Sentenza n. 1471/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 291/2025, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in data 27 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 291/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni, il Ministero non aveva provveduto all'adempimento. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia fornire la prova dell'integrale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza civile azionata era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio, e che il titolo esecutivo, in copia conforme, era stato notificato al Ministero. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, il TAR ha ordinato al Ministero di erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro. Ha nominato fin d'ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il Commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e spese generali, alla rifusione del contributo unificato e al pagamento diretto al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dell’importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico
La disposizione costituisce il fondamento dell'obbligo di attribuzione della Carta docente riconosciuto dal titolo giudiziale azionato.
art. 324 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza civile è stato accertato sulla base dell'attestazione della cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio.
art. 474 c.p.c.
La sentenza munita di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione giudiziale.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti di un'amministrazione deve decorrere il termine minimo di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
Massime di principio
- L'ottemperanza può essere proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo è stato notificato in copia conforme e l'Amministrazione non abbia dimostrato l'integrale adempimento.
- Nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'esecuzione giudiziale del titolo deve essere preceduta dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
- In sede di ottemperanza, accertata l'inerzia dell'Amministrazione rispetto a un obbligo pecuniario definito da un giudicato, il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- Il Commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica quando l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali; in tal caso non è dovuto un compenso aggiuntivo.
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