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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2545

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2545 della Commissione, del 24 settembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti

Normativa europea32024R2545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce formati, modelli e procedure standardizzati per rendere effettiva la cooperazione tra autorità competenti nell’applicazione del regolamento MiCA. Definisce punti di contatto, contenuti minimi delle richieste, tempi di conferma e risposta, trattamento delle richieste urgenti, trasmissione spontanea di informazioni e garanzie di riservatezza. Disciplina inoltre profili specifici relativi ad acquisizione di dichiarazioni, indagini e ispezioni in loco, con l’obiettivo di assicurare tempestività, chiarezza procedurale e tutela dei dati personali.

Norme tecniche di attuazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini del regolamento MiCA sui mercati delle cripto-attività.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri nell’esercizio dei poteri di cooperazione, assistenza reciproca, scambio di informazioni, indagine e ispezione previsti dall’articolo 95 del regolamento (UE) 2023/1114. Riguarda i rapporti tra autorità competenti nell’Unione, con estensione al SEE, e disciplina solo profili procedurali e formali; non incide direttamente sui partecipanti al mercato. Sono previsti formulari e canali standard per richieste ordinarie e urgenti, trasmissioni spontanee, conferme di ricevimento e risposte, nonché regole su riservatezza e uso consentito delle informazioni.

Norme tecniche di attuazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti nel quadro del regolamento MiCA

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2545, adottato dalla Commissione il 24 settembre 2024, completa l’articolo 95 del regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività. Esso risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di assicurare una cooperazione efficiente e tempestiva tra autorità competenti in un mercato intrinsecamente transfrontaliero, mediante modelli e procedure standardizzati. L’obiettivo è consentire vigilanza, indagine e contrasto delle violazioni in modo coordinato, preservando al tempo stesso riservatezza e protezione dei dati personali.

Ambito e finalità operative

Il regolamento non disciplina il mercato delle cripto-attività in sé, ma i rapporti tra autorità competenti degli Stati membri quando devono cooperare, scambiarsi informazioni o prestarsi assistenza reciproca ai sensi del regolamento MiCA. Le norme comuni servono a uniformare le modalità di presentazione delle richieste, di conferma di ricevimento, di risposta e di trasmissione spontanea delle informazioni. La Commissione chiarisce inoltre che si tratta di norme tecniche con impatto soltanto sulle autorità e non sugli operatori del mercato.

Definizioni e infrastruttura di cooperazione

Ai fini del regolamento, il termine "mezzo elettronico" è definito in modo ampio e comprende gli strumenti elettronici per trattamento, archiviazione e trasmissione di dati, purché assicurino completezza, integrità e riservatezza delle informazioni. Ogni autorità competente deve designare un punto di contatto per la gestione delle richieste; i relativi dati vanno comunicati all’ESMA entro il 15 gennaio 2025, con aggiornamenti successivi se necessari. L’ESMA mantiene un elenco aggiornato dei punti di contatto.

Richieste ordinarie di cooperazione o scambio di informazioni

Le richieste devono essere presentate per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico, al punto di contatto designato, utilizzando il formulario dell’allegato I. La richiesta deve indicare con precisione le informazioni richieste e, se del caso, le problematiche di riservatezza. I considerando precisano che la richiesta deve contenere elementi sufficienti sull’oggetto, sui motivi e sul contesto, salvo che l’informazione sia necessaria per i compiti dell’autorità richiedente e non sia quindi necessario dettagliare i fatti all’origine del sospetto di violazione.

Conferma di ricevimento e risposta

L’autorità interpellata deve confermare il ricevimento entro 5 giorni lavorativi, usando il formulario dell’allegato II e indicando, se possibile, la data o l’intervallo previsto per la risposta. Se non è in grado di rispettare il termine indicato, deve comunicare una nuova previsione temporale e, se necessario, la frequenza degli aggiornamenti. La risposta deve essere scritta, utilizzando il formulario dell’allegato III, e l’autorità interpellata deve adottare tutte le misure ragionevoli di sua competenza, agendo senza indebito ritardo. Qualora rifiuti di dare seguito, in tutto o in parte, alla richiesta, deve motivare il rifiuto richiamando i motivi di cui all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114.

Procedura urgente

Per le richieste urgenti, l’articolo 6 prevede un regime accelerato in deroga alla procedura ordinaria. L’autorità richiedente deve esporre chiaramente i motivi dell’urgenza nel formulario dell’allegato I; in circostanze eccezionali può inizialmente comunicare oralmente la richiesta, che dovrà poi essere confermata per iscritto senza indebito ritardo. L’autorità interpellata deve confermare il ricevimento entro 3 giorni lavorativi. Se non condivide la qualificazione di urgenza, deve segnalarlo nella conferma di ricevimento con motivazione. La risposta completa va fornita il prima possibile e comunque entro 10 giorni lavorativi; se ciò non è possibile, entro tale termine deve essere inviata una risposta parziale e la risposta completa deve arrivare entro 20 giorni lavorativi, salvo impossibilità di raccogliere tutte le informazioni necessarie, nel qual caso va fornita una spiegazione delle limitazioni.

Modalità di comunicazione e cooperazione pratica

Le autorità devono utilizzare i mezzi più appropriati tenendo conto di riservatezza, tempi di trasmissione, volume del materiale e facilità di accesso alle informazioni. L’autorità richiedente deve rispondere tempestivamente ai chiarimenti richiesti dall’autorità interpellata. Le autorità devono cooperare per risolvere eventuali difficoltà nell’esecuzione della richiesta, e l’autorità interpellata deve comunicare ritardi e nuove scadenze con motivazione quando non possa rispettare il termine previsto.

Acquisizione di dichiarazioni

Se la richiesta riguarda l’acquisizione di dichiarazioni di persone, le autorità devono valutare diversi aspetti procedurali e di garanzia: diritti della persona interessata, incluso il diritto al silenzio e a non autoincriminarsi, eventuale assistenza di un rappresentante legale, natura volontaria o obbligatoria della dichiarazione, posizione di testimone o sospettato, possibile uso in sede penale, ammissibilità nella giurisdizione richiedente, modalità di verbalizzazione o registrazione e trasmissione della dichiarazione. Devono inoltre concordare aspetti operativi quali calendario, elenco delle domande, viaggi, lingua e altre questioni pratiche.

Indagini e ispezioni in loco, anche congiunte

Quando la richiesta concerne un’indagine o un’ispezione in loco, le autorità devono consultarsi sul modo migliore per darvi seguito, valutando anche se procedere con un’attività congiunta. L’autorità interpellata deve aggiornare l’autorità richiedente sull’andamento dell’attività e trasmettere prontamente le risultanze. La scelta di procedere congiuntamente deve tenere conto, tra l’altro, del contenuto della richiesta, dell’eventuale parallelismo di indagini transfrontaliere, del quadro normativo interno, dei limiti giuridici applicabili, del principio ne bis in idem, della direzione dell’attività, delle risorse, del piano di lavoro, della ripartizione delle azioni e della condivisione delle informazioni raccolte. Se si decide per una attività congiunta, le autorità devono concordare le procedure di avvio e chiusura, mantenere un dialogo costante e collaborare strettamente; possono inoltre prestarsi assistenza nei successivi procedimenti di esecuzione nei limiti consentiti dal diritto applicabile.

Trasmissione spontanea di informazioni

Il regolamento prevede anche la trasmissione spontanea di informazioni: se un’autorità ritiene che dati in suo possesso possano aiutare un’altra autorità nello svolgimento dei propri compiti, deve inviarli senza indebito ritardo per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico, usando il formulario dell’allegato IV e indicando la base giuridica della comunicazione. I considerando chiariscono che questa trasmissione può avvenire anche su base volontaria quando l’autorità ritenga le informazioni potenzialmente utili all’altra autorità.

Riservatezza, protezione dei dati e usi consentiti

Le richieste, le risposte e le trasmissioni spontanee devono contenere un’adeguata dichiarazione di riservatezza. Se per eseguire la richiesta è necessario rivelare l’esistenza della richiesta stessa, ciò può avvenire solo dopo confronto con l’autorità richiedente e con il suo assenso. Le informazioni ricevute spontaneamente possono essere utilizzate esclusivamente per assicurare l’osservanza del regolamento (UE) 2023/1114, compreso l’avvio o lo svolgimento di procedimenti penali, civili, amministrativi o disciplinari conseguenti a violazioni, o per assistenza in tali procedimenti. I formulari richiamano inoltre il regolamento (UE) 2016/679 e l’articolo 101 del regolamento MiCA in materia di dati personali e informativa agli interessati.

Allegati e formulari standard

Gli allegati I-IV contengono i modelli obbligatori per: richiesta di cooperazione o scambio di informazioni; conferma di ricevimento; risposta alla richiesta; trasmissione spontanea di informazioni. I formulari richiedono tra l’altro dati del mittente e destinatario, numero di riferimento, tipo di richiesta, urgenza, motivi, oggetto, eventuale sensibilità delle informazioni, dati delle persone coinvolte, elementi per l’acquisizione di dichiarazioni e indicazioni su indagini o ispezioni in loco. Tali modelli costituiscono il quadro operativo uniforme per tutta la cooperazione amministrativa prevista dal regolamento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di mezzo elettronico

L’articolo 1 definisce il "mezzo elettronico" come attrezzature elettroniche per trattamento, archiviazione e trasmissione di dati, incluse compressione digitale e trasmissione via cavo, onde radio, tecnologie ottiche o altri mezzi elettromagnetici, purché garantiscano completezza, integrità e riservatezza delle informazioni.

Punti di contatto nazionali e elenco ESMA

L’articolo 2 impone a ciascuna autorità competente di designare un punto di contatto per richieste di cooperazione o scambio di informazioni ex articolo 95 del regolamento (UE) 2023/1114. I dati del punto di contatto devono essere comunicati all’ESMA entro il 15 gennaio 2025, con aggiornamenti ove necessario; l’ESMA tiene e aggiorna l’elenco dei contatti.

Richieste ordinarie di cooperazione o scambio di informazioni

L’articolo 3 richiede che le richieste siano presentate per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico, al punto di contatto designato, utilizzando il formulario dell’allegato I. La richiesta deve indicare i dettagli delle informazioni richieste e, se del caso, le questioni di riservatezza.

Conferma di ricevimento

L’articolo 4 prevede che l’autorità interpellata invii una conferma entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, tramite posta o mezzo elettronico, con il formulario dell’allegato II. La conferma deve, se possibile, indicare la data o l’intervallo previsto per la risposta; se ciò non è possibile, va indicata la frequenza degli aggiornamenti.

Risposta e rifiuto di seguito

L’articolo 5 stabilisce che la risposta sia scritta, tramite posta o mezzo elettronico, con il formulario dell’allegato III. L’autorità interpellata deve adottare tutte le misure ragionevoli di sua competenza e agire senza indebito ritardo, tenendo conto della complessità e dell’eventuale coinvolgimento di terzi o di altre autorità. Se rifiuta in tutto o in parte, deve motivare il diniego richiamando i motivi di cui all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114.

Procedura urgente

L’articolo 6 disciplina le richieste urgenti, in deroga agli articoli 4 e 5. L’autorità richiedente deve indicare chiaramente i motivi dell’urgenza; la richiesta può inizialmente essere orale se giustificato dalle circostanze, ma va poi confermata per iscritto senza indebito ritardo. La conferma di ricevimento deve arrivare entro 3 giorni lavorativi; la risposta precisa e completa va fornita il prima possibile e comunque entro 10 giorni lavorativi, con possibilità di risposta parziale entro tale termine e completamento entro 20 giorni lavorativi.

Gestione pratica delle richieste

L’articolo 7 invita le autorità a usare i mezzi più opportuni tenendo conto di riservatezza, tempi, volume del materiale e facilità di accesso alle informazioni. Se non è possibile rispettare il termine previsto nella conferma di ricevimento, l’autorità interpellata deve comunicare una nuova data o intervallo con i motivi del ritardo. Le autorità devono inoltre collaborare per risolvere eventuali difficoltà nell’esecuzione della richiesta.

Acquisizione di dichiarazioni di persone

L’articolo 8 regola le richieste che includono l’acquisizione di dichiarazioni. Le autorità devono valutare diritti della persona, incluso il diritto a non autoincriminarsi, ruolo e partecipazione del personale, assistenza legale, carattere volontario o obbligatorio, qualifica di testimone o sospettato, possibile uso penale, ammissibilità nella giurisdizione richiedente, modalità di registrazione, certificazione e trasmissione. Devono inoltre concordare aspetti pratici come date, domande, viaggi, lingua e altre questioni operative.

Indagini e ispezioni in loco

L’articolo 9 disciplina le richieste riguardanti indagini o ispezioni in loco ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114. Le autorità devono consultarsi sul modo migliore di dare seguito alla richiesta, con particolare attenzione all’opportunità di svolgere indagini o ispezioni congiunte; l’autorità interpellata deve informare sui progressi e trasmettere le risultanze. Se si procede congiuntamente, vanno concordate procedure, coordinamento continuo, cooperazione stretta, assistenza nei successivi procedimenti di esecuzione, nei limiti di legge, e le disposizioni normative applicabili all’oggetto dell’attività.

Trasmissione spontanea di informazioni

L’articolo 10 consente all’autorità competente di trasmettere spontaneamente informazioni che ritiene utili a un’altra autorità per i propri compiti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114. La trasmissione deve essere scritta, senza indebito ritardo, tramite posta o mezzo elettronico, usando il formulario dell’allegato IV, e deve indicare la base giuridica.

Riservatezza, vincoli e usi ammissibili

L’articolo 11 impone l’inserimento di un’adeguata dichiarazione sulla riservatezza nelle richieste, risposte e trasmissioni spontanee, secondo i formulari degli allegati. Se per eseguire la richiesta occorre rivelare che è stata presentata una richiesta di assistenza, ciò è possibile solo previa discussione con l’autorità richiedente e previo assenso di quest’ultima; in mancanza di assenso, la richiesta non è eseguita. Le informazioni ricevute spontaneamente possono essere utilizzate solo per assicurare l’osservanza del regolamento (UE) 2023/1114, incluso l’avvio o lo svolgimento di procedimenti penali, civili, amministrativi o disciplinari connessi a violazioni.

Entrata in vigore

L’articolo 12 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiecripto-attivitàvigilanza finanziariacooperazione amministrativaprotezione dei datimercati finanziari

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