Cassazione Penale, Sentenza n. 169/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello di Salerno che aveva confermato o rideterminato condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e vari reati di cessione/detenzione stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), nonché il calcolo delle pene in continuazione. Le censure principali riguardano: carenze e contraddizioni della motivazione; errata qualificazione di singole condotte come partecipazione all'associazione (in particolare per Antonietta Nicastro e alcuni Cuozzo); vizio nel calcolo della continuazione e nella misura della riduzione per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (richiamo alla sentenza Sezioni Unite 47127/2021); omessa valutazione o errata valutazione della recidiva; diniego delle attenuanti generiche; e alcune questioni procedurali (rinuncia ai motivi in appello, inammissibilità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha: annullato la sentenza impugnata rispetto ad Antonietta Nicastro e disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli (per riesaminare la sussistenza del contributo partecipativo all'associazione e motivare adeguatamente); dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri imputati (Di Lascio, Portofranco, A. Cuozzo, J. Cuozzo, G. Cuozzo, De Santis, Vece, Poppiti, E. Luku, E. Maloku, M. Salvatore, Ponzone, Parotti) per diverse ragioni: rinuncia in appello ai profili di responsabilità che ha reso inevitabile il limite della devoluzione (impossibilità di sindacare in Cassazione i punti rinunciati), valutazioni di merito devolute alla discrezionalità del giudice in tema di determinazione della pena e applicazione delle attenuanti generiche, e motivazioni di merito ritenute sufficienti. La Corte di legittimità ha inoltre confermato che la documentazione intercettiva, le dichiarazioni e le osservazioni investigative erano, per la maggior parte degli imputati, idonee a provare l'esistenza dell'associazione e il relativo contributo. Per i ricorrenti che hanno contestato solo il trattamento sanzionatorio la Cassazione ha ritenuto i motivi generici o manifestamente infondati poiché attinenti a valutazioni discrezionali adeguatamente motivate in fatto.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74 comma 3
Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata l'esistenza di un'organizzazione strutturata con ruoli e canali di approvvigionamento per la maggior parte degli imputati, ma ha disposto il rinvio per Nicastro per mancata prova del contributo stabile e organico.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 (commi 1 e 4)
Norme sui reati di detenzione e cessione di stupefacenti; la sentenza di merito ha valutato singolarmente le condotte e la loro gravità (droghe pesanti vs leggere) nell'ambito del bilanciamento per la continuazione.
codice penale, art. 81 comma 2
Principio di indivisibilità della pena e limiti del cumulo; richiamato nel contesto del calcolo della pena e della verifica che non si sia trasformato il trattamento per continuazione in cumulo materiale.
codice penale, art. 133
Criteri per determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la discrezionalità del giudice di merito nell'applicare o negare le attenuanti generiche purché adeguatamente motivate.
codice procedura penale, art. 533 comma 2
Regola sulla motivazione delle decisioni di merito; molte censure dei ricorrenti su presunte carenze motivazionali sono state ritenute, dalla Cassazione, essere questioni di merito o generiche non idonee al sindacato di legittimità.
codice procedura penale, art. 125
Tema della valutazione della responsabilità e del rispetto del contraddittorio; citato in censure su presunte rinunce o omissioni nella valutazione di appello, ma la Cassazione ha ritenuto valide le decisioni di merito o la correttezza formale dei verbali.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 85
Sanzione accessoria del ritiro della patente per reati di stupefacenti; la Corte ha confermato la possibilità di applicare tale sanzione anche se l'auto non sia stata utilizzata nel reato, come misura dissuasiva, e ha ritenuto motivata la sua applicazione nel caso di Gerardo Cuozzo.
codice procedura penale, artt. 444 e 445
Riguardano sentenza di patteggiamento e effetti estintivi; la Corte ha valutato correttamente gli effetti estintivi di precedenti e affidamenti quando rilevanti ai fini della recidiva.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 47127/2021
Principio sul calcolo e motivazione dell'aumento di pena per reato continuato (necessità di motivare distintamente l'aumento per i reati satellite); la Cassazione ha richiamato il principio ma ha ritenuto che, nel caso concreto, le scelte di merito fossero comunque compatibili con la discrezionalità del giudice, salvo che le doglianze fossero generiche.
Massime di principio
- La partecipazione all'associazione per delinquere richiede un contributo stabile, organico e funzionale all'organizzazione: mera presenza, aiuto occasionale o copertura per il partner non bastano senza elementi che dimostrino adesione concreta e continuativa.
- Le questioni di fatto e le valutazioni discrezionali del giudice di merito (determinazione della pena base, misura delle attenuanti, valutazione della gravità e della personalità) sono sindacabili in Cassazione solo se emerge illogicità, contraddittorietà o violazione di legge; censure generiche o alternative sono spesso inammissibili.
- La rinuncia, in sede di appello, a censure sulla responsabilità limita la devoluzione al giudice d'appello e rende inammissibile il loro riesame in Cassazione: chi rinuncia ai profili di responsabilità può impugnare solo aspetti del trattamento sanzionatorio devoluti al gravame.
- Nel reato continuato il giudice deve motivare il calcolo dell'aumento per i reati satellite in modo comprensibile e coerente (orientamento Sezioni Unite): tuttavia, se la scelta di aumento è minima e compatibile con la pena complessiva, la Corte di legittimità può ritenere la motivazione del merito sufficiente.
- La prova tratto da intercettazioni e dichiarazioni confessionali ha pieno valore probatorio se regolarmente acquisite; la loro attendibilità va valutata unitariamente e può giustificare condanne per associazione quando emergono ruoli, basi logistiche, canali di approvvigionamento e divisione dei compiti.
- Questioni tecniche di calcolo matematico della pena devono essere concrete e dimostrate: semplici discrepanze apparenti non determinano di per sé l'illegalità della pena se la motivazione complessiva risulta rispettosa dei limiti di legge.
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