Sentenza del 31/01/2022 n. 2917 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso avverso dieci avvisi di accertamento ICI per le annualità 2006-2010. I ricorrenti contestavano: 1) l'efficacia e la validità degli atti impugnati a seguito di sospensione in autotutela disposta dal Comune e la mancanza di nuovi atti al termine della sospensione; 2) l'assoggettabilità a ICI dei terreni in quanto inseriti in un comparto edificatorio/perequazione urbanistica senza piano attuativo approvato; 3) la mancata indicazione in motivazione della base imponibile e dei parametri per il valore venale; 4) l'illegittimità dell'applicazione di sanzioni e interessi per mancanza di prova della notifica dell'attribuzione della natura edificabile e per presunta obiettiva incertezza dei presupposti impositivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile come domanda nuova la deduzione, svolta solo in appello, dell'illegittimità degli atti per violazione delle norme sull'autotutela, confermando che il giudizio tributario è limitato ai motivi di impugnazione introdotti in primo grado. Ha inoltre affermato che la sospensione in autotutela non equivale ad annullamento e che, cessato il termine di sospensione, gli atti riacquistano efficacia senza necessità di rinnovazione. Sul merito, ha confermato che i terreni inseriti in ambito di perequazione urbanistica sono assoggettabili a ICI in ragione della mera potenzialità edificatoria derivante dall'indice perequativo attribuito dal piano regolatore anche se non approvato in via definitiva o privi di piano attuativo. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo di cassazione relativo alla insufficiente motivazione della base imponibile per difetto di trascrizione/allegazione degli atti impugnati nel ricorso per cassazione. Infine ha ritenuto legittima l'applicazione di sanzioni e interessi poiché la mancata comunicazione prevista dalla L. 289/2002, art.31, comma 20, non è sanzionata e non determina nullità ove non risulti pregiudicata la difesa del contribuente. Nessuna pronuncia sulle spese a carico del Comune per mancata attività difensiva; indicazione di ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 57, comma 2; artt. 18, 24; art. 24, comma 2
Disciplina dei limiti delle censure in appello e della preclusione delle motivazioni: la Corte conferma che in sede d'appello non è ammissibile introdurre una nuova causa petendi fondata su presupposti non dedotti in primo grado e che i motivi di impugnazione iniziali delimitano l'oggetto del giudizio.
D.Lgs. n. 504 del 1992
art. 2, comma 1, lett. b); art. 5, comma 5
Ai fini ICI rileva la mera potenzialità edificatoria del terreno. L'inserimento in ambito di perequazione urbanistica e l'attribuzione di un indice edificatorio rendono il terreno assoggettabile all'imposta anche in assenza di strumenti attuativi approvati.
L. n. 289 del 2002
L'obbligo di comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura edificabile non è specificamente sanzionato; la sua inosservanza non determina di per sé la nullità dell'atto se non risulta concretamente pregiudicata la difesa del contribuente.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Riferimenti ai principi della motivazione degli atti impositivi e della tutela del contribuente: la Corte richiama i limiti di impugnazione e la necessità di allegare/trascrivere gli atti impugnati per consentire il sindacato in cassazione.
D.L. n. 203 del 2005 (conv. L. n. 248/2005) e D.L. n. 223 del 2006 (conv. L. n. 248/2006)
art. 11‑quaterdecies, comma 16 D.L. 203/2005; art. 36, comma 2 D.L. 223/2006
Interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504/1992: l'edificabilità ai fini ICI deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato, indipendentemente dall'approvazione regionale o dagli strumenti attuativi.
D.P.R. n. 115 del 2002
Norma procedurale relativa al contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice è vincolato ai motivi di impugnazione indicati nel ricorso introduttivo: nuove censure fondate su diverso titolo giuridico, proposte solo in appello, costituiscono "domanda nuova" e sono inammissibili.
- La sospensione in autotutela dell'esecutività degli atti non equivale ad annullamento: una volta cessata la sospensione gli atti riacquistano efficacia senza necessità di rinnovazione o conferma.
- Per l'ICI rileva la mera potenzialità edificatoria attribuita dal piano regolatore (anche se solo adottato) o dalla perequazione urbanistica: l'inserimento nel comparto con indice perequativo rende il terreno assoggettabile all'imposta.
- La mancata comunicazione formale dell'attribuzione della natura edificabile prevista dalla L. 289/2002 non determina automaticamente nullità dell'atto impositivo, salvo che il contribuente dimostri concreto pregiudizio alla propria difesa.
- Per censurare in Cassazione la motivazione dell'atto impositivo è necessario riprodurre e allegare negli atti di legittimità l'atto impugnato o indicarne esattamente la collocazione; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- Sanzioni e interessi possono essere applicati se, ricevuta la notifica dell'atto impositivo, non sussiste una obiettiva incertezza sui presupposti impositivi e non è provato un concreto pregiudizio derivante da omissioni formali dell'Amministrazione.
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