Regolamento (UE) 2024/2494
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494 della Commissione, del 24 settembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ABE e l’ESMA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un quadro operativo uniforme per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, l’ESMA e l’ABE nell’ambito del regolamento (UE) 2023/1114. Definisce punti di contatto, mezzi di comunicazione, termini di conferma di ricevimento, modalità di risposta, formulari standard e regole di riservatezza. Prevede anche procedure per lo scambio spontaneo di informazioni, per il coordinamento di indagini e ispezioni transfrontaliere e per il deferimento dei casi di mancata cooperazione a ESMA o ABE.
Norme tecniche di attuazione sui formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti, ESMA e ABE ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti designate dagli Stati membri per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114, nonché all’ESMA e all’ABE, limitatamente alle attività di cooperazione, richiesta, scambio, conferma e deferimento di informazioni previste dagli articoli 95, 96, 102, 105, 108, 109, 110 e 115 del medesimo regolamento. Riguarda i canali di comunicazione, i punti di contatto, i formulari standard e le procedure operative per richieste scritte o orali, scambi spontanei di informazioni e coordinamento di indagini/ispezioni con effetti transfrontalieri. Non disciplina direttamente gli operatori di mercato, ma incide sulle autorità e sugli organismi coinvolti nello scambio istituzionale di informazioni.
Formati, modelli e procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini del regolamento (UE) 2023/1114
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494 definisce un quadro procedurale uniforme per la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, l’ESMA e l’ABE nell’attuazione del regolamento sui mercati delle cripto-attività. La finalità è assicurare scambi di informazioni tempestivi, riservati e standardizzati, in particolare nelle attività di vigilanza, nelle indagini e nei casi di intervento o sanzione previsti dal regolamento (UE) 2023/1114.
Ambito soggettivo e collegamento con il regolamento (UE) 2023/1114
Le norme si applicano alle autorità competenti designate dagli Stati membri, all’ESMA e all’ABE, quando cooperano o si scambiano informazioni ai sensi dell’articolo 96 del regolamento (UE) 2023/1114. Il regolamento richiama inoltre i meccanismi di coordinamento previsti dagli articoli 95, 102, 105, 108, 109, 110 e 115 del medesimo atto, senza incidere direttamente sui partecipanti al mercato, ma solo sugli organismi istituzionali coinvolti nella vigilanza.
Definizioni rilevanti
Ai fini del testo, per "mezzo elettronico" si intendono strumenti idonei al trattamento, archiviazione e trasmissione dei dati garantendo completezza, integrità e riservatezza. Sono inoltre definiti l’"organismo mittente", cioè chi invia notifiche, richieste o informazioni spontanee, e l’"organismo ricevente", cioè chi le riceve.
Punti di contatto e canali di comunicazione
Ogni autorità competente deve designare un punto di contatto per la cooperazione e lo scambio di informazioni. I relativi dati devono essere comunicati a ESMA e ABE entro il 27 novembre 2024 e aggiornati in caso di variazioni; ESMA e ABE tengono un elenco aggiornato dei contatti designati.
Le comunicazioni avvengono di regola per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico. Nella scelta del canale più appropriato devono essere considerati, in particolare, riservatezza, tempi di trasmissione, volume della documentazione e facilità di accesso alle informazioni.
Richieste di cooperazione o di informazioni
Le notifiche e le richieste devono essere trasmesse per iscritto mediante il formulario standard dell’allegato I al regolamento e inviate al punto di contatto designato. In casi urgenti, la richiesta può essere formulata oralmente, purché sia confermata per iscritto senza indebito ritardo.
La richiesta può essere corredata da documenti o materiali giustificativi ritenuti necessari. Il regolamento sottolinea che il contenuto della richiesta deve essere sufficientemente motivato e contestualizzato per consentire al destinatario un trattamento agevole ed efficiente.
Conferma di ricevimento e tempi di risposta
L’organismo ricevente deve inviare una conferma di ricevimento appena possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi, utilizzando il formulario dell’allegato II. Nella conferma deve indicare, se possibile, la data prevista di risposta; in alternativa, la frequenza con cui fornirà aggiornamenti.
Se l’organismo ricevente non è in grado di rispondere nei tempi previsti, deve informare tempestivamente il mittente. In particolare, se emerge un differimento superiore a 10 giorni lavorativi rispetto alla data o al termine previsto per la risposta, la circostanza deve essere comunicata senza indebito ritardo.
Gestione della richiesta e chiarimenti
Le parti devono trattare la richiesta quanto prima e collaborare per superare eventuali difficoltà esecutive. Se il ricevente necessita di chiarimenti, può richiederli tempestivamente con qualsiasi mezzo; il mittente deve rispondere prontamente.
Quando si allegano documenti non redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro del ricevente, il mittente deve fornire anche una traduzione oppure una sintesi in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
La risposta del ricevente deve essere predisposta mediante il formulario dell’allegato III. Il ricevente deve adottare tutte le misure ragionevoli per fornire la cooperazione o le informazioni richieste e agire senza indugio, tenendo conto della complessità della richiesta e dell’eventuale coinvolgimento di terze parti.
Cooperazione rafforzata e gruppi ad hoc
Quando ESMA o ABE sono chiamate a coordinare un’indagine o un’ispezione con effetti transfrontalieri ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, possono istituire un gruppo temporaneo ad hoc che includa le autorità competenti degli Stati membri interessati. In tale contesto, ESMA e ABE devono consultarsi regolarmente.
Scambio spontaneo di informazioni
Per le informazioni non oggetto di richiesta specifica, comprese le successive comunicazioni collegate, l’organismo mittente deve utilizzare il formulario dell’allegato IV. Il regolamento valorizza anche lo scambio volontario di dati quando l’organismo ritiene che possano essere utili ad altri soggetti istituzionali coinvolti nella vigilanza.
Deferimento a ESMA o ABE in caso di rifiuto o inerzia
Se una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni viene respinta, oppure non riceve seguito entro un termine ragionevole, la situazione può essere deferita a ESMA o ABE ai sensi dell’articolo 95, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2023/1114. Il deferimento deve avvenire per iscritto, mediante il formulario dell’allegato I, e includere copia della richiesta, dell’eventuale risposta e i motivi del rinvio.
Riservatezza, segreto d’ufficio e uso delle informazioni
L’organismo ricevente non può divulgare l’esistenza o il contenuto della richiesta senza l’esplicito assenso dell’organismo mittente. Se tale assenso manca e la divulgazione è indispensabile per dare seguito alla richiesta, il mittente deve ritirarla o sospenderla finché non possa autorizzare la disclosure.
Le informazioni ricevute possono essere utilizzate esclusivamente per i compiti e le funzioni istituzionali dell’organismo mittente o per garantire l’osservanza del regolamento (UE) 2023/1114, anche ai fini dell’avvio o dello svolgimento di procedimenti penali, amministrativi, civili o disciplinari conseguenti a violazioni dello stesso regolamento, o per prestare assistenza in tali procedimenti.
Formulario e disciplina dei dati personali
Gli allegati I-IV contengono formulari standardizzati per: richiesta di cooperazione o informazioni, conferma di ricevimento, risposta a richiesta e scambio spontaneo di informazioni. I modelli richiamano il regime di riservatezza ex articolo 10 del regolamento di esecuzione e articolo 100 del regolamento (UE) 2023/1114, nonché il trattamento dei dati personali secondo il regolamento (UE) 2018/1725 per ESMA e ABE e il regolamento (UE) 2016/679 per le autorità competenti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni essenziali
L’articolo 1 definisce "mezzo elettronico", "organismo mittente" e "organismo ricevente" ai fini del regolamento, chiarendo il perimetro operativo delle comunicazioni e delle informazioni scambiate.
Punti di contatto nazionali e registri
L’articolo 2 impone a ciascuna autorità competente di designare un punto di contatto per la cooperazione ex articolo 96 del regolamento (UE) 2023/1114 e di comunicarne i dati a ESMA e ABE entro il 27 novembre 2024, nonché ogni successiva modifica. ESMA e ABE mantengono e aggiornano l’elenco dei punti di contatto.
Mezzi di comunicazione
L’articolo 3 prevede che cooperazione e scambio di informazioni avvengano, in linea generale, per iscritto tramite posta o mezzo elettronico, tenendo conto di riservatezza, tempi, volume documentale e facilità di accesso. I mezzi utilizzati devono garantire completezza, integrità e riservatezza delle informazioni.
Formato delle richieste e urgenze
L’articolo 4 stabilisce che notifiche e richieste di informazioni o cooperazione siano presentate per iscritto tramite il formulario dell’allegato I e trasmesse al punto di contatto designato. È ammesso l’invio orale in casi urgenti, con successiva conferma scritta senza indebito ritardo; possono essere allegati documenti giustificativi.
Conferma di ricevimento
L’articolo 5 impone all’organismo ricevente di inviare una conferma di ricevimento appena possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi, usando il formulario dell’allegato II, indicando possibilmente la data prevista di risposta o, in alternativa, la frequenza degli aggiornamenti.
Trattamento delle richieste e tempi di risposta
L’articolo 6 disciplina la gestione tempestiva della richiesta, l’obbligo di collaborazione per superare difficoltà operative, la richiesta di chiarimenti, la traduzione o sintesi dei documenti non redatti in lingua ufficiale dello Stato membro del ricevente e l’uso del formulario dell’allegato III per la risposta. Se la risposta subisce un differimento superiore a 10 giorni lavorativi rispetto alla data o al termine previsti, il ricevente deve informarne senza indebito ritardo il mittente.
Scambio spontaneo di informazioni
L’articolo 7 prevede l’uso del formulario dell’allegato IV per le informazioni non oggetto di richiesta specifica, incluse le comunicazioni successive relative a tali informazioni.
Coordinamento di indagini e ispezioni transfrontaliere
L’articolo 8 consente a ESMA o ABE, se richiesto ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, di istituire un gruppo temporaneo ad hoc con le autorità competenti interessate; è prevista consultazione regolare tra i partecipanti.
Deferimento dei casi di mancata collaborazione
L’articolo 9 disciplina il deferimento a ESMA o ABE, rispettivamente ai sensi dell’articolo 95, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2023/1114, quando la richiesta è respinta o non seguita entro un termine ragionevole. Il deferimento deve essere scritto e corredato dalla copia della richiesta, dell’eventuale risposta e dei motivi del rinvio.
Riservatezza e usi consentiti delle informazioni
L’articolo 10 vieta, salvo espresso assenso dell’organismo mittente, la divulgazione dell’esistenza e del contenuto della richiesta di cooperazione o scambio di informazioni. Le informazioni ricevute possono essere usate solo per i compiti istituzionali e per l’osservanza del regolamento (UE) 2023/1114, compresi eventuali procedimenti penali, amministrativi, civili o disciplinari connessi a violazioni del medesimo regolamento.
Entrata in vigore
L’articolo 11 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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