Provvedimento AGCM I839 n. 28067 del 14/01/2020
TRASPORTI SPECIALI INFIAMMABILI E RIFIUTI DA E PER LE ISOLE CAMPANE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha avviato, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, un’istruttoria nei confronti di Mediterranea Marittima, Medmar Navi, Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro, Traspemar, GML e COTRASIR. L’ipotesi riguarda la costituzione di GML e del consorzio COTRASIR tra operatori concorrenti, con accentramento dell’offerta e uniformazione di prezzi e condizioni nei servizi di trasporto marittimo di carburanti e rifiuti solidi urbani da e per Ischia, Procida e Capri. L’Autorità ha ravvisato una possibile intesa restrittiva per oggetto, in violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 e/o dell’articolo 101 TFUE, senza accertare definitivamente l’infrazione né irrogare sanzioni in questa fase.
Mediterranea Marittima, Medmar Navi, Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro, Traspemar, GML e COTRASIR: avvio di istruttoria per presunta intesa orizzontale di fissazione uniforme di prezzi e condizioni nei trasporti marittimi di carburanti e rifiuti verso le isole campane.
Avvio dell’istruttoria sui trasporti speciali verso le isole campane
L’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti di Mediterranea Marittima S.p.A., Medmar Navi S.p.A., Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro S.r.l., Tra.Spe.Mar. S.r.l., GML Trasporti Marittimi S.r.l. e del Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti (COTRASIR). Il procedimento riguarda una possibile intesa restrittiva nei servizi di trasporto marittimo di carburanti e rifiuti solidi urbani da e per le isole del Golfo di Napoli.
Parti e origine delle segnalazioni
Mediterranea Marittima è la holding che controlla Medmar Navi con il 51% del capitale. GML è stata costituita nel maggio 2018 da Mediterranea Marittima e Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro, ciascuna titolare del 50% del capitale. Nel luglio 2018 GML e Traspemar hanno costituito COTRASIR; nell’agosto 2019 Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro è entrata direttamente nel consorzio.
L’istruttoria trae origine da più denunce. Ambrosino ha segnalato l’accentramento della bigliettazione presso COTRASIR, l’introduzione di nuovi orari e tariffe e successivi aumenti, oltre a soppressioni di corse e limitazioni nel numero di automezzi imbarcabili. Il Comune di Barano d’Ischia, anche per conto di altri Comuni delle isole, ha lamentato aumenti delle tariffe per il trasporto dei rifiuti e disservizi con effetti sulla gestione del servizio e sulla TARI. ENI ha denunciato l’eliminazione della concorrenza tariffaria tra GML e Traspemar e un incremento superiore al 300% delle tariffe per il trasporto dei carburanti tra l’estate 2018 e aprile 2019. Una precedente denuncia era stata presentata da ACU.
Servizi e mercato interessato
I servizi riguardano il trasporto marittimo di carburanti, in particolare gas e benzina, e di rifiuti solidi urbani. La domanda proviene dalle imprese della distribuzione carburanti e dalle società incaricate della raccolta dei rifiuti nelle isole; l’offerta è rappresentata dagli armatori dotati di navi idonee e delle necessarie autorizzazioni.
Le principali rotte considerate sono:
- Napoli-Capri, utilizzata per carburanti e rifiuti;
- Casamicciola-Procida-Pozzuoli, utilizzata per il trasporto dei rifiuti;
- Napoli-Procida-Casamicciola, utilizzata per gas e benzina.
L’Autorità ha circoscritto provvisoriamente il mercato all’ambito dei servizi di trasporto di infiammabili e rifiuti da e per Ischia, Procida e Capri, corrispondente all’area di operatività del COTRASIR. Ha inoltre rilevato una sostituibilità dal lato dell’offerta tra i due servizi, poiché i rifiuti, quando non sono trasportati secondo specifiche procedure che ne consentono l’imbarco su traghetti ordinari, devono essere trasportati su navi abilitate alle merci pericolose, come quelle utilizzate per i carburanti.
Evoluzione della struttura concorrenziale
Prima della costituzione di GML e COTRASIR risultavano attivi diversi operatori, tra cui Medmar Navi, Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro e Traspemar. Nel trasporto carburanti, Medmar Navi e Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro erano indicati come i principali concorrenti, con il servizio di Fuelmar svolto attraverso una nave di Traspemar. Nel trasporto dei rifiuti, i principali operatori erano Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro e Traspemar, mentre Caremar, Medmar Navi e Gestour svolgevano un servizio residuale su traghetti di linea.
Dopo la costituzione del COTRASIR, il consorzio è risultato l’unico soggetto operativo, per conto delle imprese consorziate, sulle tratte considerate, fatta salva la possibilità residuale di trasportare rifiuti su traghetti ordinari in presenza di specifiche condizioni amministrative e tecniche. Secondo l’AGCM, la creazione del consorzio avrebbe eliminato o fortemente ridotto le possibilità di scelta della domanda e la concorrenza tariffaria tra gli operatori precedentemente attivi.
Condotte tariffarie e condizioni di esercizio
Per il trasporto dei carburanti, il 10 settembre 2018 GML ha comunicato ai clienti il subentro di COTRASIR nella bigliettazione, unitamente a un nuovo piano orari e a tariffe più elevate. Dal 16 dicembre 2018 il consorzio ha introdotto un metodo tariffario basato sulla capacità delle cisterne, fissando il prezzo a 6 euro per ettolitro. Tale modifica avrebbe determinato un aumento del 221% rispetto alle tariffe anteriori a settembre 2018 e del 100% rispetto a quelle applicate tra settembre e dicembre 2018. Dal 1° aprile 2019 il prezzo è stato ulteriormente aumentato a 8,2 euro per ettolitro.
Per il trasporto dei rifiuti, la tariffa per un automezzo sulla tratta Casamicciola-Procida-Pozzuoli è passata da circa 214,72 euro a 260 euro nel dicembre 2018, a 340 euro nel marzo 2019 e a 427 euro, con decorrenza annunciata dal 1° luglio 2019.
Sono stati inoltre segnalati disservizi e condizioni operative gravose, tra cui soppressioni di corse, limitazioni al numero di automezzi, obbligo di prenotare contestualmente andata e ritorno e richiesta di pagamento anticipato di entrambe le corse.
Documentazione consortile e coordinamento commerciale
Il regolamento COTRASIR prevedeva che una consorziata potesse ridurre le tariffe soltanto previo accordo con le altre consorziate, mentre gli aumenti potevano essere definiti mensilmente. L’atto costitutivo stabiliva inoltre che le imprese consorziate non potessero svolgere attività di trasporto in concorrenza con quella esercitata dal consorzio né porre in essere attività suscettibili di interferire con le trattative o negoziazioni condotte dal COTRASIR.
Secondo l’AGCM, tali clausole deporrebbero per un coordinamento delle politiche commerciali e per l’impossibilità delle imprese partecipanti di operare autonomamente come concorrenti. L’Autorità ha inoltre considerato significativa la circostanza che, secondo quanto dichiarato dallo stesso consorzio, le tariffe sulla rotta Napoli-Procida-Casamicciola fossero decise da GML, pur essendo la rotta servita anche da una nave armata da Traspemar, potenziale concorrente.
Qualificazione giuridica provvisoria
L’AGCM ha ritenuto che la strategia consistente nella costituzione di GML e successivamente di COTRASIR tra operatori concorrenti potesse integrare un fenomeno concertativo volto a uniformare prezzi e condizioni di offerta. La condotta è stata ipotizzata come possibile violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell’articolo 101 TFUE.
L’Autorità ha qualificato provvisoriamente la condotta come concertazione orizzontale per la fissazione dei prezzi e delle condizioni di esercizio, riconducibile alle restrizioni hard core e potenzialmente restrittiva per oggetto. In tale prospettiva, non sarebbe necessario dimostrare effetti concreti sul mercato per configurare l’illiceità, ferma la necessità di verificare nel corso dell’istruttoria l’effettiva portata e imputabilità dei comportamenti.
L’intesa potrebbe inoltre risultare idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri, giustificando l’applicazione dell’articolo 101 TFUE in parallelo o alternativamente alla normativa nazionale.
Delibera e fase procedurale
L’Autorità ha disposto l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990 nei confronti delle sei parti indicate, per accertare l’eventuale violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 e/o dell’articolo 101 TFUE.
Il provvedimento ha previsto:
- un termine di 45 giorni dalla notifica per l’esercizio del diritto di essere sentiti;
- la possibilità per i rappresentanti legali o delegati di prendere visione degli atti;
- la nomina della responsabile del procedimento;
- la conclusione del procedimento entro il 31 maggio 2021.
Trattandosi di un provvedimento di avvio, non sono stati adottati un accertamento definitivo dell’infrazione, una misura cautelare, impegni o sanzioni.
Punti principali
Parti coinvolte
Sono destinatari dell’avvio Mediterranea Marittima, quale holding controllante di Medmar Navi, Medmar Navi, Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro, Traspemar, GML Trasporti Marittimi e il consorzio COTRASIR. Le denunce sono state presentate da Ambrosino, ENI, ACU e da enti locali dell’isola di Ischia.
Condotta oggetto di indagine
Nel maggio 2018 Mediterranea Marittima e Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro hanno costituito GML; nel luglio 2018 GML e Traspemar hanno costituito COTRASIR, che ha accentrato la gestione dei servizi e della bigliettazione. Nell’agosto 2019 è entrata nel consorzio anche Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro.
Uniformazione e aumenti tariffari
Per i carburanti, il prezzo è stato modificato da un criterio basato sui metri lineari a uno basato sulla capacità della cisterna, con tariffa di 6 euro per ettolitro e successivo aumento a 8,2 euro per ettolitro dal 1° aprile 2019. Per i rifiuti, la tariffa per automezzo è passata da circa 214,72 euro a 260 euro, poi a 340 euro e infine a 427 euro dal 1° luglio 2019.
Mercati e rotte interessate
L’ipotesi riguarda i servizi di trasporto marittimo di carburanti e rifiuti solidi urbani da e per Ischia, Procida e Capri, in particolare le tratte Napoli-Capri, Casamicciola-Procida-Pozzuoli e Napoli-Procida-Casamicciola.
Qualificazione giuridica provvisoria
L’AGCM ha ritenuto che la concertazione tra concorrenti, finalizzata alla fissazione orizzontale di prezzi e condizioni di esercizio, possa integrare un’intesa hard core restrittiva per oggetto ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 e/o dell’articolo 101 TFUE.
Esito procedurale
È stata avviata l’istruttoria, con termine di conclusione fissato al 31 maggio 2021. Il provvedimento non contiene un accertamento definitivo dell’infrazione, né misure cautelari, impegni o sanzioni.
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