Cassazione Penale, Sentenza n. 10372/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta il 5/07/2024 con riferimento alla sentenza del Tribunale di Velletri del 14/01/2019 (irrevocabile dal 04/06/2019). La Corte territoriale aveva ritenuto l'istanza tardiva perché depositata oltre il termine di 30 giorni dalla notifica ricevuta personalmente dal Popa il 10/02/2024 del provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione del 25/02/2020, che faceva diretto riferimento alla sentenza di condanna. Il ricorrente deduceva di non aver compreso tempestivamente il contenuto dell'ordine per carenze linguistiche (cittadino rumeno) e perché era stato assente e difeso da un avvocato d'ufficio; solo dopo la nomina di un difensore di fiducia che ottenne copia della sentenza il 6/06/2024 avrebbe potuto conoscere il contenuto e gli effetti della pronuncia, deducendo violazione dell'art. 666, comma 6, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui il termine di 30 giorni per la richiesta di rescissione decorre dalla conoscenza del procedimento (ad es. dall'ordine di esecuzione notificato) e non dal momento in cui il condannato abbia avuto piena conoscenza di tutti gli atti o della sentenza. Il ricorrente non ha fornito elementi specifici e probatori a giustificazione del ritardo (la generica affermazione di ignoranza della lingua italiana non è stata comprovata né era stata richiesta la traduzione nell'ambito dell'incidente d'esecuzione). Inoltre la giurisprudenza consente che l'ordine di esecuzione, anche se tradotto oralmente tramite interprete, renda conoscibile la sentenza. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma rilevante per la censura; la Corte non ha ritenuto provata la violazione dedotta e ha valutato la questione principalmente alla luce della tempestività della richiesta di rescissione.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Richiama la possibilità di nomina del difensore d'ufficio. La Corte ha ritenuto che l'essere stato difeso da un avvocato d'ufficio non esoneri il condannato dall'onere di vigilare sulla tempestività dell'impugnazione e dal dovere di specificare e documentare le ragioni del ritardo.
art. 629-bis, cod. proc. pen.
Disciplina i rimedi straordinari contro il giudicato. La Corte ha applicato il principio secondo cui il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza di rescissione decorre dalla conoscenza del procedimento (ad es. dall'ordine di esecuzione), non dal momento della piena conoscenza di tutti gli atti o della sentenza.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma invocata per le conseguenze dell'inammissibilità: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (determinata in euro 3.000).
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni per l'istanza di rescissione del giudicato decorre dalla conoscenza del procedimento (ad esempio dalla notifica dell'ordine di esecuzione che richiama la sentenza), non dal momento in cui si ottiene piena conoscenza di tutti gli atti o della motivazione della sentenza.
- Chi chiede la rescissione deve allegare e, se possibile, documentare in modo specifico i motivi che giustificano il ritardo: una generica dichiarazione di ignoranza della lingua o di mancata comprensione non è sufficiente.
- La notifica dell'ordine di esecuzione che richiami la condanna può rendere conoscibile la sentenza anche se la traduzione è stata solo orale tramite interprete; l'inerzia successiva del destinatario può essere valutata come disinteresse.
- L'essere rappresentati da difensore d'ufficio non esonera il ricorrente dall'obbligo di vigilare e dall'onere di specificare i motivi del ritardo; è necessario attivarsi tempestivamente per ottenere copia degli atti o per chiedere la restituzione in termine se la vicenda è complessa.
- Impugnazioni manifestamente infondate o tardive possono comportare oltre alle spese processuali anche sanzioni economiche (ad es. versamento alla Cassa delle ammende) se rilevata colpa nell'azione impugnatoria.
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