Regolamento (UE) 2024/2563
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2563 della Commissione, del 24 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi dei piani nazionali di controllo basati sul rischio e del piano nazionale di sorveglianza randomizzato, la presentazione di tali piani e la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri e le frequenze minime di campionamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro operativo dei piani nazionali di controllo dei residui disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646. Le modifiche mirano soprattutto a evitare duplicazioni informative tra piani nazionali ed EFSA, a rendere più chiara la presentazione dei piani e a precisare alcune frequenze minime di campionamento. Viene inoltre esclusa l'applicazione della soglia minima del 5% per talune sostanze del gruppo A, paragrafo 3, lettere b) e f), e per i budelli. Le nuove regole si applicano per la prima volta ai piani riferiti all'anno 2025.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 sui piani nazionali di controllo dei residui, chiarendo contenuti dei piani, trasmissione dati all'EFSA e frequenze minime di campionamento.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell'ambito dei controlli ufficiali sui residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate o vietate/non autorizzate negli animali e nei prodotti di origine animale, nonché ai relativi piani nazionali di controllo basati sul rischio e al piano nazionale di sorveglianza randomizzato previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646. Incide sui contenuti dei piani, sulla presentazione alla Commissione, sulla trasmissione dei dati all'EFSA e sulle regole minime di campionamento. Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 sui controlli dei residui
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2563 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, che disciplina le modalità pratiche uniformi per i controlli ufficiali sui residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate, vietate o non autorizzate. L'intervento risponde, secondo i considerando, all'esigenza di evitare duplicazioni informative, chiarire gli obblighi di presentazione e trasmissione dei dati e adeguare le frequenze minime di campionamento in relazione ad alcune categorie di sostanze.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2017/625 quale base giuridica dei controlli ufficiali e sottolinea che alcune informazioni richieste nei piani nazionali sono già confluite nei dati trasmessi all'EFSA. Per questo motivo, le nuove regole riducono gli oneri ripetitivi e rendono più coerente il flusso informativo tra Stati membri, Commissione ed EFSA. Il regolamento precisa inoltre che le nuove disposizioni si applicano per la prima volta ai piani relativi all'anno civile 2025.
Contenuti dei piani nazionali di controllo e del piano di sorveglianza
L'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1646 è sostituito integralmente. I piani nazionali di controllo basati sul rischio e il piano nazionale di sorveglianza randomizzato devono indicare:
- le specie da sottoporre a campionamento e il luogo di campionamento;
- la legislazione nazionale sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, in particolare per quanto riguarda il divieto o l'autorizzazione, la distribuzione, l'immissione sul mercato e la somministrazione, se non armonizzata dal diritto dell'Unione;
- le autorità competenti responsabili dell'attuazione dei piani.
Per i soli piani nazionali di controllo basati sul rischio, si aggiunge l'obbligo di includere:
- una giustificazione della selezione di sostanze, specie, prodotti e matrici, basata sui criteri degli allegati II e VI del regolamento delegato (UE) 2022/1644;
- una spiegazione di come tali criteri siano stati considerati, anche quando non vi siano modifiche rispetto all'anno precedente;
- una giustificazione del modo in cui sono stati considerati i casi di non conformità individuati nello Stato membro nei tre anni civili precedenti, ai fini dell'ottimizzazione dei piani.
È inoltre chiarito che non è necessario ripresentare le informazioni già contenute nella parte generale del PCNP ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
Presentazione dei piani
Il titolo dell'articolo 8 viene modificato per rendere esplicito che la disposizione riguarda sia la presentazione sia la valutazione dei piani nazionali di controllo basati sul rischio e del piano nazionale di sorveglianza randomizzato. La modifica ha soprattutto natura chiarificatrice, ma rileva per l'interpretazione sistematica degli obblighi degli Stati membri.
Trasmissione dei dati all'EFSA
L'articolo 9 è sostituito per precisare l'obbligo di trasmissione dei dati. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri devono inviare all'EFSA tutti i dati dell'anno precedente raccolti nell'ambito dei piani di controllo e del piano di sorveglianza, inclusi i risultati conformi dei metodi di screening anche quando non siano state eseguite analisi di conferma.
I dati trasmessi devono includere anche il tipo di misure di follow-up adottate dalle autorità competenti in relazione ad animali o prodotti di origine animale nei quali siano stati rilevati residui non conformi. Entro il 31 agosto di ogni anno gli Stati membri devono completare la convalida, il riesame e l'accettazione definitiva dei dati nei sistemi di archiviazione dell'EFSA.
Frequenza minima di campionamento
L'allegato I, punto "Disposizioni complementari", lettera b), è riscritto. In linea generale, i controlli su ciascuna combinazione di sottogruppi di sostanze del gruppo A e gruppi di prodotti di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1644 devono essere effettuati annualmente su almeno il 5% dei campioni prelevati secondo la tabella dell'allegato I per quel gruppo di prodotti.
La nuova formulazione introduce però due esclusioni espresse:
- la percentuale minima non si applica ai budelli;
- la percentuale minima non si applica alle sostanze del gruppo A, paragrafo 3, lettere b) e f), per tutti i gruppi di prodotti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 1o gennaio 2025, così da coordinarsi con l'anno civile di riferimento dei piani nazionali disciplinati dal regolamento modificato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Contenuti aggiuntivi dei piani nazionali
Sostituisce l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646. I piani nazionali di controllo basati sul rischio e il piano nazionale di sorveglianza randomizzato devono indicare le specie da campionare e il luogo di campionamento, la legislazione nazionale rilevante sull'uso di sostanze farmacologicamente attive non armonizzata dal diritto UE, e le autorità competenti responsabili. I piani nazionali di controllo basati sul rischio devono inoltre contenere una giustificazione della selezione di sostanze, specie, prodotti e matrici e del modo in cui sono stati considerati i criteri degli allegati II e VI del regolamento delegato (UE) 2022/1644, nonché una giustificazione dell'uso dei casi di non conformità rilevati nei tre anni civili precedenti. Non occorre ripresentare informazioni già fornite nella parte generale del PCNP ex articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
Presentazione e valutazione dei piani
Riformula il titolo dell'articolo 8 per specificare che riguarda la presentazione e valutazione sia dei piani nazionali di controllo basati sul rischio sia del piano nazionale di sorveglianza randomizzato.
Trasmissione dei dati all'EFSA
Sostituisce l'articolo 9. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono all'EFSA tutti i dati dell'anno precedente raccolti nell'ambito dei piani di controllo e del piano di sorveglianza, compresi i risultati conformi dei metodi di screening per i quali non sono state effettuate analisi di conferma. I dati comprendono anche il tipo di misure di follow-up adottate in relazione ad animali o prodotti di origine animale nei quali siano stati rilevati residui non conformi. Entro il 31 agosto di ogni anno gli Stati membri completano la convalida, il riesame e l'accettazione definitiva dei dati nei sistemi di archiviazione dell'EFSA.
Frequenze minime di campionamento
Modifica l'allegato I, punto 'Disposizioni complementari', lettera b). I controlli su ciascuna combinazione di sottogruppi di sostanze del gruppo A e gruppi di prodotti dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1644 devono essere effettuati annualmente su almeno il 5% dei campioni prelevati secondo la tabella dell'allegato I. Tale percentuale minima non si applica ai budelli e non si applica alle sostanze del gruppo A, paragrafo 3, lettere b) e f), per tutti i gruppi di prodotti.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 1o gennaio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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