Sentenza n. 1082/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio formatosi sull’istanza trasmessa in data 22.12.2025 per aver accesso a tutta la documentazione relativa al procedimento -OMISSIS-, nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 22.12.2025, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso documentale presentata il 22 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino entrato in Italia con visto per lavoro stagionale, aveva appreso informalmente che il procedimento amministrativo relativo alla sua posizione si trovava nella fase di preavviso di revoca. In ragione del mancato interessamento della datrice di lavoro, presentava alla Prefettura di Taranto un'istanza di accesso a tutta la documentazione relativa al procedimento. Deduceva l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione e chiedeva l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti, con ordine di esibizione. Nel corso del giudizio la Prefettura depositava la relazione dell'ufficio competente e la documentazione richiesta, determinando il pieno soddisfacimento della pretesa ostensiva. Il ricorrente dichiarava quindi cessata la propria esigenza sostanziale, chiedendo tuttavia la declaratoria di soccombenza virtuale dell'Amministrazione e la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché, nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha prodotto gli atti oggetto dell'istanza, soddisfacendo integralmente la pretesa di accesso. Ha nondimeno ravvisato la soccombenza virtuale del Ministero dell'Interno, che aveva riscontrato la richiesta soltanto dopo la proposizione del ricorso, e lo ha condannato alla rifusione delle spese. È stata confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Il compenso del difensore è stato liquidato in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, applicando i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, e il dimezzamento previsto per il patrocinio nel processo amministrativo. Il pagamento diretto al difensore è posto a carico dell'Amministrazione della giustizia amministrativa, mentre il Ministero dell'Interno è condannato a rimborsare allo Stato gli oneri anticipati, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 24 l. 241/1990
La norma è richiamata implicitamente quale disciplina del diritto di accesso documentale, esercitato dal ricorrente mediante l'istanza del 22 dicembre 2025.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Costituisce la base normativa per la liquidazione del compenso spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Nel patrocinio a spese dello Stato nei giudizi amministrativi comporta il dimezzamento dei compensi spettanti al difensore.
art. 133 d.P.R. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
La condanna alle spese a carico del Ministero soccombente deve essere eseguita in favore dello Stato, che ha anticipato gli oneri del gratuito patrocinio.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Fornisce i parametri utilizzati per la quantificazione del compenso professionale.
d.m. 13 agosto 2022, n. 147
Modifica i parametri forensi applicati per la liquidazione del compenso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio sull'istanza di accesso, l'Amministrazione mette a disposizione del ricorrente tutta la documentazione richiesta, il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere.
- La produzione documentale intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso giustifica, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza virtuale dell'Amministrazione che abbia illegittimamente omesso di riscontrare tempestivamente l'istanza di accesso.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore nel processo amministrativo è liquidato secondo i parametri forensi applicabili, con il dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. 115/2002.
- Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa è contrapposta a un'Amministrazione statale soccombente, il pagamento delle spese liquidate è eseguito in favore dello Stato e l'Amministrazione soccombente deve rimborsare gli oneri anticipati dall'Amministrazione della giustizia amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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