Sentenza n. 442/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento sia con riguardo al ricorso introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti: - della Determina del Direttore generale di A.R.I.A. S.p.A. n. 392 del 12 maggio 2025, con la quale si è disposta l’aggiudicazione della procedura di gara «ARIA - 2024 - 015 Deflussori ed Elastometri “Procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 71 del Dlgs 36/23 per la conclusione di una Convenzione per ciascun lotto, finalizzata alla fornitura di deflussori ed elastometri e servizi connessi ed opzionali, a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/06 e ss. mm. ii.”», limitatamente al Lotto 22; - dei Verbali della Commissione giudicatrice; - di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale comunque lesivo del diritto della ricorrente all’ottenimento dell’aggiudicazione della gara sopraindicata, ivi compreso il contratto di appalto, qualora stipulato; - per la rettifica della graduatoria predisposta dalla Commissione giudicatrice nella parte in cui, con riferimento al Lotto 22, ha determinato l’esclusione della ricorrente per mancato raggiungimento del punteggio minimo di ammissione; - e per la conseguente rettifica, con riferimento al Lotto 22, della Determina di aggiudicazione definitiva n. 392/2025 e assegnazione dell’aggiudicazione a favore della Scognamiglio S.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 22 della gara per la fornitura di deflussori ed elastometri, verbali della commissione giudicatrice e graduatoria, unitamente all’esclusione della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 22 e gli atti di gara, chiedendo la rettifica della graduatoria e l’aggiudicazione in proprio favore. Ha dedotto, con il ricorso introduttivo, la violazione del regolamento UE 2017/745, come modificato dal regolamento UE 2023/607, il difetto di istruttoria, l’erroneità dell’istruttoria tecnica e l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di una concorrente; la violazione dell’art. 106 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e della tabella prodotti, nonché travisamento dei fatti, illogicità manifesta e insussistenza dei presupposti per l’aggiudicazione. Con motivi aggiunti ha contestato l’ammissione dell’aggiudicataria, deducendo la violazione degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, del capitolato speciale, degli artt. 19 e 47 del d.P.R. 445/2000, di norme tecniche, nonché difetto di istruttoria e insussistenza dei presupposti per la partecipazione. La stazione appaltante ha eccepito l’inammissibilità per tardività e per carenza di legittimazione, poiché la ricorrente era stata esclusa dal Lotto 22 il 12 dicembre 2024 per avere conseguito 38,44 punti, inferiori alla soglia tecnica minima di 42 punti prevista dal disciplinare, senza avere impugnato tempestivamente tale esclusione. La ricorrente ha sostenuto che la conoscenza degli atti ottenuta tramite istanze di accesso, riscontrate il 29 maggio 2025, avrebbe consentito l’impugnazione successiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. In via preliminare ha ritenuto utilizzabili i documenti riprodotti nella memoria della stazione appaltante, qualificandoli, per la parte inserita nello scritto difensivo, come affermazioni di parte contestabili dall’avversario. Nel merito dell’eccezione preliminare, ha accertato che l’esclusione del 12 dicembre 2024 era stata regolarmente comunicata e non era stata autonomamente impugnata. Le istanze di accesso presentate dalla ricorrente non erano dirette a conoscere le ragioni del punteggio insufficiente nel Lotto 22, ma riguardavano principalmente le offerte delle controinteressate e anche altri lotti; pertanto non hanno impedito la definitività dell’esclusione. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui una tempestiva istanza di accesso può dilazionare il termine per impugnare un atto lesivo quando i motivi dipendano dalla documentazione richiesta, ma tale effetto non opera se l’accesso non è finalizzato alla conoscenza delle ragioni della specifica lesione o se il diniego di accesso non viene contestato tempestivamente. Divenuta definitiva l’esclusione, la ricorrente ha perso la legittimazione a contestare l’aggiudicazione del medesimo lotto e le ammissioni delle altre concorrenti, non potendo vantare un interesse qualificato e differenziato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di € 2.000,00 per ciascuna delle tre parti costituite, per complessivi € 6.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura aperta utilizzata per la gara, senza costituire il fondamento decisivo della declaratoria di inammissibilità.
art. 106 d.lgs. 36/2023
Invocato dalla ricorrente quale parametro di legittimità degli atti di gara, ma non esaminato nel merito per la carenza di legittimazione.
art. 95 d.lgs. 36/2023
Invocato nei motivi aggiunti in relazione all’ammissione dell’aggiudicataria, senza esame nel merito.
art. 98 d.lgs. 36/2023
Invocato nei motivi aggiunti in relazione all’ammissione dell’aggiudicataria, senza esame nel merito.
artt. 19 e 47 d.P.R. 445/2000
Invocati nei motivi aggiunti con riguardo alle dichiarazioni dell’aggiudicataria, senza esame nel merito.
artt. 73, comma 1, e 119, comma 2, c.p.a.
Il termine per il deposito dei documenti è stato ritenuto non ostativo all’utilizzazione delle riproduzioni inserite nella memoria, poiché queste assumono la natura di affermazioni di parte e non di autonomi documenti.
art. 120 c.p.a.
Rileva quale rito applicabile alle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici e ai relativi termini processuali.
art. 25 c.p.a.
Richiamato per il domicilio delle parti, senza incidenza sulla decisione di merito processuale.
Massime di principio
- L’operatore economico escluso da una gara, quando l’esclusione sia divenuta definitiva per mancata tempestiva impugnazione, non è legittimato a contestare successivamente l’aggiudicazione dello stesso lotto né le ammissioni delle altre concorrenti, poiché non conserva una posizione differenziata derivante dalla partecipazione alla procedura.
- La tempestiva istanza di accesso agli atti di gara può determinare una dilazione del termine per impugnare l’atto lesivo soltanto quando sia diretta a conoscere documenti dai quali dipendano i motivi di ricorso; non produce tale effetto se non riguarda le ragioni della specifica esclusione o lesione.
- Il concorrente escluso deve impugnare autonomamente e tempestivamente il provvedimento di esclusione; la successiva impugnazione dell’aggiudicazione non può fungere da mezzo per rimettere in discussione un’esclusione ormai definitiva.
- Qualora il diniego espresso o tacito di accesso agli atti necessari per impugnare un provvedimento lesivo si consolidi per mancata contestazione, non può essere invocato per giustificare la tardiva impugnazione dell’atto presupposto o lesivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →