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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03928/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni relativo agli anni d’imposta 2005 e 2006, emesso perché la società contribuente non avrebbe emesso un documento fiscalmente valido in relazione a somme versate a una società terza. Nei giudizi di merito la pretesa dell’Ufficio è stata confermata: la CTR ha ritenuto che la società non avesse fornito prova idonea della causa dei pagamenti, essendosi limitata a produrre atti unilaterali di riconoscimento di debito e scritture contabili non sufficienti a superare l’onere probatorio; ha inoltre qualificato i versamenti come acconti prezzo soggetti a IVA e non come caparre. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2709 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova e indebita valutazione delle scritture contabili; 2) nullità della sentenza per extrapetizione, per avere la CTR trattato della rilevanza fiscale della mancata registrazione del preliminare; 3) violazione dell’art. 26, comma 2, d.P.R. 633/1972, per aver ritenuto necessaria la nota di variazione; 4) violazione degli artt. 2, comma 3, lett. a), e 6 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la restituzione dell’acconto-prezzo non dovesse essere assoggettata a IVA. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi, ma ha accolto il quarto: richiamando un precedente specifico sulla medesima operazione tra le stesse società, ha affermato che, essendo l’originario versamento rimasto non assoggettato a IVA e non essendo state avviate tempestive rettifiche dell’Ufficio, la successiva restituzione ha natura meramente finanziaria e non è imponibile; di conseguenza la contribuente non era tenuta a emettere nota di variazione e le sanzioni non erano dovute.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo, ha dichiarato assorbito il terzo e ha rigettato i primi due. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società contribuente e annullando la pretesa sanzionatoria nei limiti della decisione di legittimità. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero giudizio per la novità delle questioni affrontate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del vizio denunciato per violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro del vizio denunciato per nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la nuova formulazione limita il sindacato di legittimità al solo omesso esame di un fatto decisivo, non alla mera insufficienza motivazionale

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta in modo non condiviso le prove prodotte

  • art. 2709 c.c.

    le scritture contabili non vincolano il giudice e non costituiscono prova piena a favore dell’imprenditore contro l’Erario

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di extrapetizione sussiste solo se il giudice decide su un tema estraneo al petitum e alla causa petendi

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria nel motivo di nullità

  • art. 26, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    disciplina la nota di variazione nei casi di venir meno dell’operazione originaria

  • art. 2, terzo comma, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la restituzione della somma, in presenza delle condizioni indicate, ha natura meramente finanziaria e non è imponibile IVA

  • art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato per la qualificazione temporale/oggettiva dell’operazione ai fini IVA

  • art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato nel principio sulla registrazione delle variazioni nelle fatture

  • art. 24 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato nel principio sulla registrazione delle variazioni nei registri IVA

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice addossa l’onere della prova alla parte non gravata; se il giudice ritiene semplicemente non assolto l’onere da chi ne era titolare, il vizio attiene alla valutazione del materiale istruttorio e non alla regola di riparto della prova.
  • Le scritture contabili dell’imprenditore non fanno piena prova in suo favore nei confronti dell’Erario; il giudice tributario può prenderle in considerazione, ma resta libero di qualificarne giuridicamente il contenuto senza essere vincolato alle annotazioni contabili.
  • Il vizio di extrapetizione non sussiste quando il giudice affronta un tema solo come argomentazione accessoria a sostegno della soluzione della questione effettivamente devoluta.
  • In materia IVA, se l’originaria operazione non è stata assoggettata a imposta e l’Ufficio non ha tempestivamente attivato le rettifiche necessarie, la successiva restituzione della somma assume natura autonoma di mera operazione finanziaria e non è imponibile.
  • Quando la restituzione di un acconto-prezzo è non imponibile perché l’operazione originaria si è consolidata senza IVA, il cedente/promittente venditore non è tenuto a emettere nota di variazione; di conseguenza non possono essere irrogate sanzioni per la mancata emissione di un documento fiscalmente valido.
  • La nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare in cassazione la mera insufficienza della motivazione, soprattutto in presenza di doppia conforme di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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