Cassazione Civile, Ordinanza n. 05213/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di fermo amministrativo, deducendo il vizio di notificazione delle cartelle di pagamento presupposte. Il primo giudice aveva accolto il ricorso ma aveva compensato le spese. In appello, il contribuente aveva censurato solo la compensazione, poiché risultato totalmente vittorioso; la CTR aveva accolto l’impugnazione sulle spese e aveva condannato la società di riscossione al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidandole in modo unitario e complessivo in Euro 500,00. Contro questa statuizione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, delle tabelle e dei parametri allegati, oltre agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la CTR liquidato le spese in forma onnicomprensiva, senza distinguere le fasi del giudizio e con importo asseritamente inferiore ai parametri medi e minimi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la liquidazione dei compensi deve avvenire per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire il controllo del rispetto dei parametri tabellari, e che non è corretta una liquidazione globale e onnicomprensiva riferita cumulativamente a primo e secondo grado, specie se tale modalità impedisce di verificare la correttezza della determinazione del compenso. La motivazione della CTR, fondata sul modesto valore della controversia, è stata ritenuta insufficiente a giustificare sia la liquidazione complessiva sia l’assenza di distinzione tra le fasi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in conformità ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la liquidazione delle spese di lite.
art. 4 D.M. n. 55 del 2014
i compensi vanno determinati secondo i parametri normativi e per ciascuna fase del giudizio, non in modo globale e indistinto.
tabelle 1 e 2 e parametri allegati al D.M. n. 55 del 2014
la liquidazione deve rispettare i valori tabellari e consentire il controllo della correttezza del calcolo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è richiamato quale parametro sulla sufficienza della motivazione della decisione sulle spese.
art. 118 disp. att. c.p.c.
è richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della statuizione sulle spese.
art. 92 c.p.c.
la CTR lo ha richiamato per disporre la liquidazione delle spese dei due gradi, ma la Corte ha ritenuto non corretta la concreta applicazione effettuata.
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice deve indicare distintamente i compensi per ciascuna fase del giudizio, così da rendere verificabile il rispetto dei parametri tabellari e delle relative tabelle.
- Non è conforme alla disciplina dei compensi forensi una liquidazione onnicomprensiva, formulata in modo globale per più gradi di giudizio, quando impedisca alle parti e al giudice di legittimità di controllare la correttezza dei criteri applicati.
- Il riferimento al modesto valore della controversia non basta, da solo, a giustificare una liquidazione globale e non analitica delle spese, né a superare l’esigenza di una motivazione controllabile sullo scostamento dai parametri.
- La discrezionalità del giudice nella quantificazione dei compensi resta sindacabile in cassazione quando la liquidazione sia effettuata in modo da violare i criteri legali o da non consentire la verifica del rispetto delle tariffe e dei parametri.
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