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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2583

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2583 della Commissione, del 24 settembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione di una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta Vinho Verde

Normativa europea32024R2583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Vinho Verde". La Commissione adotta tale decisione ai sensi del nuovo quadro normativo sulle indicazioni geografiche introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143, prendendo atto che non sono state presentate opposizioni. Il testo è essenziale e si limita a disporre l’approvazione della modifica e l’entrata in vigore del regolamento.

Approvazione della modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Vinho Verde".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Vinho Verde" (DOP) e, in concreto, alla modifica del relativo disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Produce effetti nell’ordinamento di tutti gli Stati membri in quanto regolamento di esecuzione della Commissione, direttamente applicabile. Riguarda la domanda presentata dal Portogallo e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; non contiene esclusioni ulteriori, ma opera nel quadro della disciplina UE sulle indicazioni geografiche dei vini.

Approvazione della modifica non minore del disciplinare della DOP "Vinho Verde"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2583 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Vinho Verde". Il provvedimento si inserisce nel nuovo quadro giuridico dell’Unione in materia di indicazioni geografiche dei vini, introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143.

Contesto normativo e iter della domanda

Secondo i considerando, la domanda di approvazione della modifica era stata presentata dal Portogallo e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 4, e dell’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

La Commissione rileva inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla DOP "Vinho Verde". Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni operative, limitandosi a formalizzare l’approvazione della modifica.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo chiarisce altresì che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa alla denominazione di origine protetta "Vinho Verde".

Base normativa e assenza di opposizioni

Il provvedimento è adottato in applicazione del regolamento (UE) 2024/1143, in particolare dell’articolo 21, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che la domanda di approvazione della modifica non minore era stata pubblicata e che non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheviniagricolturadenominazioni di origine protette

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