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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26826/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, con due motivi, vizio di motivazione e violazione del divieto di reformatio in peius. La doglianza riguardava la rideterminazione del trattamento sanzionatorio dopo la declaratoria di improcedibilità del reato sub capo a): secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe illegittimamente aumentato il trattamento sanzionatorio in violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. La Cassazione precisa che, per valutare il rispetto del divieto, occorre confrontare anche pene di specie diversa, verificando se la pena applicata in appello sia più grave per specie o quantità rispetto a quella originaria. Nel caso concreto, la pena residua di mesi 6 di arresto per il reato di cui all'art. 707 c.p. è stata ritenuta inferiore, e quindi legittima, rispetto alla pena base originaria di mesi 8 di reclusione riferita al reato più grave già contestato al capo a).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso, ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius e ha valorizzato il fatto che la pena residua di mesi 6 di arresto fosse pari al minimo edittale e comunque inferiore, per quantità, alla precedente pena base di mesi 8 di reclusione. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    pena più grave per specie o quantità

    Il divieto di reformatio in peius opera quando, a seguito di impugnazione del solo imputato, la sentenza di appello irroghi una pena più grave della originaria; il confronto va effettuato non solo tra specie omogenee, ma anche tra pene di specie diversa, verificandone la maggiore gravità per quantità.

  • art. 707 c.p.

    Norma incriminatrice residua per la quale la Corte territoriale ha rideterminato la sanzione in mesi 6 di arresto, ritenuta corretta perché coincidente con il minimo edittale e non più grave della pena originaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello promosso dal solo imputato, il divieto di reformatio in peius è violato solo se la nuova pena risulta complessivamente più grave, per specie o per quantità, rispetto a quella originaria.
  • Ai fini del confronto tra pene ai sensi dell'art. 597, comma 3, c.p.p., la comparazione non è limitata alle pene della stessa specie: è necessario verificare la reale maggiore gravità complessiva della sanzione anche quando la pena inflitta in appello appartenga a specie diversa.
  • Se, a seguito della caducazione o improcedibilità di un capo, la pena residua viene rideterminata in misura inferiore alla pena base originaria, non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius.
  • Quando il ricorso censura la rideterminazione della pena in contrasto con un dato normativo chiaramente applicabile e con giurisprudenza consolidata, e la doglianza è smentita dal raffronto tra pena originaria e pena finale, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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