Ordinanza n. 26/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del diniego di sanatoria N. 443/2021 Prot. 49075 notificato il 7.4.2021, Determinazione del Dirigente della Provincia di Ancona, Settore IV, Area Governo del Territorio UO Attività Amministrativa Arch. Sergio Bugatti N. 1163 del 28.10.2020; - Parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona Prot. 16854 del 23/09/2020; Parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona Prot. 19407 del 27/10/2020; - Relazione istruttoria s.d. Dirigente della Provincia di Ancona, Settore IV, Area Governo del Territorio UO Attività Amministrativa Arch. Sergio Bugatti n. 11.04.02.744; nonchè i provvedimenti ad essi presupposti e/o conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria edilizia e paesaggistica, connessi pareri negativi della Soprintendenza e relazione istruttoria
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'annullamento del diniego di sanatoria n. 443/2021, notificato il 7 aprile 2021, della determinazione dirigenziale della Provincia di Ancona n. 1163 del 28 ottobre 2020, dei pareri negativi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche del 23 settembre 2020 e del 27 ottobre 2020, nonché della relazione istruttoria e degli atti presupposti e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. La parte ricorrente ha dichiarato la permanenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ritenendo opportuno, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, acquisire ulteriori elementi sulla vicenda, ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando all'amministrazione intimata di depositare al più presto una dettagliata relazione sui fatti controversi e ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione del provvedimento da parte della segreteria.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei principi di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato in connessione con le esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione sui fatti di causa e degli atti e documenti ritenuti utili ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo non dispone di elementi sufficienti per decidere il ricorso, può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata sulla vicenda e della documentazione utile, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a.
- L'acquisizione istruttoria può essere disposta anche in funzione dei principi di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza definire anticipatamente il merito delle censure dedotte.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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