Salta al contenuto
Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A537 n. 28106 del 28/01/2020

MERCATO DELLA PRODUZIONE DI CONTENITORI IN PET

AGCMA537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda Husky Injection Molding Systems Ltd, Husky Injection Molding Systems S.A. e Husky Italia S.r.l., attive nei macchinari e negli stampi per la produzione di preforme in PET. L’AGCM ipotizza che Husky, dominante nel mercato dei macchinari, abbia introdotto sui modelli di nuova generazione un sistema basato su sensori e chip ID tag capace di ridurre le prestazioni quando vengono utilizzati stampi compatibili di terzi, accompagnandolo con il diniego dei codici di sblocco, minacce relative all’assistenza, limitazioni della garanzia e denigrazione dei prodotti concorrenti. L’Autorità ritiene che tali condotte possano escludere i produttori indipendenti di stampi e pregiudicare il commercio intracomunitario, in possibile violazione dell’articolo 102 TFUE, e avvia l’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990.

AGCM avvia un’istruttoria nei confronti del gruppo Husky per possibile abuso di posizione dominante mediante vincoli tecnici e commerciali all’uso di stampi PET concorrenti; esito: avvio dell’istruttoria.

Mercato della produzione di contenitori in PET: possibile abuso di Husky mediante vincoli all’uso di stampi concorrenti

Il provvedimento n. 28106 riguarda l’avvio di un’istruttoria nei confronti di Husky Injection Molding Systems Ltd, Husky Injection Molding Systems S.A. e Husky Italia S.r.l. L’AGCM esamina una possibile strategia escludente, di natura tecnica e commerciale, volta a collegare l’utilizzo dei macchinari Husky di nuova generazione all’impiego di stampi originali Husky, ostacolando l’accesso e l’espansione dei produttori indipendenti di stampi.

Parti e origine del procedimento

Husky Injection Molding Systems Ltd è la capogruppo canadese del gruppo Husky, operatore mondiale nella fornitura di sistemi completi per la produzione di preforme in PET, comprendenti macchinari e stampi a iniezione. Husky Injection Molding Systems S.A., con sede in Lussemburgo, detiene l’intero capitale di Husky Italia S.r.l., società italiana che svolge attività di commercializzazione e assistenza tecnica per macchinari, stampi, accessori e parti destinati alla lavorazione delle materie plastiche.

Il procedimento trae origine da una segnalazione pervenuta il 30 giugno 2017, con la quale è stato denunciato un possibile abuso di posizione dominante nel settore dei sistemi a iniezione per preforme in PET. Il segnalante ha sostenuto che Husky intendesse impedire ad altri operatori di competere nella produzione e commercializzazione di stampi compatibili con i macchinari Husky.

Nella fase preistruttoria l’Autorità ha raccolto informazioni mediante un questionario rivolto a operatori dal lato dell’offerta e della domanda, ottenendo risposte da cinque operatori fornitori e nove operatori acquirenti.

Prodotti e funzionamento del sistema di produzione

La preforma in PET è un semilavorato che, mediante il successivo processo di soffiaggio, viene trasformato in bottiglie, flaconi o altri contenitori destinati, tra l’altro, ai settori alimentare, cosmetico e farmaceutico.

La produzione della preforma avviene tramite stampaggio a iniezione e richiede principalmente:

  • un macchinario;
  • uno stampo composto da una parte maschio, denominata cold half, e da una parte femmina, denominata hot half;
  • una mano di presa, o cool pick/take out plate, che preleva le preforme dallo stampo.

Macchinari e stampi sono prodotti complementari. Husky risulta fornire stampi per i propri macchinari, mentre altri operatori producono stampi compatibili con differenti macchinari presenti sul mercato, inclusi quelli Husky.

La domanda è costituita dai produttori di preforme in PET e dai produttori di contenitori che hanno internalizzato la produzione delle preforme. Il ricorso a stampi di terzi può rispondere all’esigenza di personalizzare il design dello stampo o di ottenere condizioni economiche più favorevoli. La prima fornitura normalmente comprende macchinario e stampi dello stesso produttore, mentre la concorrenza tra fornitori di stampi assume rilievo soprattutto nella fase di sostituzione, considerato che gli stampi hanno una durata significativamente inferiore rispetto ai macchinari.

Mercati rilevanti

L’Autorità considera distinti due mercati del prodotto:

  • il mercato dei macchinari per la produzione di preforme in PET, nel quale Husky risulta dominante;
  • il mercato degli stampi per tali macchinari, nel quale operano sia imprese integrate, tra cui Husky, sia produttori indipendenti specializzati nei soli stampi.

La distinzione è fondata sulla presenza di produttori indipendenti di stampi e di una domanda autonoma per tali prodotti, soprattutto in occasione della sostituzione degli stampi. La dimensione geografica è ritenuta potenzialmente sovranazionale, in considerazione della natura globale dei principali fornitori e della contenuta incidenza dei costi di trasporto.

Posizione di Husky

Nel mercato dei macchinari, i dati disponibili indicano quote di Husky superiori al 55-60% a livello mondiale, comprese tra circa il 65-70% a livello europeo e l’80-85% a livello nazionale. In Europa il principale concorrente, Nestal-Machinery, avrebbe una quota di circa il 10-15%, mentre S.I.P.A. avrebbe una quota del 5-10% circa.

La posizione di Husky non deriverebbe soltanto dalla quota di mercato e dal distacco dai concorrenti, ma anche da qualità dei prodotti percepita dai clienti, reputazione consolidata, capacità produttiva e rete di assistenza post-vendita. Tutti i nove clienti che hanno risposto al questionario utilizzavano macchinari Husky e ne riconoscevano la qualità superiore; soltanto tre affiancavano macchinari di un concorrente.

Nel mercato degli stampi, Husky avrebbe una quota superiore al 35-40% a livello mondiale ed europeo e superiore al 60-65% in Italia. In Europa S.I.P.A. avrebbe una quota inferiore al 15-20% e Hofstetter una quota pari a circa il 15-20%.

Dalle informazioni raccolte è inoltre emerso che l’utilizzo di stampi compatibili su macchinari Husky è normalmente associato anche all’impiego di stampi originali Husky, elemento che confermerebbe la rilevanza del legame tra i due prodotti.

Condotte contestate

La possibile condotta abusiva riguarda i macchinari Husky di nuova generazione, indicati nel provvedimento come HyPET 4.0, HPP 4.0 e HPP5. A partire dal 2014 Husky avrebbe introdotto un sistema tecnico basato su sensori elettronici e su un chip identificativo, denominato ID tag, installato sugli stampi originali.

Secondo le informazioni disponibili, il macchinario funzionerebbe a piena velocità soltanto quando riconosce lo stampo originale Husky. In presenza di uno stampo compatibile prodotto da terzi, il sistema ridurrebbe le prestazioni, incidendo sulla velocità di iniezione del materiale nello stampo e/o sulla velocità della mano di presa nel prelievo delle preforme. La conseguenza sarebbe una riduzione sensibile della produttività, con incremento dei costi di produzione e possibile perdita di fatturato.

L’Autorità rileva inoltre ulteriori condotte potenzialmente dissuasive:

  • il diniego dei codici di sblocco necessari per ripristinare la piena funzionalità del macchinario con stampi concorrenti;
  • la minaccia di negare l’assistenza tecnica ai clienti che utilizzino stampi di terzi;
  • la denigrazione dei concorrenti, mediante l’affermazione di possibili peggioramenti della qualità delle preforme ottenute con stampi non originali;
  • la limitazione o l’annullamento della garanzia sul macchinario in caso di utilizzo di stampi prodotti da terzi.

Le risposte dei clienti al questionario hanno fornito riscontri a tali ipotesi. Alcuni clienti hanno riferito rallentamenti dei macchinari Husky dovuti all’uso di stampi compatibili; uno di essi ha indicato effetti apprezzabili e difficilmente superabili sulla velocità produttiva, nonché una limitazione della garanzia in caso di utilizzo di stampi di terzi.

Qualificazione ai sensi dell’articolo 102 TFUE

L’AGCM ipotizza una strategia di vendita abbinata di natura tecnica ed escludente, realizzata mediante l’accoppiamento tra macchinari Husky e stampi originali Husky in modo da impedire o rendere fortemente antieconomica la sostituzione degli stampi con prodotti concorrenti.

La condotta viene esaminata alla luce dell’articolo 102 TFUE, relativo al divieto di abuso di posizione dominante. Il meccanismo ipotizzato si fonda sull’utilizzo della posizione dominante detenuta da Husky nel mercato dei macchinari per limitare la concorrenza nel mercato degli stampi. La riduzione dell’interoperabilità e le condotte dissuasive potrebbero ostacolare l’acquisto di stampi compatibili e penalizzare o escludere i produttori indipendenti.

L’effetto escludente potrebbe manifestarsi nel breve-medio periodo, con un sensibile ridimensionamento dei concorrenti nel mercato degli stampi. Poiché i principali concorrenti di Husky operano sia nei macchinari sia negli stampi, il loro indebolimento nel secondo mercato potrebbe ridurre la loro marginalità e capacità competitiva anche nel mercato dei macchinari, rafforzando ulteriormente la posizione di Husky.

L’Autorità considera plausibile che la progressiva sostituzione dei macchinari di vecchia generazione con i modelli HPP estenda nel tempo il vincolo tecnico a una parte crescente della base installata. Se il vincolo permanesse, potrebbero verificarsi effetti di preclusione difficili da invertire e potenziali uscite dal mercato dei concorrenti.

Pregiudizio al commercio intracomunitario

L’AGCM ritiene applicabile il diritto dell’Unione europea. Le condotte, almeno potenzialmente, interessano il territorio nazionale, si collocano in mercati di dimensione sovranazionale e riguardano operatori globali. Per tali ragioni esse appaiono idonee a incidere direttamente o indirettamente, realmente o potenzialmente, sui flussi commerciali tra Stati membri e quindi a pregiudicare il commercio intracomunitario ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

Esito e disciplina procedurale

Il provvedimento non accerta definitivamente l’infrazione e non dispone sanzioni o misure cautelari. L’Autorità delibera l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle tre società del gruppo Husky per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 102 TFUE.

Il termine per chiedere l’audizione è fissato in 60 giorni dalla notificazione del provvedimento; la richiesta deve pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza. Il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2021.

Punti principali

Parti coinvolte

Il procedimento è avviato nei confronti di Husky Injection Molding Systems Ltd, capogruppo canadese, Husky Injection Molding Systems S.A., società lussemburghese controllante di Husky Italia, e Husky Italia S.r.l., unica filiale italiana del gruppo. Il segnalante è un’impresa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione mondiale di macchinari e stampi a iniezione per preforme in PET.

Condotta oggetto di contestazione

A partire dal 2014 Husky avrebbe installato sui macchinari di nuova generazione HPP un sistema di sensori elettronici che consente la piena velocità soltanto con stampi originali dotati di chip ID tag Husky. L’uso di stampi compatibili di terzi determinerebbe rallentamenti della velocità di iniezione e/o della mano di presa, con riduzione della produttività e aumento dei costi.

Ulteriori condotte dissuasive

Husky avrebbe negato i codici di sblocco, minacciato di non fornire assistenza tecnica, denigrato gli stampi concorrenti prospettando un peggioramento della qualità delle preforme e limitato o annullato la garanzia dei macchinari in caso di utilizzo di stampi di terzi.

Mercati e posizione dominante

L’Autorità individua il mercato dei macchinari per la produzione di preforme in PET e quello degli stampi, entrambi potenzialmente sovranazionali. Husky avrebbe quote superiori al 55-60% a livello mondiale, al 65-70% in Europa e all’80-85% in Italia nel mercato dei macchinari; nel mercato degli stampi avrebbe quote superiori al 35-40% a livello mondiale ed europeo e al 60-65% in Italia.

Esito e termini procedurali

L’AGCM avvia l’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990 per accertare una possibile violazione dell’articolo 102 TFUE. Il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2021; le parti dispongono di 60 giorni dalla notificazione per chiedere di essere sentite.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfuevendita abbinatainteroperabilità e vincoli tecnicimercato rilevante

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.