Sentenza n. 1067/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, anche ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a. del Decreto reso dalla Prefettura di Ragusa – Area I, Ordine e Sicurezza Pubblica - prot-OMISSIS-, notificato alla O.C.T. -OMISSIS- a mezzo p.e.c. in data 10-10-2024, con cui è stata rigettata l’istanza – presentata dalla O.C.T. -OMISSIS- di -OMISSIS- - di iscrizione del sig.-OMISSIS- nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo ex d.m. 6-10-2009, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali anche non espressamente richiamati nel predetto provvedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di iscrizione di un addetto nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Prefettura aveva respinto l’istanza di iscrizione di un addetto nell’elenco prefettizio previsto dal d.m. 6 ottobre 2009, per mancata produzione della dichiarazione relativa all’ambito provinciale di impiego, del contratto di lavoro e della marca da bollo. Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.m. 6 ottobre 2009, travisamento della disciplina, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e contraddittorietà, sostenendo che l’iscrizione non può essere limitata al territorio provinciale, poiché abilita allo svolgimento dell’attività sull’intero territorio nazionale. Il secondo motivo denunciava ulteriori profili di eccesso di potere, deducendo l’impossibilità di stipulare il contratto di lavoro prima dell’iscrizione nell’elenco e l’irrilevanza o comunque la regolarizzazione del mancato versamento dell’imposta di bollo. L’amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando in memoria anche precedenti violazioni contestate alla ditta e pregresse vicende riguardanti l’addetto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il TAR ha ritenuto illegittima la richiesta prefettizia volta a limitare territorialmente l’attività, poiché l’art. 1 del d.m. 6 ottobre 2009 stabilisce che l’iscrizione presso una Prefettura abilita allo svolgimento dei servizi sull’intero territorio nazionale, previa comunicazione alle Prefetture e Questure delle province interessate. Ha inoltre considerato errata la motivazione relativa alla marca da bollo, dato che la parte ricorrente aveva dedotto di aver regolarizzato il versamento e l’amministrazione non aveva contestato tale circostanza. Tuttavia, il provvedimento era fondato su una pluralità di ragioni e il TAR ha ritenuto legittima e dirimente l’ulteriore motivazione relativa alla mancanza del contratto di lavoro, requisito previsto dall’art. 1, comma 4, lett. h, del d.m. 6 ottobre 2009, come integrato dal d.m. 24 novembre 2016. L’addetto avrebbe potuto stipulare un contratto condizionato all’iscrizione nell’elenco e al riconoscimento della facoltà di operare sull’intero territorio nazionale; non essendo stato prodotto alcun contratto, mancava un requisito necessario per l’iscrizione. Il TAR ha anche escluso la rilevanza delle pregresse violazioni e vicende richiamate dalla difesa erariale, qualificandole come integrazione giudiziale della motivazione. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 1 d.m. 6 ottobre 2009, n. 41342
In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo è istituito l’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumità dei presenti. [...] L’iscrizione nell’elenco istituito presso una prefettura autorizza a svolgere le attività di cui all’art. 5 del presente decreto in tutto il territorio nazionale, previa comunicazione [...] alle prefetture e questure delle altre province in cui l’addetto deve operare. L’iscrizione nell’elenco è condizione per l’espletamento dei servizi predetti.
L’iscrizione nell’elenco istituito presso una Prefettura abilita allo svolgimento dell’attività sull’intero territorio nazionale, previa comunicazione alle autorità delle altre province; non è quindi legittima una limitazione prefettizia dell’ambito territoriale di operatività.
art. 1, comma 4, lett. h, d.m. 6 ottobre 2009, come integrato dall’art. 1, comma 1, lett. c, d.m. 24 novembre 2016
Il possesso di un contratto di lavoro con il gestore delle attività di intrattenimento e spettacolo o con il titolare dell’istituto autorizzato costituisce requisito per l’iscrizione nell’elenco. Il contratto può essere stipulato in forma condizionata all’iscrizione e alla facoltà di operare sull’intero territorio nazionale.
art. 3, commi 7-13, l. 15 luglio 2009, n. 94
Costituisce la base legislativa del regolamento ministeriale sui requisiti, la selezione, la formazione e l’impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.
art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
È richiamato quale norma in base alla quale devono essere autorizzati gli istituti di vigilanza con i quali può essere instaurato il rapporto di lavoro rilevante ai fini dell’iscrizione.
Massime di principio
- L’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo abilita allo svolgimento dell’attività sull’intero territorio nazionale, previa comunicazione alle Prefetture e Questure delle province nelle quali l’addetto opera; la Prefettura non può subordinare l’iscrizione a una limitazione territoriale provinciale non prevista dalla disciplina regolamentare.
- Il possesso di un contratto di lavoro costituisce requisito per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo; l’esigenza di stipulare il contratto successivamente all’iscrizione può essere soddisfatta mediante un contratto sottoposto alla condizione dell’iscrizione e del riconoscimento della facoltà di operare sull’intero territorio nazionale.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, l’illegittimità di una o più ragioni non comporta l’annullamento se resta valida una motivazione ulteriore, idonea da sola a sostenere il dispositivo.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata in giudizio mediante circostanze e vicende non esplicitate nell’atto impugnato; i richiami svolti dalla difesa dell’amministrazione a pregresse violazioni o fatti ulteriori non possono sostituire la motivazione originaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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