Cassazione Penale, Sentenza n. 21004/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per falso ideologico in atto pubblico per induzione, deducendo errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione nella parte relativa alla determinazione della pena. In particolare contestava che la Corte d'appello avesse ritenuto la pena applicata corrispondente al minimo edittale previsto per l'ipotesi aggravata (art. 476, comma 2 c.p.) senza motivare sulla effettiva configurabilità dell'aggravante e senza valutare se gli atti formati dai funzionari del PRA avessero carattere certificatorio necessario per attribuire loro fede privilegiata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha dichiarato che la Corte d'appello è incorso in un errore precettivo relativo alla cornice edittale applicabile e in un vizio di motivazione nella valutazione della congruità della commisurazione della pena. Ha perciò annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame della determinazione della pena. Il giudice del rinvio potrà confermare la commisurazione precedente purché fornisca un diverso e congruo percorso argomentativo.
Norme richiamate
art. 476 c.p., comma 2
Riferita dall'ordinanza come aggravante che la Corte di appello avrebbe implicitamente considerato nella determinazione del minimo edittale. La Cassazione richiede che la configurabilità dell'aggravante sia espressamente valutata e motivata, anche in relazione alla natura certificatoria degli atti dei funzionari del PRA.
art. 479 c.p.
Norma indicata quale disposizione sostanziale del reato per cui si procede; la precisa cornice edittale prevista per tale reato è stata erroneamente valutata dalla Corte d'appello, secondo la Cassazione, con conseguente vizio nella commisurazione della pena.
Massime di principio
- La Corte d'appello deve indicare chiaramente quale sia la cornice edittale applicata (reato semplice o aggravato) e motivare perché l'aggravante si considera configurata; la mera applicazione del 'minimo edittale' è insufficiente senza il relativo accertamento normativo e fattuale.
- Quando l'aggravante rileva in dipendenza della natura degli atti compiuti da pubblici ufficiali (es. carattere certificatorio), il giudice deve esplicitamente valutare la funzione e le modalità dell'attività ufficiale contestata per attribuire agli atti la fede privilegiata.
- Se esiste una valutazione di equivalenza tra aggravanti e attenuanti generiche, questa deve essere adeguatamente motivata; l'accertamento di equivalenza non può costituire una motivazione implicita o assente.
- Un vizio di motivazione relativo alla commisurazione della pena può comportare annullamento limitato alla parte sanzionatoria e rinvio per nuovo esame: il giudice di rinvio è libero di confermare la pena ma deve seguire un diverso percorso argomentativo che colmi le carenze censurate.
- Per difesa efficace in casi analoghi è opportuno contestare puntualmente l'applicabilità di aggravanti in primo grado e in appello, documentando la mancanza di elementi oggettivi (es. assenza di attività certificatoria) e richiedendo motivazioni specifiche sulla scelta della cornice edittale.
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