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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36940/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con due diverse sentenze: da un lato delitti associativi di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati estorsivi, dall'altro reati di traffico e cessione di stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990). Il ricorrente sosteneva che le sentenze irrevocabili dimostravano l'esistenza di un programma criminoso unitario ab origine, evidenziando la partecipazione al medesimo sodalizio Cerra-Torcasio-Gualtieri e la coincidenza temporale delle condotte (2011-2013), nonché l'esistenza di cessioni di stupefacenti aggravate dall'art. 7 L.203/1991 che avrebbero collegato l'attività di spaccio al vincolo associativo.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che, nel riesaminare le sentenze annullate e rinviate, ha valutato che mancava la prova di un progetto criminoso unitario concepito ab origine. Pur riconoscendo alcuni punti di contatto (alcuni soggetti comuni e la presenza di cessioni di stupefacenti), la Corte ha ritenuto che le due compagini fossero diverse per composizione, finalità, tempi e modalità operative: una associazione di stampo mafioso incentrata su estorsioni attiva dal 2009 e una distinta associazione dedita al traffico di stupefacenti attiva dal 2012. L'attività di spaccio contestata al ricorrente è risultata episodica o successiva e non prova una programmazione originaria unitaria. Conseguentemente è stato respinto il riconoscimento della continuazione e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata valutata alla luce del principio che per riconoscere la continuazione con altri reati associativi o di altro tipo è necessario provare un disegno criminoso unitario concepito ab origine; la semplice partecipazione al sodalizio non basta a provare la continuità programmatoria.

  • art. 629 cod. pen.

    Richiamato tra i delitti oggetto delle sentenze; la Corte non lo ha utilizzato per modificare il principio sulla continuazione, che resta subordinato alla prova del progetto criminoso unitario.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Riguarda il traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i reati di spaccio contestati, pur ricorrendo temporalmente, non dimostravano che il traffico fosse parte del progetto originario dell'associazione mafiosa.

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha distinto questa compagine da quella mafiosa, evidenziando diversa composizione, tempi di operatività e ruoli degli affiliati.

  • art. 7 L. 203/1991

    Richiamato dal ricorrente come aggravante per le cessioni di stupefacenti; la Corte territoriale avrebbe dovuto considerarne la rilevanza fattuale, ma anche con tale aggravante non risultava dimostrata la programmazione ab origine necessaria per la continuazione.

  • artt. 627, 666, 671 cod. proc. pen.

    artt. 627, 666, 671 c.p.p.

    Richiamati nella doglianza come norme procedurali e di competenza del giudice dell'esecuzione; la Corte di legittimità ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione sui limiti della sua sindacabilità e sulla impossibilità di riformulare i fatti accertati in sede di merito.

  • art. 81 comma secondo cod. pen.

    Richiesto nel motivo di ricorso in relazione alla determinazione della pena e al concorso di reati; la Corte ha trattato il tema nell'ambito della rilevanza del vincolo di continuazione, con esito negativo per il ricorrente.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra reati occorre provare un 'disegno criminoso' unitario concepito ab origine; non è sufficiente la mera inclinazione del soggetto a delinquere o la somiglianza dei reati.
  • La presenza di reati dello stesso tipo, la prossimità temporale o la coesistenza di alcuni partecipanti non determinano automaticamente la continuazione: è necessaria la prova che le singole violazioni rientrassero in un progetto criminoso già delineato nelle sue linee essenziali.
  • Quando si confrontano sentenze relative a diverse associazioni (es. associazione mafiosa vs associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), vanno valutati composizione dei sodalizi, ruoli dei partecipanti, tempi di operatività, modalità e finalità delle condotte; differenze significative possono escludere la continuazione.
  • Eventuali attività successive, episodiche o determinate da esigenze contingenti non dimostrano di per sé che fossero previste nel progetto originario; il giudice dell'esecuzione non può riformare i fatti accertati in sede di merito per ricostruire una programmazione diversa.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione caso per caso basata su elementi sintomatici (contiguità temporale, programmi operativi, tipologia dei reati, partecipanti, modalità), dei quali può essere significativo anche un sottoinsieme purché probante e rigorosamente provato.

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