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Sentenza

Sentenza n. 776/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento: - della determinazione n. 159 del 20.12.2024, del Responsabile dell'Area Finanziaria Amministrativa del Comune di Pau con cui ha disposto: i) “di approvare i verbali dal n. uno al n. cinque trasmessi dalla Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di 1 operaio con il profilo professionale di Operatore Tecnico Esperto - Area degli operatori esperti (ex cat. B) [...]”; ii) di approvare la graduatoria finale, secondo il prospetto allegato; iii) di nominare vincitore della selezione, il sig. Gianfranco Tatti; - della determinazione n. 141 del 25.11.2024 del Responsabile dell'Area Finanziaria Amministrativa del Comune di Pau 141 del 25.11.2024, nella parte in cui ha disposto l'ammissione al concorso del candidato Tatti Gianfranco; - di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria dalla stessa redatta al termine della prova selettiva di cui sopra; - dell'atto, non conosciuto, di nomina del controinteressato Tatti Gianfranco nel posto messo a concorso; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, e per la declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro, ove stipulato.

Giustizia amministrativa202500642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ammissione del vincitore, approvazione dei verbali e della graduatoria finale e nomina del vincitore in un concorso per un posto di operatore tecnico esperto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti del concorso pubblico indetto dal Comune di Pau per la copertura di un posto di operatore esperto tecnico manutentivo, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del bando, nonché difetto di istruttoria, errore di fatto e difetto di motivazione, sostenendo che il candidato risultato vincitore non possedesse il requisito dell’esperienza professionale almeno triennale in una delle professioni tassativamente indicate dal bando. In particolare, l’esperienza come saldatore o operaio con mansioni generiche nella produzione di serbatoi e boiler non sarebbe riconducibile alle professioni richieste; l’ulteriore esperienza come installatore e manutentore di impianti fotovoltaici, solari termici, pompe di calore e impianti elettrici, maturata per due anni e cinque mesi, non sarebbe stata sufficiente a integrare il requisito triennale. Con il secondo motivo ha contestato l’erronea valutazione dei propri titoli di studio e di servizio, deducendo la violazione del bando e del regolamento comunale, nonché difetto di istruttoria, errore di fatto e difetto di motivazione. Ha sostenuto che il diploma di perito industriale con specializzazione meccanica avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di 0,50 punti e che la Commissione avrebbe omesso di valutare tre periodi di servizio prestati presso il Comune di Pau, chiedendo il riconoscimento dei relativi punteggi. In via subordinata, con il terzo motivo, ha dedotto la violazione delle disposizioni del bando e del regolamento comunale relative alla verifica della soglia di idoneità per la prova informatica e per la lingua inglese, chiedendo l’annullamento dell’intera procedura. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti e di essere dichiarata vincitrice.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto fondato il primo motivo, accertando che il vincitore non possedeva il requisito esperienziale richiesto dal bando. L’attività di saldatore o di operaio con mansioni generiche nella produzione di serbatoi e boiler non corrispondeva a nessuna delle professioni specificamente indicate dalla lex specialis; l’attività successiva di installatore e manutentore di impianti fotovoltaici, solari termici, pompe di calore e impianti elettrici, della durata di due anni e cinque mesi, non raggiungeva autonomamente il minimo triennale. Il candidato doveva pertanto essere escluso. Il secondo motivo è stato accolto in parte. Il Collegio ha riconosciuto che il diploma di perito industriale era attinente alla professionalità oggetto del concorso e comportava l’attribuzione di ulteriori 0,50 punti. Ha inoltre rilevato il difetto di motivazione nella mancata valutazione del servizio svolto dalla ricorrente presso il Comune di Pau come operaio forestale, a tempo pieno, per sei mesi nel 2014: tale esperienza appariva compatibile con il profilo messo a concorso, anche in ragione della previsione del requisito professionale di giardiniere, e avrebbe comportato 0,45 punti, sufficienti a collocare la ricorrente al primo posto dopo l’esclusione del vincitore. Il TAR ha invece respinto la doglianza relativa agli altri due periodi di servizio, poiché la ricorrente non ne aveva fornito prova documentale, nonostante la contestazione del Comune. Il terzo motivo, proposto in via subordinata, non è stato esaminato perché assorbito dalla fondatezza dei primi due. Il giudice ha annullato gli atti impugnati e ha ordinato al Comune, previa esclusione del controinteressato, di rivalutare i titoli della ricorrente, attribuire i punteggi secondo i criteri indicati in sentenza e approvare una nuova graduatoria. Non è stata direttamente dichiarata la ricorrente vincitrice. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 del bando di concorso

    possesso titolo di studio: Diploma Scuola Secondaria di primo grado unitamente ad almeno uno dei seguenti titoli ulteriori: qualifica professionale oppure esperienza professionale ... della durata di almeno tre anni

    Il requisito di ammissione richiedeva alternativamente una specifica qualifica professionale oppure un’esperienza almeno triennale in una delle professioni tassativamente elencate; esperienze lavorative diverse o di durata inferiore non potevano essere computate.

  • art. 6.4 del bando di concorso

    titoli di studio superiore alla scuola dell’obbligo attinente alla professionalità richiesta, con l’assegnazione di punti 0,1 per ogni anno di corso legale di studio

    Il diploma di perito industriale con specializzazione meccanica è stato ritenuto attinente alla professionalità di operatore tecnico manutentivo e ha dato diritto a 0,50 punti.

  • art. 6.3 del bando di concorso

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente con riferimento alla soglia di idoneità delle prove informatica e di lingua inglese, ma il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito.

  • art. 23 del Regolamento comunale di accesso agli impieghi e procedure concorsuali

    La valutazione dei titoli di servizio è attribuita secondo le seguenti modalità

    La mancata valutazione di un periodo di servizio documentato e apparentemente pertinente deve essere adeguatamente motivata; il servizio come operaio forestale è stato ritenuto compatibile con il profilo tecnico manutentivo, anche in relazione alla professione di giardiniere prevista dal bando.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000

    Sono stati richiamati dalla ricorrente in relazione alla dichiarazione sostitutiva resa dal vincitore circa le esperienze professionali, ma la decisione è stata fondata sulla non riconducibilità delle esperienze dichiarate alle professioni richieste e sulla loro insufficiente durata.

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Ha consentito la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nella sede giurisdizionale, a seguito della richiesta del Comune.

Massime di principio

  • Quando un bando di concorso richiede, quale requisito di ammissione, un’esperienza professionale almeno triennale in un elenco tassativo di professioni, l’amministrazione non può computare attività lavorative diverse per denominazione e contenuto sostanziale, né sommare un’esperienza riconducibile al settore richiesto ma di durata inferiore al minimo previsto.
  • La verifica dei requisiti di partecipazione deve essere condotta in concreto e nel rispetto della lex specialis: esperienze lavorative con mansioni genericamente affini non equivalgono automaticamente alle specifiche professionalità richieste dal bando.
  • Ai fini dell’attribuzione dei punteggi per titoli di studio, un diploma superiore alla scuola dell’obbligo deve essere valutato quando presenti un’attinenza diretta con la professionalità oggetto della selezione; l’omessa attribuzione del punteggio senza adeguata giustificazione determina l’illegittimità della valutazione.
  • La mancata valutazione di un titolo di servizio documentato e potenzialmente pertinente al profilo messo a concorso integra difetto di motivazione quando l’amministrazione non espone le ragioni della sua esclusione dal computo.
  • Nel giudizio avverso gli atti di una procedura concorsuale, l’annullamento degli atti e la riedizione della valutazione possono essere disposti senza attribuire direttamente al ricorrente la qualifica di vincitore, quando occorre una nuova graduazione dei titoli secondo i criteri conformativi stabiliti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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