Sentenza del 17/05/2017 n. 12320 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento con cui era stata tassata ai fini IRPEF la plusvalenza derivante dalla vendita, il 4 luglio 2000, di un terreno divenuto edificabile. Sostenevano che la plusvalenza dovesse essere ricondotta all'art. 81, comma 1, lett. a), del T.U.I.R., poiché l'edificabilità sarebbe derivata da attività amministrative e opere prodromiche, chiedendo inoltre di dedurre il valore del terreno calcolato secondo il criterio previsto dall'art. 82, comma 2. Hanno altresì contestato la validità della sottoscrizione degli avvisi e denunciato contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, poiché al momento della vendita il terreno era edificabile secondo lo strumento urbanistico vigente, la plusvalenza rientrava necessariamente nell'art. 81, comma 1, lett. b), ultimo periodo, del T.U.I.R., indipendentemente dalla ragione concreta della variazione urbanistica e dal soggetto che aveva sostenuto le spese per le opere. Di conseguenza, era corretto applicare il criterio di determinazione della plusvalenza previsto per i terreni edificabili dall'art. 82, comma 2, terzo periodo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava come vizio processuale una contestazione sulla qualificazione giuridica, mentre il quarto è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. a) e b) (oggi art. 67 T.U.I.R.)
"in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione"
La Corte ha interpretato la lett. b) come disposizione generale e prevalente per le cessioni di terreni edificabili secondo lo strumento urbanistico vigente al momento della vendita. La lett. a), relativa a lottizzazione o opere dirette a rendere edificabili i terreni, conserva una funzione residuale e opera quando il terreno non sia urbanisticamente edificabile al momento della cessione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 82, comma 2 (oggi art. 68 T.U.I.R.)
Il criterio di determinazione della plusvalenza dipende dalla fattispecie applicabile. Per la cessione di un terreno già edificabile secondo gli strumenti urbanistici vigenti si applica il criterio specifico previsto per l'art. 81, comma 1, lett. b), e non quello invocato dai ricorrenti per l'esecuzione di opere di edificabilità.
L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 1, lett. f)
Ha introdotto l'imponibilità, "in ogni caso", delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
La censura di contraddittorietà della sentenza deve riguardare un effettivo contrasto tra motivazione e dispositivo; non può essere utilizzata per riproporre, sotto forma di vizio processuale, contestazioni sulla corretta qualificazione giuridica della fattispecie.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
I motivi di ricorso per violazione di legge e per errori processuali devono essere specificamente formulati. Anche per gli errores in procedendo il ricorrente deve indicare con precisione gli atti, i passaggi processuali e i termini dell'eccezione, secondo il principio di autosufficienza.
L.R. Veneto 16 aprile 1985, n. 33, art. 41, comma 5
La disposizione è stata richiamata per la variante urbanistica che aveva modificato la destinazione dell'area, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la modalità con cui era stata approvata la variante ai fini della tassazione della plusvalenza.
Massime di principio
- Per stabilire il regime fiscale della plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno, assume rilievo decisivo la destinazione urbanistica risultante dagli strumenti vigenti al momento della cessione.
- Se il terreno è edificabile al momento della vendita, la plusvalenza è normalmente tassabile secondo la disciplina specifica dei terreni edificabili, anche se l'edificabilità deriva da una variante urbanistica, da un'attività amministrativa o da iniziative dell'acquirente.
- Non è determinante, ai fini della qualificazione fiscale, chi abbia sostenuto i costi delle opere o chi abbia promosso la modifica urbanistica, quando la vendita riguarda un terreno già qualificato come edificabile.
- La disciplina relativa alla lottizzazione o alle opere dirette a rendere edificabile il terreno ha carattere residuale rispetto a quella applicabile ai terreni già edificabili secondo lo strumento urbanistico vigente.
- In Cassazione non è sufficiente lamentare genericamente la nullità dell'avviso o della sentenza: occorre indicare precisamente dove e come la questione sia stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio e riportare gli elementi necessari alla sua verifica.
- Una contestazione sulla qualificazione giuridica della plusvalenza non può essere trasformata in una denuncia di contraddittorietà della sentenza se motivazione e dispositivo sono coerenti.
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