Sentenza n. 8/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio-rigetto della Prefettura di Pordenone, formatosi nei confronti del ricorso gerarchico presentato dall’odierno ricorrente il 16.8.2024 avverso il provvedimento di ammonimento prot.36/2024 AMM – Cat. Q II/4 – Div. Pol. Ant., notificato dalla Questura di Pordenone in data 18.7.2024, nonché del predetto provvedimento di ammonimento, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore per presunti atti persecutori e silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009 e il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico. Ha dedotto la lesione del contraddittorio e dei diritti partecipativi per la trasmissione soltanto parziale della documentazione richiesta mediante accesso agli atti; l'omessa considerazione della memoria difensiva, depositata prima della notifica dell'ammonimento, benché il provvedimento recasse la data del giorno precedente; l'inadeguatezza dell'istruttoria, limitata all'ascolto di persone appartenenti alla cerchia della denunciante e non estesa al destinatario e ad altri soggetti informati dei fatti; la violazione degli artt. 612-bis c.p. e 8 d.l. n. 11/2009, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà, difetto di motivazione e carenza di istruttoria, per l'insufficiente verifica dei singoli addebiti, dell'attendibilità della denunciante e del perdurante e grave stato di ansia o paura. Ha inoltre contestato la rilevanza attribuita a controversie economiche e professionali, comprese quelle relative a una pratica edilizia, quali presupposti dell'ammonimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia l'ammonimento sia il silenzio-rigetto. Ha ritenuto violato il contraddittorio procedimentale perché il destinatario aveva presentato una memoria difensiva ampia e documentata prima della notifica dell'ammonimento, sicché il Questore doveva esaminarla anche se il provvedimento era stato formalmente datato il giorno precedente. La lesione è stata ritenuta particolarmente grave in ragione degli effetti dell'ammonimento: conseguenze penali in caso di successivi atti persecutori e significativa stigmatizzazione della persona, con possibili ripercussioni professionali. Il Collegio ha inoltre rilevato il difetto di istruttoria, poiché non erano stati ascoltati il destinatario né altri soggetti estranei alla cerchia della denunciante e l'amministrazione non poteva limitarsi alla sola dichiarazione della presunta vittima, dovendo ricercare riscontri. La documentazione prodotta in giudizio, comprendente messaggi e una registrazione, evidenziava dissidi economici e professionali, rapporti affettuosi successivi all'asserito inizio delle condotte persecutorie e incongruenze circa la pratica edilizia, elementi incompatibili con una valutazione istruttoria adeguata e non riconducibili, per la parte relativa agli eventuali inadempimenti professionali, ai presupposti dell'ammonimento. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 11/2009
“a tenere un comportamento conforme alla legge e rispettoso della tranquillità e serenità di -OMISSIS-, desistendo da ogni qualsivoglia condotta che, attraverso atteggiamenti persecutori e vessatori, anche sotto forma di minaccia e molestia, comportino alla parte offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura”
La procedura di ammonimento richiede il coinvolgimento partecipativo del possibile destinatario, la valutazione delle sue difese e un'istruttoria effettiva sui fatti segnalati; l'amministrazione non può fondarsi sulla sola dichiarazione della presunta vittima.
art. 612-bis c.p.
L'ammonimento non richiede la prova piena della responsabilità penale, ma presuppone elementi dai quali desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso idoneo a ingenerare nella vittima un forte stato di ansia e paura; tali elementi devono essere verificati mediante riscontri istruttori.
art. 10, comma 1, lett. a), l. 241/1990
Il destinatario del procedimento ha diritto di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione deve esaminare quando siano pertinenti e pervengano prima dell'adozione o della notificazione del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di ammonimento per atti persecutori, il destinatario deve essere posto in condizione di partecipare effettivamente al procedimento, presentando memorie, documenti e indicando persone informate dei fatti; l'amministrazione deve esaminare le deduzioni pervenute prima dell'adozione o della notificazione del provvedimento.
- La particolare incidenza stigmatizzante dell'ammonimento e i suoi effetti penali rendono indispensabile il rispetto del contraddittorio procedimentale, salvo una concreta situazione di urgenza che giustifichi la deroga alle garanzie partecipative.
- Ai fini dell'ammonimento non è necessaria la prova piena del reato di atti persecutori, ma occorrono elementi concreti dai quali desumere una condotta persecutoria o gravemente minacciosa e un forte stato di ansia o paura; il Questore non può fondare la decisione sulla sola esposizione dei fatti della presunta vittima, senza ricercare riscontri.
- Le controversie economiche o professionali, inclusi eventuali inadempimenti relativi a una pratica professionale, non costituiscono di per sé presupposti idonei per l'ammonimento e devono essere trattate nelle sedi proprie, senza essere impropriamente utilizzate come prova di condotte persecutorie.
- La trasmissione soltanto parziale della documentazione richiesta dal destinatario, seguita dall'omessa valutazione della memoria difensiva tempestivamente depositata, determina una violazione sostanziale del contraddittorio e vizia il successivo provvedimento di ammonimento.
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