Cassazione Penale, Sentenza n. 1211/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava tre motivi principali: (1) nullità del procedimento di primo grado per mancata partecipazione del difensore e tardività della richiesta di rinvio, con contestazione della valutazione della documentazione presentata a giustificazione dell'impedimento; (2) insufficiente prova della quantità e della paternità delle telefonate moleste per mancata acquisizione dei tabulati telefonici e possibilità che altri avessero utilizzato l'utenza intestata all'imputato; (3) erronea valutazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e diniego delle attenuanti generiche, per non avere considerato elementi a favore dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato, confermando la valutazione della Corte d'appello circa l'intempestività e l'inadeguatezza della documentazione a giustificazione dell'impedimento del difensore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché essenzialmente diretto a rimettere in discussione la valutazione di merito; ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della Corte d'appello circa la reiterazione delle telefonate e gli elementi indiziari (utenza intestata, collegamento al conto gioco, ritrovamento del telefono in casa dell'imputato, dichiarazioni delle persone offese) idonei ad individuare l'autore. Ha altresì condiviso il rigetto dell'applicazione dell'art. 131-bis e del riconoscimento delle attenuanti generiche, alla stregua della gravità, del contenuto offensivo e della reiterazione delle condotte. Conseguentemente il provvedimento impugnato (condanna per l'art. 660 c.p. a due mesi di arresto con sospensione condizionale e pagamento delle spese) resta confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione e al versamento, equitativamente fissato, di euro 3.000 per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
contravvenzione contestata
La condotta molesta via telefono è stata ritenuta integrativa dell'art. 660 c.p. con condanna riferita alle telefonate reiterate; i messaggi email sono stati esclusi come fonte della medesima contravvenzione per mancare di immediata interazione.
art. 131-bis cod. pen.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
La causa di non punibilità è stata esclusa in presenza di reiterazione e contenuto fortemente sgradevole delle telefonate; la tenuità non può essere riconosciuta se sussistono elementi di gravità e ripetizione.
art. 420 ter cod. proc. pen.
comunicazione dell'impedimento del difensore
Il difensore deve comunicare tempestivamente il legittimo impedimento e documentarlo: la comunicazione effettuata tardivamente e con documentazione inidonea non giustifica il rinvio.
art. 192 cod. proc. pen.
regole sulla valutazione della prova
In sede di cassazione non è consentito un riesame degli elementi di fatto e della valutazione probatoria che sia sostitutiva di quella del giudice di merito; censure sulla valutazione probatoria sono ammissibili solo nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen.
lett. b), c) ed e) (motivi di ricorso per cassazione)
Il ricorso deve rispettare i limiti e i requisiti di specificità richiesti: non sono ammissibili censure che puntino solo a una diversa valutazione della prova di merito o che siano aspecifiche.
art. 125 cod. proc. pen.
La Corte d'appello ha respinto la richiesta di rimessione in termini per la formulazione dell'istanza di oblazione, ritenendo inammissibile o tardiva la domanda.
art. 133 cod. pen.
Per il riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente; nel caso la gravità e la reiterazione delle condotte hanno giustamente indotto al diniego.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nella disputa sulle circostanze, la norma è stata presa in considerazione ma non ha portato alla revisione della valutazione sulla gravità e ripetizione delle condotte.
Massime di principio
- La prova della reiterazione di molestie telefoniche può essere basata su elementi indiziari concordanti (utenza intestata, collegamento con account/servizi, ritrovamento del dispositivo, dichiarazioni delle vittime) anche in assenza di un tabulato completo; l'assenza di tabulati non rende automaticamente insufficiente la prova.
- Le email prive di un'immediata interazione col destinatario possono non integrare automaticamente il reato di molestia via telefono; il giudice valuta la natura e il mezzo della comunicazione.
- Il difensore che invoca un impedimento per concomitante impegno professionale deve comunicare tempestivamente e produrre documentazione ufficiale idonea: attestazioni informali o incomplete possono essere ritenute insufficienti.
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che chiedono semplice rivalutazione del merito o una diversa distribuzione della valutazione probatoria; il ricorso deve contestare vizi di diritto o motivazionali rilevanti e specifici.
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) è incompatibile con condotte reiterate e di contenuto offensivo significativo; la 'tenuità' richiede anche l'assenza di pericolosità sociale o ripetizione.
- Per il riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice può considerare un solo elemento ritenuto prevalente; tuttavia gravità, intensità del dolo e reiterazione sono fattori che possono escluderne la concessione.
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