Cassazione Civile, Ordinanza n. 01913/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare nel merito i tre motivi. Ha quindi condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'azienda sanitaria locale controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una azienda sanitaria locale ha agito per ottenere la restituzione di una somma di euro 138.246,33 ritenuta indebitamente percepita da una società privata, sul presupposto che il credito fosse già stato ceduto a terzi e che questi ultimi avessero poi preteso e ottenuto il pagamento. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato. La società privata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi avverso la sentenza di appello, ma nel giudizio di legittimità è stato rilevato d'ufficio un vizio processuale assorbente: la ricorrente non ha depositato, nel termine perentorio dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notifica, sebbene la stessa ricorrente avesse dichiarato che la sentenza le era stata notificata. Poiché la sentenza d'appello risultava pubblicata oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso, non è stata superata la prova di resistenza sulla tempestività dell'impugnazione, e la relazione di notificazione non risultava né prodotta né reperibile negli atti.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relata di notificazione quando la sentenza sia stata notificata e la tempestività del ricorso debba essere verificata rispetto al termine breve.
art. 325, comma 2, c.p.c.
richiama il termine breve di impugnazione; nel caso concreto, la sua applicazione non è stata superata dalla parte ricorrente per difetto della prova documentale della notificazione della sentenza impugnata.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
consentono la trattazione in camera di consiglio del ricorso secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
serve a determinare l'importo base del contributo unificato cui si collega l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata risulti notificata, la parte ricorrente deve depositare nel termine perentorio la copia autentica della decisione munita della relata di notifica, poiché tale adempimento è richiesto a pena di improcedibilità.
- Se la sentenza impugnata è stata pubblicata oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso, la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve non può essere ritenuta provata in assenza della documentazione necessaria a dimostrare la notificazione della sentenza.
- La mancanza nel fascicolo della relata di notificazione del provvedimento impugnato, non sanata da regolare produzione della controparte, comporta l'improcedibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.
- La declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione determina la soccombenza della parte ricorrente ai fini delle spese di legittimità e dell'eventuale raddoppio del contributo unificato.
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