Sentenza n. 430/2026 - Cagliari, Sezione 1
per il risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. -OMISSIS-, deceduto in data -OMISSIS- per “carcinoma gastrico” già riconosciuto per causa di servizio, con equiparazione a vittima del dovere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta omissiva dell'Amministrazione militare consistita nell'esposizione del militare all'amianto durante il servizio a bordo di unità navali e nella mancata adozione di adeguate misure di protezione, con conseguente domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi del militare)
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti dal de cuius, deceduto per carcinoma gastrico riconosciuto dipendente da causa di servizio e collegato alle particolari condizioni ambientali e operative del servizio, con equiparazione a vittima del dovere. Hanno dedotto l'esposizione professionale all'amianto a bordo di unità navali, l'assenza di adeguati dispositivi di protezione e la responsabilità contrattuale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2087 c.c. Hanno sostenuto che il nesso causale fosse comprovato dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dello status di vittima del dovere, che l'Amministrazione fosse colpevole per non avere adottato cautele note e disponibili già durante il periodo di servizio e che fossero risarcibili sia il danno patrimoniale derivante dalla perdita del sostentamento e dei futuri ratei pensionistici, sia il danno non patrimoniale biologico, morale, esistenziale, tanatologico, catastrofale e biologico terminale. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione sulla domanda patrimoniale, la prescrizione e l'infondatezza della pretesa. Il giudice ha qualificato la domanda patrimoniale come domanda iure proprio degli eredi per la perdita del reddito familiare, escludendo che i futuri ratei pensionistici potessero essere trasmessi iure hereditatis; ha inoltre esaminato la prescrizione decennale della responsabilità contrattuale datoriale, individuando il dies a quo nella conoscibilità dell'origine professionale della patologia e non nella data del decesso. Nel merito, i ricorrenti hanno dedotto la responsabilità dell'Amministrazione per violazione degli obblighi di sicurezza, il nesso causale tra esposizione all'amianto e carcinoma e la risarcibilità del danno non patrimoniale terminale e catastrofale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda relativa ai danni patrimoniali iure proprio, riqualificata come pretesa fondata sulla riduzione del reddito familiare e sulla minore pensione di reversibilità, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e disponendo la possibilità di riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. La prescrizione è stata respinta: la responsabilità è stata qualificata come contrattuale, derivante dalla violazione degli obblighi di sicurezza integrativi del rapporto di lavoro, con termine decennale; il termine decorre dalla conoscenza o conoscibilità sia della malattia sia della sua origine professionale, individuata nel caso concreto non prima del parere del Comitato di verifica che aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio. Quanto alla domanda non patrimoniale iure hereditatis, il TAR ha ritenuto provati l'esposizione all'amianto, il nesso causale e l'inadempimento datoriale. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, pur non essendo vincolante nel giudizio risarcitorio, ha costituito elemento probatorio rilevante, ponendo a carico dell'Amministrazione la prova liberatoria dell'adozione di tutte le cautele necessarie e dell'eventuale genesi extralavorativa della patologia; prova non fornita. Il giudice ha affermato la responsabilità dell'Amministrazione per il danno biologico e morale terminale patito dal militare, riconoscendo un danno biologico terminale del 100% per 102 giorni, personalizzato del 50%, e un danno morale catastrofale pari al 75% del danno biologico. Il danno non patrimoniale è stato quantificato in euro 91.567,88, aggiornato con rivalutazione e interessi fino a euro 139.184,18. Non è stato riconosciuto un autonomo danno esistenziale, per evitare duplicazioni rispetto al danno biologico e alle sue personalizzazioni. Tuttavia, il giudice ha applicato la compensatio lucri cum damno e ha detratto la speciale elargizione di euro 228.000 già percepita dagli eredi quale beneficio spettante agli equiparati vittime del dovere, ritenendola derivante dal medesimo fatto generatore e avente funzione compensativa del medesimo pregiudizio. Poiché tale importo era superiore al danno non patrimoniale liquidato, non è residuata alcuna somma risarcitoria dovuta. La domanda non patrimoniale è stata quindi respinta, senza ripetizione della speciale elargizione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e perché il rigetto è dipeso esclusivamente dalla compensatio, non dall'esclusione dell'illecito o del danno.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, la domanda può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali.
art. 2087 c.c.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
La disposizione integra il rapporto di lavoro e impone obblighi positivi di sicurezza e protezione, da aggiornare secondo l'esperienza e la tecnica; la relativa violazione dà luogo a responsabilità contrattuale.
art. 1218 c.c.
Nella responsabilità contrattuale datoriale il lavoratore deve provare rapporto, inadempimento e danno-conseguenza, mentre il datore deve dimostrare l'assenza di colpa e l'adozione di tutte le cautele necessarie.
art. 1374 c.c.
Il contratto di lavoro è integrato dagli obblighi legali di sicurezza, compreso quello previsto dall'art. 2087 c.c.
art. 2059 c.c.
Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria e omnicomprensiva, nella quale gli aspetti biologici, morali ed esistenziali hanno funzione descrittiva; il danno morale può essere valutato separatamente, mentre il danno esistenziale non costituisce autonoma categoria risarcitoria.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa consente di determinare il danno non patrimoniale mediante le Tabelle di Milano vigenti al momento della liquidazione e, per il danno morale catastrofale, mediante una valutazione equitativa autonoma.
art. 1, comma 564, l. 266/2005
È richiamato quale fondamento del riconoscimento delle particolari condizioni ambientali od operative di missione rilevanti per l'equiparazione a vittima del dovere.
art. 1 d.P.R. 243/2006
È richiamato in relazione alle particolari condizioni ambientali od operative di missione.
art. 2 l. 407/1998
Prevede l'assegno vitalizio, che il giudice non detrae dal danno non patrimoniale perché destinato a ristorare un pregiudizio patrimoniale diverso.
art. 5, comma 3, l. 206/2004
Prevede lo speciale assegno vitalizio, anch'esso non detratto dal danno non patrimoniale perché volto a compensare un pregiudizio patrimoniale e non la lesione della salute.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; la disposizione è stata applicata al processo amministrativo tramite l'art. 26 c.p.a.
art. 26 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina civilistica sulla regolazione delle spese, inclusa la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale base normativa ulteriore per la protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La responsabilità dell'Amministrazione datrice di lavoro per la violazione degli obblighi di sicurezza previsti dall'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale; il lavoratore o i suoi eredi devono provare il rapporto, il danno, la nocività dell'ambiente e il nesso causale, mentre l'Amministrazione deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie a prevenire l'evento.
- Nelle controversie per malattia professionale, il termine decennale di prescrizione della responsabilità contrattuale decorre dal momento in cui il danno è divenuto oggettivamente percepibile e conoscibile anche nella sua origine professionale, non necessariamente dalla cessazione del servizio o dal decesso del lavoratore.
- Il riconoscimento amministrativo della dipendenza della patologia da causa di servizio, pur non avendo efficacia vincolante nel giudizio risarcitorio, costituisce elemento probatorio idoneo a fondare il nesso causale e, in presenza della prova della nocività dell'ambiente e dell'assenza di cautele, trasferisce sull'Amministrazione l'onere di provare una diversa genesi extralavorativa o l'adozione delle misure preventive necessarie.
- Il danno biologico terminale è trasmissibile iure hereditatis quando la lesione della salute si protrae per un periodo apprezzabile tra l'insorgenza della patologia e il decesso; il danno morale catastrofale è risarcibile quando la vittima, lucida, percepisce l'approssimarsi della morte. Il danno esistenziale non costituisce una voce autonoma e non può essere liquidato separatamente se determina una duplicazione rispetto al danno biologico personalizzato.
- La compensatio lucri cum damno impone di detrarre dal risarcimento il beneficio patrimoniale derivante direttamente dal medesimo fatto illecito e destinato a compensare il medesimo pregiudizio; non devono invece essere scomputate prestazioni fondate su titolo autonomo e dirette a ristorare danni di diversa natura.
- La domanda degli eredi volta a ottenere il ristoro della perdita del reddito familiare e della riduzione della pensione di reversibilità è proposta iure proprio e, quando deriva dalla responsabilità extracontrattuale dell'Amministrazione per condotte lesive non riconducibili agli obblighi specifici del rapporto di lavoro, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
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