambi intracomunitari e alle importazioni nella Comunità/Unione da paesi terzi. Riguarda allevamenti, stabilimenti di selezione, moltiplicazione, allevamento e incubatoi, nonché i controlli veterinari, la certificazione sanitaria, la quarantena e le misure di salvaguardia. È escluso il pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni; per alcune fattispecie di scambi di minima entità e per specifici statuti sanitari degli Stati membri sono previste deroghe o regimi particolari.
Norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni di pollame e uova da cova
La direttiva, in versione codificata, riordina le norme di polizia sanitaria applicabili al commercio intracomunitario e alle importazioni da paesi terzi di pollame e uova da cova. La finalità è prevenire la diffusione di malattie contagiose del pollame, armonizzare le condizioni sanitarie nel mercato interno e stabilire un regime coerente per le importazioni.
Obiettivi e contesto
La disciplina si colloca nel quadro della politica agricola comune e delle regole veterinarie del mercato interno. I considerando evidenziano che l’armonizzazione è necessaria per eliminare disparità tra Stati membri, favorire lo sviluppo razionale della produzione avicola e definire un regime comunitario uniforme per le importazioni dai paesi terzi.
La direttiva precisa anche che, per motivi pratici, gli stabilimenti di produzione devono essere controllati e riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri, con registrazione e pubblicità degli elenchi. Sono inoltre richiamati i collegamenti con la normativa sui controlli veterinari negli scambi intracomunitari e con la normativa sulle norme di commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini.
Ambito di applicazione e definizioni
L’articolo 1 delimita l’oggetto della direttiva alle norme di polizia sanitaria per:
- gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova;
- le importazioni nella Comunità da paesi terzi.
Resta escluso il pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni.
L’articolo 2 contiene un apparato definitorio molto dettagliato. Tra le nozioni più rilevanti vi sono:
- pollame: varie specie aviarie, inclusi i ratiti allevati o detenuti in cattività per riproduzione, carne, uova da consumo o selvaggina da ripopolamento;
- uova da cova, pulcini di un giorno, pollame riproduttore, da reddito e da macellazione;
- branco, azienda, stabilimento, incubatoio;
- veterinario ufficiale, veterinario abilitato e laboratorio riconosciuto;
- malattie soggette a dichiarazione obbligatoria, elencate nell’allegato V;
- quarantena e macellazione sanitaria.
Riconoscimento degli stabilimenti e laboratori di riferimento
L’articolo 3 richiede agli Stati membri di presentare alla Commissione, anteriormente al 1° luglio 1991, un piano con le misure nazionali per il riconoscimento degli stabilimenti che intendono partecipare agli scambi intracomunitari. La Commissione esamina i piani e può approvarli o modificarli secondo la procedura di comitato dell’articolo 33, paragrafo 2.
L’articolo 4 impone a ciascuno Stato membro di designare un laboratorio nazionale di riferimento responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla direttiva e del loro uso da parte dei laboratori riconosciuti. Gli Stati membri devono inoltre mettere a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico i dati del laboratorio e gli aggiornamenti. L’allegato I specifica che il laboratorio di riferimento può fornire reagenti, controllare la qualità dei reagenti utilizzati e organizzare prove comparative periodiche.
Requisiti per gli scambi intracomunitari
L’articolo 5 stabilisce che, per essere oggetto di scambi intracomunitari, le diverse categorie di prodotti devono rispettare condizioni specifiche:
- uova da cova, pulcini di un giorno, pollame riproduttore e da reddito: requisiti degli articoli 6, 15, 18 e 20, oltre a quelli applicativi degli articoli 16 e 17;
- pollame da macellazione: requisiti degli articoli 11, 15, 18 e 20 e delle misure applicative degli articoli 16 e 17;
- pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento: requisiti degli articoli 12, 15, 18 e 20 e delle misure applicative degli articoli 16 e 17;
- per la salmonellosi, il pollame destinato a Finlandia e Svezia deve rispettare le condizioni di cui all’articolo 13.
L’articolo 6 impone che gli animali e le uova provengano da stabilimenti riconosciuti e contrassegnati con numero distintivo, non soggetti a misure sanitarie e situati fuori da zone sottoposte a restrizioni per focolai di malattie sensibili al pollame. Devono inoltre provenire da branchi senza sintomi clinici o sospetti di malattia contagiosa al momento della spedizione.
L’articolo 7 obbliga ciascuno Stato membro a mantenere aggiornato e pubblico l’elenco degli stabilimenti riconosciuti e dei rispettivi numeri di registrazione.
Condizioni specifiche per uova da cova, pulcini e pollame di diverse categorie
Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 disciplinano in modo differenziato le varie categorie.
Per le uova da cova, l’articolo 8 richiede che al momento della spedizione:
- provengano da branchi presenti da più di sei settimane in stabilimenti comunitari riconosciuti;
- se vaccinati, siano stati vaccinati secondo l’allegato III;
- siano state effettuate visite sanitarie entro 72 ore prima della spedizione, oppure controlli mensili con l’ultima ispezione non oltre 31 giorni prima della spedizione, con verifica dei registri sanitari e dei dati aggiornati del responsabile del branco;
- siano identificate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008;
- siano state disinfettate secondo le istruzioni del veterinario ufficiale.
Se durante l’incubazione insorge nel branco una malattia contagiosa trasmissibile tramite le uova, l’incubatoio e le autorità competenti devono esserne informati.
Per i pulcini di un giorno, l’articolo 9 richiede che provengano da uova da cova conformi, che rispettino le condizioni di vaccinazione dell’allegato III, se vaccinati, e che non presentino sintomi sospetti al momento della spedizione.
Il pollame riproduttore e da reddito, secondo l’articolo 10, deve:
- aver soggiornato dopo la schiusa o da oltre 6 settimane in uno o più stabilimenti comunitari riconosciuti;
- rispettare le condizioni vaccinali dell’allegato III, se vaccinato;
- essere stato sottoposto a esame sanitario nelle 48 ore precedenti la spedizione, senza sintomi o sospetti di malattie contagiose.
Per il pollame da macellazione, l’articolo 11 prevede che:
- provenga da un’azienda in cui abbia soggiornato dopo la schiusa o da oltre 21 giorni;
- non sia soggetto a misure sanitarie applicabili al pollame;
- sia stato esaminato nei 5 giorni precedenti la spedizione;
- provenga da azienda situata fuori dalle zone soggette a restrizioni per focolai di malattie sensibili.
L’articolo 12 regola il pollame di oltre 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento, imponendo requisiti simili ma con alcune specificità: soggiorno di almeno 21 giorni, assenza di contatti con pollame recentemente introdotto nelle due settimane precedenti, esame sanitario nelle 48 ore precedenti e collocazione fuori da zone soggette a divieti per focolai. Per tali volatili, l’articolo 6 non si applica.
Salmonellosi e regimi speciali per Finlandia e Svezia
L’articolo 13 stabilisce, per i sierotipi non menzionati nell’allegato II, capitolo III A, che le spedizioni di pollame da macello dirette in Finlandia e Svezia sono sottoposte a test microbiologico per campionatura nello stabilimento di origine, secondo la decisione 95/410/CE. La portata e i metodi del test sono fissati in base al parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e al programma operativo presentato da Finlandia e Svezia. Il test non si applica se l’azienda aderisce a un programma riconosciuto equivalente.
Deroga per piccole partite
L’articolo 14 esclude, per le piccole partite contenenti meno di 20 unità, l’applicazione degli articoli 5-11 e 18, a condizione che siano rispettati requisiti sanitari minimi. In particolare:
- gli animali devono aver soggiornato nella Comunità dalla schiusa o da almeno tre mesi;
- devono essere esenti da sintomi clinici e non soggetti a misure sanitarie;
- se vaccinati, devono rispettare le condizioni dell’allegato III;
- nel mese precedente la spedizione tutto il pollame deve essere sottoposto con esito negativo a prove sierologiche per Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum;
- per uova da cova o pulcini di un giorno, il branco di origine deve essere sottoposto nei tre mesi precedenti a prove sierologiche con affidabilità del 95 % e prevalenza del 5 %.
La deroga non si applica alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.
Statuto di zona di non vaccinazione e programmi di lotta
L’articolo 15 disciplina gli scambi verso Stati membri o regioni che praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle e verso territori che chiedano o abbiano ottenuto lo status di zona di non vaccinazione. Sono previste condizioni dettagliate per uova da cova, pulcini di un giorno, pollame riproduttore e da reddito e pollame da macellazione, con divieti o limitazioni di vaccinazione, isolamento, controlli sierologici e test specifici.
La Commissione può esaminare i programmi presentati dagli Stati membri e approvarli secondo la procedura di comitato, nonché precisare le garanzie complementari generali o specifiche richieste negli scambi intracomunitari. Può anche sospendere il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione in caso di grave epizoozia o di eliminazione delle restrizioni legislative alla vaccinazione di massa.
L’articolo 16 consente agli Stati membri di sottoporre alla Commissione programmi obbligatori o facoltativi di lotta contro una malattia del pollame, precisando situazione epidemiologica, giustificazione economica, zona geografica, statuti degli stabilimenti, procedure di controllo, conseguenze della perdita dello statuto e misure per i risultati positivi. La Commissione può approvare tali programmi e fissare garanzie supplementari equivalenti a quelle previste a livello nazionale.
L’articolo 17 disciplina invece il riconoscimento di uno Stato membro o di una parte di esso come totalmente o parzialmente indenne da una malattia del pollame, con requisiti probatori analoghi e possibilità di modificare o sopprimere le garanzie complementari in base all’evoluzione della situazione sanitaria.
Trasporto, imballaggio e certificazione sanitaria negli scambi intracomunitari
L’articolo 18 contiene norme tecniche di trasporto molto dettagliate. I pulcini di un giorno e le uova da cova devono essere trasportati in contenitori monouso o riutilizzabili previa pulizia e disinfezione. I contenitori devono contenere solo animali o uova della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento, e devono recare etichette con Stato membro e regione di origine, numero di riconoscimento dello stabilimento, numero di capi o uova e specie.
Per il pollame riproduttore o da reddito, il trasporto deve avvenire in scatole o gabbie che contengano soltanto animali omogenei provenienti dallo stesso stabilimento e rechino il numero di riconoscimento di origine. I mezzi di trasporto e i contenitori devono evitare perdite di escrementi e piume, consentire l’osservazione e la pulizia/disinfezione; inoltre devono essere puliti e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico.
L’articolo 19 vieta il transito del pollame di cui all’articolo 18, paragrafo 5, attraverso zone infettate da influenza aviaria o malattia di Newcastle, salvo che il trasporto avvenga su grandi assi stradali o ferroviari.
L’articolo 20 impone il certificato sanitario per il trasporto verso lo Stato membro di destinazione. Il certificato deve essere conforme al modello dell’allegato IV e al regolamento (CE) n. 599/2004, firmato da un veterinario ufficiale, redatto il giorno del carico nella lingua ufficiale dello Stato membro di spedizione e di destinazione, valido 5 giorni, su un unico foglio, normalmente per un solo destinatario e con timbro e firma di colore diverso dal resto del documento.
L’articolo 21 consente allo Stato membro di destinazione di autorizzare, in generale o in casi specifici, l’introduzione di pollame e uova da cova senza il certificato di cui all’articolo 20.
Importazioni da paesi terzi
Gli articoli 22-26 costruiscono un regime completo per le importazioni.
L’articolo 22 subordina le importazioni al rispetto delle condizioni fissate negli articoli 23-26. L’articolo 23 stabilisce che il pollame e le uova da cova devono provenire da paesi terzi o parti di essi inseriti in un elenco compilato dalla Commissione. Nel decidere l’inclusione si considerano:
- stato sanitario di pollame e altri animali;
- tempestività e regolarità delle informazioni epidemiologiche fornite;
- normativa del paese terzo in materia di prevenzione e lotta alle malattie;
- struttura e poteri dei servizi veterinari;
- organizzazione delle misure di prevenzione e lotta;
- garanzie offerte rispetto alla direttiva;
- osservanza della normativa comunitaria sugli ormoni e sui residui.
L’elenco e le sue modifiche sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 24 richiede che il paese terzo sia soggetto a denuncia obbligatoria per influenza aviaria e malattia di Newcastle e che sia indenne da tali malattie oppure applichi misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste dalle direttive 2005/94/CE e 92/66/CEE. La Commissione può limitare tali disposizioni a parti del territorio del paese terzo.
L’articolo 25 ammette l’importazione solo se il pollame e le uova da cova provengono da branchi che abbiano soggiornato ininterrottamente per un periodo da definire e soddisfino le condizioni sanitarie adottate per quel paese terzo. Le condizioni possono differire in funzione della specie e della categoria. La base di riferimento sono le norme del capo II, ma si possono prevedere deroghe caso per caso se il paese terzo offre garanzie analoghe almeno equivalenti.
L’articolo 26 impone un certificato redatto e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore, rilasciato il giorno del carico, nella lingua dello Stato membro destinatario, in originale, con validità di 5 giorni, su un unico foglio e per un solo destinatario. Il certificato deve attestare la conformità ai requisiti della direttiva ed essere conforme a un modello stabilito secondo la procedura di comitato.
Controlli in loco, quarantena e importazioni eccezionali
L’articolo 27 prevede controlli in loco da parte di esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione per verificare l’effettiva applicazione della direttiva. I controlli sono effettuati per conto della Comunità e le spese sono a carico della Comunità; periodicità e modalità sono determinate secondo la procedura dell’articolo 33, paragrafo 2.
L’articolo 28 consente alla Commissione di limitare le importazioni da un paese terzo o da parte di esso a determinate specie o categorie, e di imporre quarantena o isolamento fino a due mesi.
L’articolo 29 prevede che, in deroga alle condizioni ordinarie, la Commissione possa autorizzare caso per caso importazioni non conformi agli articoli 22, 24, 25 e 26, purché siano predisposte norme dettagliate con garanzie almeno equivalenti a quelle del capo II, includendo obbligatoriamente quarantena e test per influenza aviaria, Newcastle e altre malattie.
L’articolo 30 dispone che il pollame da macellazione importato sia condotto direttamente al macello e abbattuto il prima possibile; l’autorità dello Stato membro può designare il macello per esigenze sanitarie.
Disposizioni comuni, comitologia e aggiornamento tecnico
Gli articoli 31 e 32 fanno salva l’applicazione delle misure di salvaguardia della direttiva 89/662/CEE e delle norme di controllo veterinario della direttiva 90/425/CEE agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.
L’articolo 33 istituisce il raccordo con il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Nei casi soggetti al paragrafo 2 si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE con termine di tre mesi; nei casi del paragrafo 3 il termine è di 15 giorni. Si tratta quindi di un ampio ricorso a procedure di esecuzione per dettagli tecnici e aggiornamenti.
L’articolo 34 consente di modificare gli allegati I-V in funzione dell’evoluzione dei metodi diagnostici e delle variazioni dell’incidenza economica delle malattie.
Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 35 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Trattandosi di una direttiva, il risultato normativo è vincolante, ma la forma e i mezzi di attuazione sono rimessi agli ordinamenti nazionali.
L’articolo 36 abroga la direttiva 90/539/CEE, mantenendo però fermi gli obblighi di recepimento già previsti dall’allegato VI, parte B, per gli atti ivi elencati. I rinvii alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato VII.
L’articolo 37 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2010. L’articolo 38 indica gli Stati membri come destinatari.
Allegati: elementi operativi rilevanti
Gli allegati contengono il dettaglio tecnico indispensabile all’applicazione pratica:
- allegato II: condizioni di riconoscimento degli stabilimenti, requisiti di impianti e funzionamento, programmi di controllo sanitario delle malattie e criteri per sospensione/ritiro del riconoscimento;
- allegato III: requisiti per le vaccinazioni, con riferimento al permesso di commercializzazione del vaccino e a possibili criteri di impiego fissati dalla Commissione per la malattia di Newcastle;
- allegato IV: modelli dei certificati sanitari per gli scambi intracomunitari;
- allegato V: malattie con obbligo di dichiarazione, ossia influenza aviaria e malattia di Newcastle;
- allegati VI e VII: abrogazioni, termini di recepimento storici e tavola di concordanza.
Per avvocati e commercialisti, il dato pratico centrale è che la disciplina crea un sistema di compliance veterinaria fortemente documentale: riconoscimento degli stabilimenti, registri, certificazioni, controlli e status sanitari territoriali sono condizioni essenziali per la circolazione del pollame e delle uova da cova nel mercato interno e per l’accesso dalle frontiere esterne.
Disposizioni principali
Oggetto, esclusioni e definizioni
L’articolo 1 definisce le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni di pollame e uova da cova; resta escluso il pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni. L’articolo 2 contiene le definizioni essenziali: pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, pollame riproduttore, da reddito, da macellazione, branco, azienda, stabilimento, veterinario abilitato, laboratorio riconosciuto, visita sanitaria, malattie soggette a dichiarazione obbligatoria, quarantena e macellazione sanitaria.
Riconoscimento degli stabilimenti e laboratori nazionali di riferimento
L’articolo 3 impone agli Stati membri di presentare entro il 1° luglio 1991 un piano per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi intracomunitari, piano esaminato dalla Commissione secondo la procedura di comitato dell’articolo 33, paragrafo 2. L’articolo 4 obbliga ogni Stato membro a designare un laboratorio nazionale di riferimento per il coordinamento dei metodi diagnostici e a rendere pubblici i relativi dati; l’allegato I specifica compiti quali fornitura di reagenti, controllo qualità e prove comparative.
Condizioni generali per gli scambi intracomunitari
L’articolo 5 subordina la commerciabilità intracomunitaria al rispetto di condizioni specifiche a seconda della categoria di animali/prodotti e rinvia agli articoli 6, 8-20 e alle condizioni di vaccinazione e sanitarie fissate negli allegati. L’articolo 6 richiede che i prodotti provengano da stabilimenti riconosciuti e contrassegnati con numero distintivo, non soggetti a misure sanitarie e situati fuori da zone soggette a restrizioni, e da branchi privi di sintomi o sospetti di malattia contagiosa. L’articolo 7 impone agli Stati membri di tenere e pubblicare l’elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti.
Requisiti sanitari specifici per uova da cova, pulcini e diverse categorie di pollame
Gli articoli 8-13 fissano condizioni dettagliate di provenienza, permanenza in stabilimento, vaccinazione, esami sanitari e identificazione. Le uova da cova devono provenire da branchi residenti da oltre sei settimane, essere identificate secondo il regolamento (CE) n. 617/2008 e disinfettate; i pulcini di un giorno devono derivare da uova conformi e non presentare sintomi. Il pollame riproduttore e da reddito deve provenire da stabilimenti idonei, essere controllato entro 48 ore dalla spedizione; il pollame da macellazione deve soddisfare condizioni di permanenza, assenza di misure sanitarie e controllo entro 5 giorni; il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento è disciplinato dall’articolo 12. Per la salmonellosi, l’articolo 13 prevede test microbiologici per le spedizioni destinate alla Finlandia e alla Svezia, salvo equivalenza riconosciuta.
Deroga per piccole partite e regime di non vaccinazione per Newcastle
L’articolo 14 introduce una deroga per piccole partite inferiori a 20 unità, con requisiti sanitari semplificati ma comunque comprensivi di permanenza minima, assenza di sintomi, requisiti vaccinali e test sierologici per Salmonella pullorum e gallinarum; la deroga non vale per ratiti o loro uova. L’articolo 15 disciplina gli scambi verso Stati membri o regioni con statuto di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, prevedendo condizioni specifiche su vaccinazioni, isolamento, controlli sierologici e test virologici; la Commissione può riconoscere, sospendere o precisare tale status e le garanzie complementari.
Programmi di controllo sanitario e status sanitari territoriali
Gli articoli 16 e 17 consentono agli Stati membri di presentare alla Commissione programmi facoltativi o obbligatori di lotta contro malattie del pollame e giustificazioni per il riconoscimento di aree totalmente o parzialmente indenni. La Commissione può approvare i programmi e definire garanzie complementari, sempre non superiori a quelle applicate internamente dallo Stato membro. Gli elementi richiesti comprendono situazione epidemiologica, giustificazione costi/benefici, zona geografica, statuti degli stabilimenti, procedure di controllo, conseguenze della perdita di statuto e misure in caso di risultati positivi.
Trasporto e certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari
L’articolo 18 disciplina contenitori, imballaggi, etichettatura, pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto, imponendo spedizione senza contatti con altri volatili vivi e requisiti per la riduzione di perdite di escrementi e piume. L’articolo 19 vieta il transito attraverso zone infettate da influenza aviaria o Newcastle salvo grandi assi stradali o ferroviari. L’articolo 20 impone un certificato sanitario conforme all’allegato IV, firmato da veterinario ufficiale, redatto il giorno del carico, valido 5 giorni e normalmente per un solo destinatario; l’articolo 21 consente deroghe mediante autorizzazioni generali o limitate concesse dallo Stato membro di destinazione.
Regime delle importazioni da paesi terzi
Gli articoli 22-26 subordinano le importazioni a condizioni cumulative: provenienza da paesi terzi o parti di essi inseriti in elenco della Commissione (articolo 23), situazione sanitaria favorevole rispetto a influenza aviaria e malattia di Newcastle (articolo 24), rispetto di condizioni di soggiorno e di polizia sanitaria definite caso per caso (articolo 25), e accompagnamento da certificato veterinario ufficiale del paese terzo esportatore conforme a modello approvato (articolo 26). L’elenco dei paesi e le modifiche sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Controlli, quarantena e misure speciali all’importazione
L’articolo 27 prevede controlli in loco da parte di esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione, a spese della Comunità, con periodicità e modalità fissate dalla procedura di comitato. L’articolo 28 consente di limitare le importazioni a specie o categorie determinate e di imporre quarantena o isolamento fino a due mesi. L’articolo 29 autorizza, caso per caso, importazioni non conformi alle condizioni ordinarie purché siano previste garanzie almeno equivalenti, obbligatoriamente comprendenti quarantena e test per influenza aviaria, Newcastle e altre malattie. L’articolo 30 impone che il pollame da macellazione importato sia condotto direttamente al macello designato, salvo condizioni particolari.
Misure di salvaguardia, comitato e modifiche tecniche
Gli articoli 31 e 32 richiamano l’applicazione, per gli scambi intracomunitari, delle misure di salvaguardia della direttiva 89/662/CEE e delle norme di controllo veterinario della direttiva 90/425/CEE. L’articolo 33 attribuisce alla Commissione l’assistenza del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e disciplina la procedura di comitato; il termine è di tre mesi per il paragrafo 2 e di 15 giorni per il paragrafo 3. L’articolo 34 consente l’aggiornamento degli allegati I-V mediante tale procedura.
Recepimento, abrogazione e applicazione
L’articolo 35 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate. L’articolo 36 abroga la direttiva 90/539/CEE, salvo gli obblighi relativi ai termini di recepimento indicati nell’allegato VI, parte B, e prevede la tavola di concordanza dell’allegato VII. L’articolo 37 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2010; l’articolo 38 indica gli Stati membri quali destinatari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 30 nov 2009Direttiva 2009/142
- direttiva · 30 nov 2009Direttiva 2009/144
- direttiva · 30 nov 2009Direttiva 2009/147
- direttiva · 30 nov 2009Direttiva 2009/148
- direttiva · 30 nov 2009Direttiva 2009/152
- direttiva · 30 nov 2009Direttiva 2009/153
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →