Cassazione Penale, Sentenza n. 26011/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava la condanna per i reati indicati (artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2, cod. pen., con circostanze aggravanti). Hanno dedotto: (1) nullità del verbale d'udienza del 05/03/2018 (art. 134 c.p.p.) perché le dichiarazioni del testimone Besio Giovanni e delle parti sono solo registrate fonograficamente e non trascritte in forma riassuntiva; (2) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali (art. 271 c.p.p. e art. 266 c.p.p.) per assenza di autorizzazione del GIP al momento dell'inizio delle operazioni, per esecuzione mediante impianti mantenuti presso il N.O.R.M. anziché in Procura e per acquisizione in luogo di privata dimora; (3) manifesta illogicità della motivazione e mancata considerazione di elementi a favore dell'innocenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che non sussiste una nullità automatica per mancanza di verbalizzazione riassuntiva quando esista trascrizione fonografica accessibile e non sia provato che la sentenza si sia fondata esclusivamente su dichiarazioni non trascritte; inoltre la difesa non ha indicato puntualmente le dichiarazioni omesse e la loro rilevanza. Sul secondo motivo ha rilevato l'inosservanza da parte dei ricorrenti dell'obbligo di autosufficienza del ricorso (non indicazione e produzione degli atti specifici sui quali si fonda il vizio) e che le intercettazioni non risultavano determinanti per la condanna secondo la valutazione della corte territoriale. Il terzo motivo è stato respinto perché integra mera rivalutazione del fatto, non sindacabile in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen. e artt. 624-bis, 625 cod. pen.
Richiamate come norme sostanziali relative ai reati per cui gli imputati sono stati condannati; la sentenza di legittimità non entra nella valutazione di merito della sussistenza delle fattispecie, limitandosi a esaminare profili di diritto processuale
art. 134 c.p.p.
La Corte ha interpretato l'art. 134 nel senso che la documentazione fonografica, se accessibile e richiamata dal verbale d'udienza, non determina automaticamente la nullità; la mancata redazione di un verbale riassuntivo rileva solo se vi è totale assenza di documentazione o malfunzionamento della registrazione e la sentenza si fonda su quelle dichiarazioni non trascritte
art. 271 c.p.p.
Richiamato in tema di utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte ha sottolineato l'onere di specificità del ricorso e la necessità di produrre e indicare gli atti contestati; senza ciò il motivo è generico e inammissibile
art. 266, comma 2 c.p.p.
La norma è evocata con riferimento alla tutela della privata dimora: la Corte ha comunque rilevato che, anche assumendo vizi formali, le intercettazioni non risultavano determinanti per la condanna
art. 139, comma 3 c.p.p.
Richiamata implicitamente nella discussione sulla fonoregistrazione: la mancata trascrizione è rilevante solo se vi è malfunzionamento e la sentenza si fonda su quelle dichiarazioni
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato come parametro per la nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa; la Corte richiede gli elementi oggettivi per configurare tale nullità
Massime di principio
- La fonoregistrazione delle dichiarazioni d'udienza non esclude automaticamente la validità del processo: è necessario che esista comunque una documentazione utilizzabile (trascrizione o rinvio chiaro nel verbale) e che la difesa specifichi se la sentenza si è fondata sul contenuto non trascritto
- In materia di intercettazioni, il ricorso in Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: indicare esattamente gli atti impugnati e produrli o dimostrare la loro presenza nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità
- Anche se sussistessero vizi formali nelle intercettazioni, la loro inutilizzabilità incide solo se quelle risultanze sono determinanti per la decisione di merito; il giudice di legittimità non sostituisce la valutazione del fatto fatta dal giudice di merito
- La Corte di cassazione non è sede per una ritrattazione dei fatti o per proporre una diversa valutazione delle prove: motivi che si risolvono in una diversa lettura dei fatti sono inammissibili o destinati a essere respinti
- Per evitare inammissibilità, la difesa deve presentare motivi specifici, documentazione puntuale e dimostrare il nesso tra il vizio processuale dedotto e l'effettivo pregiudizio subito ai fini del convincimento giudiziale
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