Regolamento (UE) 2024/2493
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo ampio il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per allinearlo alle modifiche della direttiva 2003/87/CE introdotte nel 2023. Introduce definizioni e metodologie nuove o riviste per biomassa, RFNBO, RCF, combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, CO2 catturata e trasferita, nonché per il monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. Rafforza inoltre le regole su completezza, accuratezza, tracciabilità dei dati e uso della banca dati dell’Unione, con termini di applicazione differenziati per settore.
Aggiornamento delle regole UE su monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni ETS, incluse nuove norme per biomassa, RFNBO, RCF, combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, trasporto di CO2 e effetti non-CO2 dell’aviazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori di impianti fissi, agli operatori aerei e, per quanto pertinente, ai soggetti regolamentati del nuovo ETS per edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori, in relazione al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Riguarda le attività incluse negli allegati I e III della direttiva, il trasporto aereo, il trasporto, la cattura e lo stoccaggio geologico della CO2, nonché le nuove voci di comunicazione su biomassa, RFNBO, RCF e combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio. Si applica dal 1° gennaio 2024, con alcune disposizioni dal 1° luglio 2024 e dal 1° gennaio 2025; per gli effetti non-CO2 dell’aviazione il monitoraggio decorre dal 1° gennaio 2025. Sono previste esclusioni e regole specifiche per i casi di combustibili totalmente fossili, per soggetti regolamentati a basse emissioni e per gli emettitori di entità ridotta.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493: aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione nel sistema ETS
Il regolamento modifica in profondità il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per renderlo coerente con la revisione della direttiva 2003/87/CE operata nel 2023. L’intervento interessa sia gli impianti fissi sia l’aviazione, con particolare attenzione ai nuovi combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, al trasporto e stoccaggio della CO2 e alla misurazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.
Finalità e contesto normativo
La Commissione adegua le regole tecniche di monitoraggio, comunicazione e calcolo alle modifiche della direttiva ETS e alla più ampia architettura climatica dell’Unione. I considerando evidenziano tre linee direttrici: allineamento agli obiettivi climatici UE, miglioramento della qualità e tracciabilità dei dati, e riduzione degli oneri amministrativi tramite procedure standardizzate e strumenti informatici, in particolare NEATS per l’aviazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività relativi alle attività elencate negli allegati I e III della direttiva 2003/87/CE, agli impianti fissi, alle attività di trasporto aereo e ai quantitativi di combustibile immessi. Dal 1° gennaio 2025 include anche gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. Sono previste regole specifiche per il nuovo ETS di edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori, con decorrenza del 1° luglio 2024 per le norme su classificazione e soggetti a basse emissioni.
Definizioni e coordinamento con il diritto UE
Il regolamento introduce un apparato definitorio molto esteso. Tra le definizioni più rilevanti vi sono quelle di RFNBO, RCF, combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, combustibili con fattore di emissione pari a zero, carburanti alternativi per l’aviazione, CO2 in transito, infrastruttura di trasporto di CO2, effetti non-CO2 dell’aviazione e CO2(e) per volo. Le definizioni sono coordinate con la direttiva (UE) 2018/2001 e, per i combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, con la direttiva (UE) 2024/1788.
Regole generali di monitoraggio per impianti fissi
Il principio cardine è la completezza del monitoraggio: tutte le emissioni di processo e di combustione, provenienti da fonti e flussi riconducibili alle attività ETS e ad altre attività pertinenti, devono essere considerate, evitando duplicazioni. I gestori devono documentare in modo trasparente dati, ipotesi, fattori di calcolo e riferimenti, così da consentire a verificatori e autorità competenti la riproduzione dei calcoli.
Biomassa, RFNBO, RCF e combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio
Il regolamento introduce una logica di distinzione tra frazioni con fattore di emissione pari a zero e frazioni con fattore diverso da zero. Per biomassa, il fattore zero è riconosciuto solo se sono rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni dell’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001; se tali criteri non si applicano al tipo di biomassa, il gestore deve comunque dimostrarlo. Per RFNBO, RCF e combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, il tenore di carbonio può essere considerato zero solo al ricorrere delle condizioni previste, altrimenti è trattato come carbonio fossile.
Il regolamento disciplina anche l’interdipendenza tra frazioni di biomassa, frazioni con fattore zero, frazioni fossili e fattori di emissione preliminari. Se il gestore non calcola la frazione con fattore di emissione zero, la frazione fossile è considerata pari al 100 %; se invece la frazione zero è determinata, essa è la somma delle singole componenti zero e la frazione fossile è la somma delle componenti diverse da zero.
Voci per memoria e bilancio di massa
Le modifiche agli articoli 24 e 25 impongono la comunicazione, come voci per memoria, di quantità preliminari e quantità ripartite tra biomassa, biomassa a fattore zero, RFNBO/RCF e combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio. Nel bilancio di massa, il gestore deve calcolare il quantitativo di CO2 secondo il contenuto di carbonio e la frazione fossile, con regole specifiche per evitare sottostime quando i flussi contengono carbonio con fattore di emissione zero. In tal caso, il gestore deve dimostrare che la massa di carbonio con fattore zero nei materiali in uscita non è inferiore a quella presente in entrata.
Cattura, trasporto e stoccaggio della CO2
Il regolamento aggiorna le norme su trasporto di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico, ora riferite a qualsiasi modalità di trasporto e a una nozione unitaria di infrastruttura di trasporto di CO2. I gestori delle infrastrutture e dei siti di stoccaggio devono monitorare e comunicare tutte le emissioni generate dalla CO2 sotto la loro custodia, comprese le emissioni fuggitive, convogliate e le fuoriuscite, anche se la CO2 proviene da soggetti o attività non direttamente ETS.
È introdotta una disciplina più articolata per la CO2 in transito, con possibilità di imputare al periodo successivo i quantitativi ancora in transito al 31 dicembre, purché raggiungano la destinazione entro il 31 gennaio successivo. Inoltre, il regolamento disciplina la sottrazione dalle emissioni di CO2 trasferita per cattura o per stoccaggio geologico e introduce una regola generale per il CO2 chimicamente legato in modo permanente in prodotti conformi a un futuro atto delegato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE.
Aviazione: emissioni di CO2 e carburanti alternativi
Per l’aviazione, il regolamento riscrive le regole di monitoraggio delle emissioni e di attribuzione dei carburanti alternativi. L’operatore aereo deve presentare un piano di monitoraggio almeno quattro mesi prima dell’avvio dell’attività, salvo attività impreviste, nel qual caso il piano va trasmesso entro sei settimane. Le norme chiariscono come identificare l’operatore aereo unico responsabile del volo, sulla base del nominativo di chiamata e, in mancanza, del rapporto con il comandante.
Sono disciplinati i biocarburanti, gli RFNBO, gli RCF e i combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio usati nei carburanti misti per l’aviazione. Il regolamento stabilisce come determinare le frazioni pertinenti, quando applicare fattori di emissione zero, e come attribuire i quantitativi ai voli o alle coppie di aerodromi. Per evitare doppi conteggi, l’operatore deve dimostrare che i quantitativi dichiarati non superano i carburanti acquistati, non sono già stati dichiarati altrove e rispettano i limiti di miscelazione certificati.
Effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2
Dal 1° gennaio 2025 gli operatori aerei devono monitorare e comunicare gli effetti non-CO2, calcolandoli come CO2 equivalente per volo. Il calcolo si basa sulla metrica GWP a tre orizzonti temporali, con uso dell’"efficacia" e del sistema NEATS della Commissione; sono ammessi strumenti propri o di terzi, purché approvati e conformi ai requisiti tecnici. Per il 2025 e il 2026 la comunicazione è obbligatoria solo per le rotte SEE-SEE e per le rotte SEE-Svizzera/Regno Unito, mentre per altre rotte la comunicazione resta volontaria in quella fase iniziale.
Il regolamento definisce un set molto dettagliato di dati da monitorare: informazioni di volo, traiettoria, dati meteorologici, caratteristiche dell’aeromobile, prestazioni e caratteristiche del carburante. Sono previste soluzioni semplificate per gli emettitori di entità ridotta e una disciplina per le lacune nei dati, con ricorso a valori standard prudenziali.
Nuovo ETS per edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori
Le modifiche agli articoli 75 sexies e 75 quindecies introducono regole di classificazione dei soggetti regolamentati in categorie e definiscono la nozione di soggetto regolamentato a basse emissioni. La classificazione considera le emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente da combustibili con fattore di emissione zero, con soglie di 50 000 tonnellate di CO2(e) per la distinzione di categoria e di 1 000 tonnellate annue per il soggetto a basse emissioni. Prima del 2027 l’autorità competente può, in via derogatoria, autorizzare la classificazione basata sulle emissioni dopo l’applicazione del fattore settoriale se questo resta rappresentativo negli anni successivi.
Comunicazioni annuali, verifica e dati riservati
Le sezioni degli allegati X, X bis e X ter sono aggiornate per includere nuovi dati sulle emissioni, sulle frazioni di combustibili e sulla conformità ai criteri di sostenibilità. Per gli operatori aerei è introdotta una comunicazione distinta annuale sugli effetti non-CO2, che comprende anche una tabella XML per singolo volo. Il regolamento rafforza inoltre il flusso dati, la conservazione sicura delle informazioni e l’accesso del verificatore ai dati, pur consentendo la qualificazione come riservati su richiesta dell’operatore.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° gennaio 2024. Alcune disposizioni si applicano dal 1° luglio 2024, in particolare quelle sulla classificazione dei soggetti regolamentati nel nuovo ETS, mentre una parte rilevante delle norme tecniche entra in applicazione dal 1° gennaio 2025, inclusi gli effetti non-CO2 dell’aviazione e varie regole su biomassa, RFNBO, RCF, carburanti sintetici e CO2 chimicamente legata.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’oggetto e dell’ambito del regolamento
Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sono riscritti per includere, oltre al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni e dei dati di attività dal 1° gennaio 2021 in poi, anche il monitoraggio e la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 dal 1° gennaio 2025. L’ambito copre le attività degli allegati I e III della direttiva 2003/87/CE, gli impianti fissi, il trasporto aereo e i quantitativi di combustibile immessi.
Nuove definizioni chiave
Sono introdotte o aggiornate numerose definizioni: combustibili alternativi per l’aviazione, combustibili puri e misti per l’aviazione, combustibili con fattore di emissione pari a zero, biomassa e relativa frazione con fattore zero, RFNBO, RCF, combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, trasporto di CO2, infrastruttura di trasporto di CO2, CO2 in transito, effetti non-CO2, CO2(e) per volo, NEATS e soggetto regolamentato/consumatore finale. Viene anche chiarito il significato di fattore di conversione, fattore di emissione preliminare e carbonio fossile.
Principi di monitoraggio: completezza, accuratezza e integrità dei dati
Il monitoraggio deve essere esaustivo e coprire tutte le emissioni di processo e di combustione rilevanti, evitando doppi conteggi. I gestori e gli operatori aerei devono raccogliere, registrare e documentare i dati in modo trasparente, garantendo integrità e riproducibilità delle stime; è confermato il principio secondo cui va perseguita la massima accuratezza possibile, salvo impossibilità tecnica o costi sproporzionati.
Nuove voci di comunicazione per biomassa, RFNBO, RCF e combustibili sintetici
Gli articoli 24, 25, 30, 38, 39 e 39 bis introducono il calcolo e la comunicazione, anche come voci per memoria, delle emissioni e delle frazioni relative a biomassa con fattore di emissione pari a zero, RFNBO/RCF con fattore di emissione pari a zero e combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero. Sono previsti calcoli distinti per flussi combusti e per emissioni di processo, regole sul bilancio di massa, e la determinazione della frazione fossile come complemento delle frazioni con fattore di emissione diverso da zero.
Criteri di sostenibilità e uso della banca dati dell’Unione
Per biomassa, RFNBO, RCF e combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio il fattore di emissione zero è subordinato, nei casi previsti, al rispetto dei criteri della direttiva (UE) 2018/2001 o della direttiva (UE) 2024/1788. Il rispetto può essere dimostrato anche mediante l’acquisto collegato alla cancellazione dei quantitativi nella banca dati dell’Unione o in banche dati nazionali; in caso di successiva non conformità, l’autorità competente corregge le emissioni verificate.
Biomassa: regole specifiche
La biomassa è considerata a fattore di emissione zero solo se soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001. Se tali criteri non si applicano al tipo di biomassa interessato, il gestore può attribuire il fattore zero ma deve dimostrare la non applicabilità. La biomassa non conforme è trattata come combustibile fossile.
RFNBO e RCF: regole di qualificazione e contabilizzazione
Per RFNBO e RCF, il tenore di carbonio è considerato pari a zero se sono rispettati i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’articolo 29 bis della direttiva (UE) 2018/2001. In caso contrario, il carbonio è trattato come fossile. Sono previste regole per la determinazione della frazione di RFNBO/RCF e della frazione con fattore di emissione zero, anche tramite equilibrio di massa o documentazione sugli acquisti.
Combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio
Sono definiti i combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio e le relative frazioni. Il fattore di emissione è zero quando il carbonio è stato oggetto di restituzione anticipata di quote, salvo il caso di carbonio catturato già qualificabile come a fattore zero. Negli altri casi il tenore di carbonio è considerato fossile.
Trasporto, cattura, stoccaggio e CO2 chimicamente legata in prodotti
Le norme sul trasporto e lo stoccaggio geologico della CO2 sono estese a tutte le modalità di trasporto e chiariscono che devono essere monitorate anche le emissioni derivanti da CO2 proveniente da soggetti non soggetti a ETS se la CO2 è sotto custodia dell’infrastruttura o del sito di stoccaggio. È introdotto l’articolo 49 bis per le emissioni chimicamente legate in modo permanente in prodotti elencati in un futuro atto delegato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE.
Aviazione: monitoraggio dei soli CO2 e dei carburanti alternativi
Sono riscritte le norme sugli operatori aerei: identificazione dell’operatore responsabile del volo, piano di monitoraggio, uso di dati di volo e di carburante, comunicazione delle emissioni e attribuzione dei carburanti alternativi per l’aviazione. Vengono disciplinati i biocarburanti, gli RFNBO, gli RCF, i combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio e i carburanti ammissibili per l’aviazione, con regole di attribuzione per volo o per coppia di aerodromi e divieto di doppi conteggi.
Effetti non-CO2 del trasporto aereo e NEATS
Dal 1° gennaio 2025 gli operatori aerei devono monitorare e comunicare gli effetti non legati alle emissioni di CO2 generati dai voli con motori a reazione, calcolandoli come CO2 equivalente per volo (CO2(e)) mediante GWP20, GWP50 e GWP100. La Commissione mette a disposizione il sistema NEATS per automatizzare, per quanto possibile, monitoraggio, comunicazione e verifica; sono previste modalità alternative con strumenti propri o di terzi previa approvazione.
Nuovo ETS per edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori
Per i soggetti regolamentati di tale sistema sono introdotte regole di classificazione, soglie di categoria e un fattore settoriale da applicare dopo la classificazione, con una deroga limitata prima del 2027. La soglia di categoria A/B è fissata a 50 000 tonnellate di CO2(e) annue medie verificate, al netto del CO2 da combustibili con fattore di emissione zero; i soggetti regolamentati a basse emissioni sono quelli sotto 1 000 tonnellate di CO2 annue, con specifiche regole di stima prudenziale e classificazione anticipata.
Data reporting, verifica e correzioni dell’autorità competente
Sono aggiornate le regole su flusso dei dati, lacune informative, comunicazioni annuali e stime prudenziali. Se le lacune nei dati superano il 5 % dei voli dichiarati, l’operatore aereo deve informare l’autorità competente e adottare misure correttive. L’autorità competente può effettuare stime prudenziali e imporre rettifiche quando il verificatore segnala inesattezze non rilevanti non corrette prima dell’invio della relazione di verifica.
Aggiornamento degli allegati tecnici e delle tabelle di comunicazione
Gli allegati I, II, II bis, III, III bis, III ter, IV, V, VII, IX, X, X bis e X ter sono modificati per allineare metodologie, fattori, livelli di accuratezza e contenuti delle comunicazioni. Sono aggiornate le tabelle di monitoraggio per raffinazione, ferro, alluminio/allumina, cattura e trasporto di CO2, nonché i contenuti specifici delle comunicazioni annuali degli impianti fissi e degli operatori aerei.
Decorrenza e applicazione differenziata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1° gennaio 2024. Tuttavia alcune disposizioni si applicano dal 1° luglio 2024, altre dal 1° gennaio 2025; per gli effetti non-CO2 dell’aviazione la comunicazione obbligatoria decorre dal 2025, con una fase iniziale limitata a rotte specifiche nel 2025 e 2026.
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