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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-228/24

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 aprile 2025. — «Nordcurrent group» UAB contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 2011/96/UE – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Esenzione dall’imposta sulle società a titolo dei dividendi distribuiti da una società figlia non residente a una società madre residente – Articolo 1, paragrafi 2 e 3 – Disposizione antiabuso – Qualificazione della società figlia come costruzione non genuina – Fasi della costruzione – Vantaggio fiscale. — Causa C-228/24

Giurisprudenza europea62024CJ0228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio la clausola antiabuso della direttiva madre-figlia: essa può riguardare anche società figlie non meramente interposte, ma non opera automaticamente. Occorre una verifica complessiva dei fatti, inclusi elementi anteriori e successivi alla costituzione della struttura, e non basta constatare che la società figlia sia non genuina per negare l’esenzione sui dividendi. La decisione rafforza l’esigenza di un accertamento concreto dell’abuso e del vantaggio fiscale perseguito.

Interpretazione della clausola antiabuso della direttiva madre-figlia: quando può essere negata l’esenzione sui dividendi percepiti dalla società madre per effetto della qualificazione della società figlia come costruzione non genuina.

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/96/UE consenta di negare l’esenzione sui dividendi quando la società figlia estera è qualificata come costruzione non genuina pur non essendo una società intermedia; se, per tale qualificazione, si possano considerare solo le circostanze esistenti alla data di pagamento dei dividendi; e se la sola qualificazione della società figlia come costruzione non genuina basti, di per sé, a provare il vantaggio fiscale in contrasto con la direttiva.

Principio di diritto

La clausola antiabuso dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/96/UE non si applica solo alle società interposte: può colpire anche una società figlia che generi direttamente i propri utili, purché risultino gli elementi di una pratica abusiva. Tuttavia, la valutazione non può essere limitata in modo assoluto alla sola data del pagamento dei dividendi, perché occorre esaminare tutte le circostanze pertinenti, anche successive alla costituzione della società, e la sola qualificazione della società figlia come costruzione non genuina non basta da sola a negare l’esenzione alla società madre, essendo necessario accertare anche lo scopo principale o uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con la direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/96/UE
  • Direttiva (UE) 2015/121
  • Articolo 1, paragrafi 2 e 3, direttiva 2011/96/UE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2011/96/UE
  • Articolo 6, direttiva 2011/96/UE

Esenzione sui dividendi e clausola antiabuso nella direttiva madre-figlia

La pronuncia, resa in un rinvio pregiudiziale della Commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania, riguarda l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/96/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/121. La controversia oppone una società madre lituana all’autorità fiscale nazionale in merito al diniego dell’esenzione dall’imposta sulle società sui dividendi percepiti da una società figlia stabilita nel Regno Unito.

Contesto normativo

La direttiva 2011/96 mira a evitare la doppia imposizione dei dividendi distribuiti tra società madri e figlie di Stati membri diversi e a garantire la neutralità fiscale dei gruppi transfrontalieri. I considerando 3, 4, 5 e 6 ricordano l’obiettivo di eliminare la penalizzazione fiscale della cooperazione tra società di Stati diversi. La direttiva 2015/121 ha introdotto la clausola antiabuso comune, richiamata nei considerando 1-8, per impedire usi impropri della disciplina e per consentire agli Stati membri di colpire costruzioni non genuine.

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, che definisce la costruzione o serie di costruzioni non genuine poste in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con l’oggetto o la finalità della direttiva;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, che prevede il regime di esenzione o di imputazione a livello della società madre;
  • l’articolo 6, che vieta le ritenute alla fonte sugli utili ricevuti dalla società madre.

Fatti del procedimento principale

La Nordcurrent group UAB, attiva nella creazione e distribuzione di videogiochi, aveva ricevuto dividendi dalla propria società figlia Nordcurrent Ltd, stabilita nel Regno Unito. A seguito di una verifica fiscale per gli anni 2018 e 2019, l’ispettorato lituano ha ritenuto che la società figlia fosse una costruzione non genuina, priva di valide ragioni commerciali, e ha recuperato imposta sulle società, interessi e sanzioni.

L’autorità fiscale ha valorizzato, tra gli altri elementi, la mancanza di personale e di beni materiali, l’assenza di una sede operativa propria nel Regno Unito, la coincidenza dell’indirizzo con migliaia di altre imprese e il fatto che le attività di distribuzione sarebbero state in realtà svolte dai dipendenti della società madre. La società madre ha contestato tali conclusioni sostenendo che la figlia aveva una funzione commerciale reale, almeno fino alla successiva riorganizzazione del gruppo.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente:

  • se la clausola antiabuso possa applicarsi anche quando la società figlia non è una semplice società intermedia, ma genera essa stessa i redditi distribuiti;
  • se, per qualificare la società figlia come costruzione non genuina, possano essere considerate solo le circostanze esistenti al momento del pagamento dei dividendi, ignorando la fase iniziale della costituzione e dell’attività precedente;
  • se la sola qualificazione della società figlia come costruzione non genuina sia sufficiente a dimostrare che la società madre ha ottenuto un vantaggio fiscale in contrasto con la direttiva.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte afferma che la clausola antiabuso ha portata generale e non è limitata alle sole società interposte. Il testo dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, impone una valutazione globale di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, senza restrizioni a categorie predeterminate di costruzioni.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza T Danmark e Y Denmark, per ribadire che l’ipotesi della società intermedia è solo un esempio di applicazione del principio del divieto di abuso. Richiama altresì Cadbury Schweppes, nella parte in cui una società schermo può costituire una costruzione artificiosa. Ne consegue che anche una società figlia che svolga in nome proprio le attività da cui derivano i dividendi può rientrare nella clausola antiabuso, purché il giudice nazionale accerti concretamente la sussistenza degli elementi dell’abuso.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto al momento dell’analisi, la Corte osserva che la disposizione antiabuso si riferisce alla costruzione posta in essere, ma precisa anche che una costruzione può comprendere più fasi o parti. Il considerando 8 della direttiva 2015/121 conferma che singole fasi possono essere non genuine anche se la costruzione complessiva era in origine giustificata da ragioni commerciali.

Per questo motivo, la valutazione non può essere rigidamente limitata alla sola situazione esistente alla data del pagamento dei dividendi. Le autorità fiscali possono considerare circostanze successive alla creazione della struttura, se utili a stabilire che una determinata fase è divenuta non genuina. Tuttavia, non si può neppure prescindere dalle circostanze della costituzione e da quelle anteriori alla fase oggetto di scrutinio.

La Corte conclude quindi che è incompatibile con la direttiva una prassi nazionale che, senza eccezioni, limiti l’analisi alla sola situazione esistente alla data del pagamento dei dividendi.

Ragionamento della Corte sulla terza questione

La Corte chiarisce che, per negare i benefici della direttiva, devono concorrere due condizioni distinte:

  • la presenza di una costruzione non genuina, ai sensi del paragrafo 3;
  • la finalità principale, o una delle finalità principali, di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con l’oggetto o la finalità della direttiva, ai sensi del paragrafo 2.

La sola constatazione della mancanza di valide ragioni commerciali non basta, perché la prova dell’abuso richiede anche l’elemento soggettivo del perseguimento del vantaggio fiscale. La Corte precisa inoltre che la nozione di vantaggio fiscale non si riduce automaticamente all’esenzione prevista dalla direttiva, ma deve essere valutata considerando l’effetto fiscale complessivo e tutte le circostanze rilevanti.

In tale ottica, il fatto che gli utili siano stati tassati nello Stato di stabilimento della società figlia a un’aliquota superiore rispetto a quella applicabile nello Stato della società madre può costituire un elemento pertinente per valutare l’eventuale scopo fiscale della struttura, ma non è da solo decisivo. Di conseguenza, la qualificazione della società figlia come costruzione non genuina non è sufficiente, di per sé, a dimostrare il vantaggio fiscale in contrasto con la direttiva.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • la clausola antiabuso può applicarsi anche a una società figlia non intermedia, se sussistono gli elementi di una pratica abusiva;
  • una prassi che limiti in modo assoluto la valutazione alla sola data del pagamento dei dividendi è incompatibile con la direttiva;
  • la sola qualificazione della società figlia come costruzione non genuina non basta per negare automaticamente l’esenzione alla società madre.

Implicazioni operative

Per i professionisti, la sentenza conferma che nei casi di strutture transfrontaliere occorre una verifica sostanziale e non meramente formale. L’amministrazione finanziaria deve provare sia la non genuinità della struttura sia il perseguimento di un vantaggio fiscale contrario alla direttiva, valutando l’intera sequenza fattuale e non solo il momento del pagamento dei dividendi.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttasocietà madri e figlieabuso del dirittoesenzione dividendiimposizione societaria

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