Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09179/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio gli aveva contestato maggiori redditi derivanti, da un lato, da versamenti bancari non giustificati su conti a lui intestati e, dall'altro, da utili extrabilancio attribuiti in proporzione alla partecipazione in una società a ristretta base partecipativa. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo inapplicabile la presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 alle persone fisiche e, comunque, insufficiente la sola mancata giustificazione dei movimenti bancari. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso principale denunciando violazione dell'art. 32, nn. 2 e 7, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la presunzione bancaria si applica ai versamenti di tutti i contribuenti e che la CTR aveva richiesto un onere probatorio ulteriore rispetto a quello previsto dalla norma. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale, riproponendo difese già svolte nel merito a giustificazione dei movimenti bancari contestati.

La decisione

La Corte ha rilevato preliminarmente che il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello integrava un mero errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c., perché la motivazione era chiaramente di accoglimento mentre il dispositivo riportava erroneamente il rigetto. Nel merito, ha ritenuto fondato il ricorso principale dell'Agenzia: la presunzione bancaria ex art. 32 d.P.R. 600/1973 opera, quanto ai versamenti, nei confronti di tutti i contribuenti, che devono fornire prova analitica dell'estraneità dei movimenti a fatti imponibili; quanto ai prelevamenti, invece, la presunzione vale solo per i titolari di reddito d'impresa, non per i lavoratori autonomi, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 228 del 2014. Poiché l'accertamento in esame riguardava reddito di impresa riferito a società a ristretta base partecipativa, la CTR aveva errato escludendo l'applicazione della presunzione e nell'imporre all'Ufficio un onere probatorio supplementare. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di soccombenza e di interesse ad impugnare, trattandosi di questioni ritenute assorbite in appello. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    La presunzione bancaria opera per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che deve dimostrare analiticamente l'estraneità dei movimenti a operazioni imponibili; per i prelevamenti la presunzione resta operante solo per i titolari di reddito d'impresa, non per i lavoratori autonomi.

  • art. 47 TUIR

    Richiamato dalla ricostruzione fattuale in relazione agli utili extrabilancio attribuiti al socio.

  • art. 287 c.p.c.

    Il contrasto tra motivazione e dispositivo, quando sia riconducibile a mero errore materiale e il contenuto decisorio sia comunque univocamente ricostruibile, va corretto con il procedimento di correzione e non determina nullità della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato ai fini della deducibilità del vizio denunciato e per escludere che il mero errore materiale del dispositivo sia censurabile come vizio di legittimità.

  • art. 395 c.p.c.

    Il mero errore materiale va distinto dall'errore di fatto revocatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il dispositivo dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, i dati risultanti dai conti correnti costituiscono base idonea a fondare la pretesa fiscale e determinano l'inversione dell'onere della prova, sicché spetta al contribuente fornire una dimostrazione analitica, e non generica, dell'irrilevanza fiscale di ogni singolo movimento contestato.
  • La presunzione di imponibilità dei versamenti bancari ex art. 32 d.P.R. 600/1973 opera nei confronti di tutti i contribuenti, mentre la presunzione sui prelevamenti è limitata ai soggetti titolari di reddito d'impresa, restando esclusi i lavoratori autonomi e i professionisti.
  • Quando l'accertamento riguarda redditi di impresa desunti da movimentazioni bancarie non giustificate, il giudice di merito non può richiedere all'Ufficio una prova ulteriore rispetto al meccanismo presuntivo legale, se non nei limiti della specifica prova contraria offerta dal contribuente.
  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo non determina nullità della sentenza se, letti complessivamente gli atti decisori, la volontà del giudice è chiaramente ricostruibile; in tal caso si configura un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
  • La parte vittoriosa su una questione ritenuta assorbita dal giudice di merito non ha interesse a proporre ricorso incidentale su quel punto, dovendo semmai riproporre la questione nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.