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Sentenza

Sentenza n. 410/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli erogatori privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; - della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente, in regime libero-professionale, prestazioni sanitarie agli assistiti del Servizio sanitario regionale per garantire il rispetto dei tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di una struttura sanitaria privata accreditata e operante sulla base di un contratto con l’ATS, ha impugnato gli atti regionali che prevedevano, qualora non fosse possibile prenotare una prestazione entro i tempi corrispondenti alla priorità prescritta e non fossero disponibili alternative presso altre strutture accreditate, l’obbligo per la struttura inizialmente adita di erogare la prestazione in regime libero-professionale, ponendo l’onere economico a proprio carico e chiedendo all’utente soltanto il ticket eventualmente dovuto. Sono stati dedotti: contraddittorietà, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di correttezza e buon andamento, poiché l’obbligo avrebbe impedito la programmazione dell’attività nel rispetto del budget annuale; violazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, in quanto avrebbe imposto prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati; violazione dell’art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale imposta in assenza di una base legislativa; violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il carattere sostanzialmente espropriativo dell’imposizione di prestazioni gratuite; violazione dell’Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e erroneità dei presupposti, poiché il Piano nazionale di governo delle liste di attesa avrebbe riferito una previsione analoga ai soli erogatori pubblici; carenza di presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avrebbe esaurito i propri effetti. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito, rilevando che nel 2024 la previsione non aveva avuto concreta applicazione nei suoi confronti e che la normativa sopravvenuta aveva previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dalle strutture private accreditate.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i sei motivi di ricorso nel merito. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando l’espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione e l’impossibilità per il giudice di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, in applicazione del principio dispositivo. La sopravvenuta normativa richiamata dalla ricorrente aveva inoltre previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell’andamento complessivo del processo.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Norma invocata dalla ricorrente a sostegno del limite ai volumi di prestazioni e al tetto di remunerazione contrattualmente assegnato; il TAR non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.

  • art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009

    Norma invocata dalla ricorrente in relazione alla programmazione e ai limiti dell’attività delle strutture accreditate; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 23 Cost.

    Norma invocata per sostenere che l’imposizione amministrativa di prestazioni gratuite avrebbe richiesto una base legislativa; la questione non è stata decisa per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Norma invocata in relazione alla tutela del diritto al credito e al carattere sostanzialmente espropriativo dell’obbligo di erogazione gratuita; il TAR non ha esaminato la censura.

  • Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019, rep. atti n. 28/CSR

    Atto richiamato dalla ricorrente per contestare l’estensione agli erogatori privati della disciplina sul governo dei tempi di attesa; la questione è rimasta assorbita dall’improcedibilità.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito dalla l. n. 107/2024

    Normativa sopravvenuta richiamata dalla ricorrente perché prevede la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; ha contribuito alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’attualità dell’interesse ad agire, sicché l’espressa rinuncia all’interesse alla decisione impedisce l’esame nel merito delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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