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Sentenza

Sentenza del 15/03/2022 n. 8358 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune contestava la mancata indicazione e valorizzazione, ai fini ICI per l'annualità 2009, di componenti dell'opificio della centrale idroelettrica (condotte forzate, opere idrauliche e altri manufatti) ritenuti non dichiarati o non valorizzati nella Docfa. Il Comune aveva applicato per talune componenti il criterio della "rendita presunta" fondato sulla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto. Enel replicava che gli impianti erano stati accatastati (Docfa 1999 e variazione 2000) e che la successiva classificazione in F/4 aveva prodotto assenza di rendita; inoltre sosteneva l'illegittimità della determinazione comunale della base imponibile sulla base della rendita presunta e chiedeva che la base fosse determinata in base alla rendita attribuita dall'Agenzia nel 2011 o, in mancanza, sulla base dei valori contabili solo se ricorrevano i presupposti previsti dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di Enel: ha ritenuto illegittimo l'uso, da parte del Comune per l'anno 2009, del criterio della "rendita presunta" (art. 5, comma 4 D.Lgs. 504/1992) che era stato abrogato dalla L. 296/2006 a decorrere dall'annualità 2007. Ha inoltre stabilito che la rendita catastale attribuita dall'Agenzia nel 2011 in seguito a Docfa produce efficacia retroattiva a partire dalla denuncia DOCFA (quindi può essere applicata anche per annualità anteriori) e che, pertanto, l'imposta dovrà essere determinata sulla base della rendita individuata dall'Agenzia nel 2011. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla CTR Lombardia per la determinazione dell'imposta e la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5

    Art. 5 comma 3: per i fabbricati di gruppo D interamente posseduti e distintamente contabilizzati la base imponibile può essere calcolata sul valore contabile risultante dalle scritture. Art. 5 comma 4 (criterio della "rendita presunta"): prevedeva, per i fabbricati non iscritti, la determinazione con riferimento alla rendita di fabbricati similari; tale comma è stato considerato abrogato dalla L. 296/2006 e quindi non più utilizzabile dal 2007 in poi.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1

    Ha abrogato, a decorrere dall'annualità 2007, il comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992 e alcune facoltà di accertamento dei Comuni, impedendo l'uso della rendita presunta per i fabbricati non iscritti in catasto.

  • L. n. 311 del 2004, art. 1

    Prevede la possibilità per i Comuni di richiedere procedure di revisione catastale e invita i titolari a presentare atti di aggiornamento; tuttavia non ha eliminato il potere dei Comuni di liquidare ICI in base alle scritture contabili quando previsto dall'art. 5 comma 3.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 e art. 6

    Disciplina delle sanzioni tributarie; la Corte ha ritenuto che l'incertezza normativa non fosse tale da escludere automaticamente l'applicabilità delle sanzioni nel caso concreto.

  • DPR n. 1142 del 1949 (Regolamento catastale), artt. 8 e 30

    Stabilisce che le categorie comprendenti opifici (D ed E) non sono soggette a classificazione ordinaria e che la rendita di tali unità si accerta con stima diretta per ogni singola unità; ciò rimette all'Agenzia competenza stimativa diretta per opifici non iscritti.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 1, 4, 5 e 10

    Definisce la nozione di unità immobiliare urbana e i presupposti per l'iscrizione catastale; richiamato per la valutazione della autonoma funzionalità e redditività degli elementi immobiliari.

  • Norme procedurali citate (D.Lgs. n. 546/1992, art. 8; L. n. 212/2000, artt. 7 e 10)

    Riferimenti procedurali e di carico probatorio; la Corte ha confermato che la motivazione dell'avviso deve indicare i criteri adottati e che l'onere probatorio resta a carico dell'Amministrazione per dimostrare l'accertamento, mentre il contribuente può contestare e documentare l'infondatezza.

Massime di principio

  • Dopo la L. 296/2006 (dal 2007 in poi) il criterio della "rendita presunta" (art. 5 comma 4 D.Lgs. 504/1992) non può più essere utilizzato dai Comuni per determinare la base imponibile degli opifici non iscritti: i Comuni possono fare affidamento esclusivamente sul criterio contabile (art. 5 comma 3) quando ricorrono i requisiti (possesso intero e distinta contabilizzazione).
  • Se il contribuente ha presentato Docfa (denuncia di variazione o attribuzione di rendita), la rendita catastale attribuita dall'Agenzia delle Entrate può avere efficacia retroattiva a partire dalla data della denuncia Docfa e dunque incidere sulle annualità anteriori.
  • Per i fabbricati classificabili nel gruppo D non iscritti in catasto, la stima diretta e l'attribuzione della rendita spettano all'Agenzia delle Entrate (stima diretta per unità), mentre il Comune può esercitare poteri di liquidazione basandosi sulle scritture contabili solo se i requisiti normativi sono soddisfatti.
  • L'omessa o parziale dichiarazione del contribuente non impedisce l'accertamento comunale dell'imponibilità, ma il Comune non può sostituirsi all'Agenzia nell'attribuzione della rendita usando criteri ormai abrogati; deve seguire i poteri e procedure statutari.
  • Nelle controversie il Comune deve indicare il criterio astratto adottato nell'avviso di accertamento: non è necessario che l'avviso riporti ogni elemento di fatto, ma l'Amministrazione conserva l'onere della prova e il contribuente può ribattere con documentazione (es. scritture contabili, Docfa).
  • Se il Comune ha utilizzato un criterio illegittimo (es. rendita presunta dopo il 2007), il contribuente può ottenere la cassazione dell'accertamento o la determinazione dell'imposta sulla base della rendita catastale risultante dalla Docfa o da successiva attribuzione dell'Agenzia.
  • Sul tema delle sanzioni, l'esistenza di dubbi interpretativi non esclude automaticamente la loro applicazione: occorre valutare se l'incertezza normativa fosse tale da esonerare dalla colpa; la giurisprudenza non ammette l'automatica esclusione.

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