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Sentenza

Sentenza n. 2125/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di Invitalia del 23 dicembre 2025 recante l'inammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni previste dall'art. 9 del D.M. 9 dicembre 2014

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di agevolazione per la realizzazione di un programma di sviluppo industriale relativo a un teleporto satellitare. Dopo una richiesta di chiarimenti e integrazioni e la successiva comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, Invitalia aveva dichiarato inammissibile l'istanza, rilevando criticità tecniche del progetto, carenze nella dimostrazione dell'impatto occupazionale e del rafforzamento della filiera, insufficiente prova dell'innovatività e del requisito relativo alla presenza sui mercati esteri, nonché fragilità economico-finanziaria della società e insostenibilità del programma. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione del D.M. 9 dicembre 2014, dell'art. 3 della l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, correttezza, efficacia, efficienza e proporzionalità, oltre a difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento e manifesta insussistenza dei presupposti, sostenendo che l'istruttoria fosse superficiale e priva di effettivo contraddittorio e che l'ammissione alla fase istruttoria avesse ingenerato un affidamento qualificato. Con il secondo motivo ha sostenuto la sussistenza di tutti i requisiti per l'ammissione all'agevolazione e contestato le valutazioni tecniche, economiche e finanziarie di Invitalia. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3, 7, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990 e del D.M. 9 dicembre 2014, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, travisamento e sviamento, lamentando l'insufficiente valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto corretta la notificazione al Ministero e all'Assessorato regionale a titolo di litis denuntiatio. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, rilevando che Invitalia aveva chiesto chiarimenti il 21 maggio 2025, comunicato i motivi ostativi il 24 novembre 2025 e consentito alla società di presentare chiarimenti, documenti e osservazioni. L'art. 9, comma 7, del D.M. 9 dicembre 2014 consente una sola richiesta di ulteriori informazioni, dati, documenti o chiarimenti durante l'istruttoria; pertanto Invitalia non era tenuta a disporre un ulteriore approfondimento. La fase di negoziazione è una mera facoltà e non un obbligo. L'ammissione alla fase istruttoria non determina un affidamento qualificato sull'ottenimento del beneficio, poiché la verifica iniziale e la successiva istruttoria costituiscono fasi di un unico procedimento e le valutazioni precedenti all'eventuale approvazione sono provvisorie. Quanto alle valutazioni sostanziali, il giudice ha affermato che le disposizioni in materia di agevolazioni devono essere interpretate rigorosamente e che le valutazioni di Invitalia costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. Nel caso concreto la società non aveva fornito una descrizione sufficientemente dettagliata delle attività comprese nelle macrofasi del ciclo produttivo, né un adeguato layout produttivo; non aveva specificato in concreto l'impatto del teleporto sugli attori della filiera; non aveva dimostrato il requisito della quota di fatturato estero alla data della domanda, dovendosi fare riferimento al bilancio 2021 e non a fatture dell'anno successivo; e non aveva adeguatamente illustrato l'innovatività del progetto secondo lo stato dell'arte internazionale. Tali carenze erano sufficienti a escludere il rispetto di almeno due delle condizioni richieste dall'art. 9, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014. Il giudice ha inoltre ritenuto non manifestamente erronea o illogica la valutazione negativa sulla capacità economico-finanziaria della società, considerato l'avvio e la perdurante esecuzione di una procedura di composizione negoziata della crisi, l'incompletezza delle posizioni debitorie definite e la presenza di piani di rientro ancora da rispettare. La relazione tecnica prodotta in giudizio non poteva sostituire l'istruttoria amministrativa né essere utilizzata per valutare la legittimità dell'atto sulla base di elementi successivi o non adeguatamente rappresentati nel procedimento. Essendo sufficiente una sola motivazione autonoma a sorreggere un provvedimento plurimotivato, il TAR ha ritenuto superfluo esaminare gli ulteriori profili. Ha infine escluso la violazione dell'art. 10-bis, poiché Invitalia aveva valutato adeguatamente le osservazioni della ricorrente e motivato sulle ragioni ostative. Ricorso rigettato e spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 D.M. 9 dicembre 2014

    L’Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni [...] esegue l’istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente.

    Disciplina l'istruttoria delle domande di agevolazione, prevedendo la possibilità, non l'obbligo, di una fase di negoziazione.

  • art. 9, comma 6, D.M. 9 dicembre 2014

    La conclusione dell’attività istruttoria con esito positivo è subordinata al riscontro da parte dell’Agenzia della sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti.

    Richiede il riscontro di almeno due condizioni qualificanti del programma, tra cui impatto occupazionale, rafforzamento della filiera, presenza sui mercati esteri, innovazione e impatto ambientale.

  • art. 9, comma 7, D.M. 9 dicembre 2014

    L’Agenzia può, una sola volta durante lo svolgimento dell’attività istruttoria, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta.

    Limita a una sola volta la richiesta istruttoria di ulteriori informazioni, dati, documenti o chiarimenti.

  • art. 9, comma 8, D.M. 9 dicembre 2014

    Per i programmi di sviluppo per i quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito negativo [...] l’Agenzia provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Impone la comunicazione dei motivi ostativi per i programmi istruiti con esito negativo.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    Il principio di economicità e di non aggravamento impedisce ulteriori attività istruttorie non necessarie o non consentite dalla disciplina speciale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata del provvedimento, ritenuta nella specie sussistente.

  • artt. 7, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie partecipative risultano rispettate quando l'interessato riceve i motivi ostativi e ha la possibilità effettiva di presentare osservazioni e documenti, che siano poi valutati dall'amministrazione.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 14/2019

    La composizione negoziata presuppone condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza.

    L'avvio della composizione negoziata può costituire elemento rilevante nella valutazione della capacità economico-finanziaria del richiedente un'agevolazione.

  • art. 13, lett. d, Regolamento (UE) n. 651/2014

    È richiamato in relazione alle condizioni occupazionali e alla verifica che l'aiuto non sia collegato alla chiusura o delocalizzazione di attività.

Massime di principio

  • Nella procedura di concessione di agevolazioni disciplinata dall'art. 9 del D.M. 9 dicembre 2014, l'amministrazione può richiedere ulteriori informazioni, dati, documenti o chiarimenti una sola volta durante l'istruttoria; non sussiste un obbligo generalizzato di reiterare le richieste o di attivare una fase di negoziazione, che costituisce una facoltà dell'agenzia concedente.
  • L'ammissione di un'impresa alla fase istruttoria di una domanda di agevolazione non determina un affidamento qualificato sull'ottenimento del beneficio, poiché la verifica preliminare e l'istruttoria approfondita costituiscono fasi di un unico procedimento e le valutazioni anteriori all'eventuale approvazione hanno natura provvisoria.
  • Le valutazioni dell'amministrazione sull'ammissibilità di un programma di sviluppo e sulla sua credibilità tecnica, economica e finanziaria costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • Le disposizioni attributive di agevolazioni pubbliche devono essere interpretate rigorosamente, verificando in concreto la sussistenza dei requisiti richiesti alla data della domanda; non possono essere valorizzati, per integrare ex post la motivazione o l'istruttoria, elementi successivi o non adeguatamente rappresentati nel procedimento amministrativo.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, la validità di una sola motivazione sufficiente a sorreggerlo impedisce l'annullamento dell'atto, rendendo superfluo l'esame degli ulteriori motivi.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamento

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