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Sentenza

Sentenza n. 37/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 185/2024 del 1.10.2024 del Tribunale di Forlì - Sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202501155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Forlì, Sezione lavoro, divenuta irrevocabile. Hanno dedotto la perdurante inerzia del Ministero nell'attuazione delle statuizioni contenute nella sentenza. Il giudicato risultava attestato dalla cancelleria e la pronuncia era stata notificata all'amministrazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero e le articolazioni amministrative intimate non si sono costituite.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire integralmente le statuizioni della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza dei ricorrenti entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata definitività della sentenza da eseguire e la previa decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione inadempiente l'attuazione delle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte, per provvedere in via sostitutiva agli adempimenti necessari.
  • L'esecuzione deve riguardare le statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato, con detrazione degli importi eventualmente già corrisposti dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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