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Sentenza

Sentenza del 18/01/2021 n. 490 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Onere della prova Amministrazione finanziaria in caso di contestazione circa le operazioni oggettivamente inesistente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha affermato che l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che le operazioni non sono state effettuate; tale onere può essere assolto anche mediante presunzioni semplici purché idonee e gravi, precise e concordanti. Se l'Amministrazione non fornisce prova adeguata dell'inesistenza delle operazioni, la detrazione riconosciuta al contribuente deve essere mantenuta/il ricorso del contribuente va accolto

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione contesta il diritto del contribuente a portare in detrazione la spesa assumendo che la fatturazione riguardi operazioni oggettivamente inesistenti; la questione centrale è chi abbia l'onere della prova circa l'effettiva esecuzione delle operazioni fatturate

Norme richiamate

  • Cass. civ., sez. trib., n. 3474/2018

    La sentenza ribadisce che l'onere probatorio spetta all'Amministrazione quando si assume l'inesistenza oggettiva delle operazioni; l'Amministrazione può avvalersi anche di presunzioni semplici purché efficaci

  • Cass. civ., sez. trib., n. 25538/2017

    Conferma il principio secondo cui il rilievo di operazioni oggettivamente inesistenti richiede prova da parte dell'Amministrazione; le presunzioni possono integrare detta prova se fondate su elementi concreti

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, grava su di essa l'onere di provare l'inesistenza delle prestazioni; il contribuente non deve provare l'esatto contrario salvo che l'Amministrazione fornisca elementi presuntivi validi
  • Le presunzioni semplici sono ammesse per l'Amministrazione, ma devono essere gravi, precise e concordanti e basate su elementi concreti (es. assenza di struttura operativa, rapporti anomali con fornitori, contratti mancanti)
  • Il contribuente può efficacemente reagire producendo documentazione tipica della concreta effettuazione dell'operazione: contratti, ordini, ddt/bolle, documenti di trasporto, prove di pagamento tracciabili, corrispondenza commerciale, dichiarazioni del controparte
  • Se l'Amministrazione non fornisce prove sufficienti dell'inesistenza, la detrazione o la deduzione contestata deve essere riconosciuta; al contrario, se le presunzioni probatorie dell'Amministrazione risultano fondate e il contribuente non le smentisce, la contestazione può essere accolta
  • Anomalie formali nelle fatture (es. mancanza di elementi essenziali) possono alimentare presunzioni, ma non sono di per sé definitive: serve valutazione complessiva delle prove
  • Prassi operativa consigliata per il contribuente: conservare documentazione probatoria della prestazione, tracciare pagamenti, ottenere conferme scritte dai fornitori e produrre ogni elemento che documenti lo svolgimento dell'attività
  • In fase processuale è importante contestare la fondatezza delle presunzioni dell'Amministrazione dimostrando la normale operatività dell'attività e la regolarità dei rapporti con i fornitori

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