Sentenza n. 10457/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - della nota MUR prot. n. 8898 del 16/7/2025 contenente il rigetto definitivo dell'istanza di accreditamento avanzata da Florence ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005; - della nota MUR prot. n. 5672 del 30/4/2025, con cui è stato comunicato il preavviso di rigetto della predetta istanza; - del parere negativo rilasciato dall'ANVUR con delibera n. 97 del 29/4/2025, poi confermato con delibera n. 122 del 12/6/2025; - di ogni ulteriore atto/provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto; con espressa riserva di agire ex art. 30 c.p.a. per il risarcimento dei danni subiti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell'accreditamento di un corso triennale di design, connesso al preavviso di rigetto e ai pareri negativi dell'ANVUR
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni valutatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'istituto ricorrente aveva presentato domanda di accreditamento ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 212/2005. Dopo precedenti annullamenti giurisdizionali dei dinieghi, il procedimento era stato nuovamente riattivato. L'ANVUR aveva confermato il giudizio negativo, limitatamente alle risorse strutturali, rilevando l'insufficiente dimostrazione dell'idoneità degli spazi rispetto alla complessiva offerta formativa, alla compresenza di più corsi, alla capienza delle aule e dei laboratori e alla distribuzione degli studenti. Il MUR aveva quindi adottato il diniego definitivo. La ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e del principio del one shot, sostenendo che l'Amministrazione avesse introdotto motivi nuovi nella riedizione del potere; 2) violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR, assumendo che fosse consentita soltanto la rivalutazione del materiale già acquisito e che il giudicato avesse accertato l'idoneità delle strutture; 3) erroneità, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e violazione del soccorso istruttorio con riguardo alla valutazione degli spazi; 4) in subordine, illegittimità del diniego per non avere l'Amministrazione eventualmente disposto l'accreditamento condizionato a un numero massimo di studenti. La ricorrente contestava inoltre la legittimità della visita in loco e si era rifiutata di fornire parte della documentazione richiesta dall'ANVUR.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione del principio del one shot: la precedente sentenza aveva annullato il diniego per carenze motivazionali, istruttorie e procedimentali, anche con riguardo alle risorse strutturali, e aveva quindi demandato all'Amministrazione una nuova valutazione. La questione dell'idoneità degli spazi non era un aspetto incontroverso sottratto al riesercizio del potere. Inoltre, la ragione ostativa non era nuova, poiché l'insufficienza degli spazi rispetto al numero degli studenti e alle ulteriori attività formative era già emersa nei precedenti pareri ANVUR. Quanto al secondo motivo, il giudice ha chiarito che il precedente giudicato non aveva accertato la sussistenza dei presupposti per l'accreditamento né aveva limitato il materiale istruttorio utilizzabile; aveva invece rilevato l'inadeguatezza dell'istruttoria e della motivazione, imponendo un nuovo approfondimento. Non vi era pertanto violazione o elusione del giudicato. Quanto al terzo e al quarto motivo, il TAR ha valorizzato la condotta non collaborativa della ricorrente, che si era rifiutata di fornire la documentazione richiesta e aveva impedito gli approfondimenti istruttori ritenuti necessari. In applicazione dei doveri di collaborazione e buona fede nei rapporti procedimentali, l'interessata non poteva poi imputare all'Amministrazione l'incompletezza dell'istruttoria né pretendere che il giudice disponesse ulteriori acquisizioni. Anche l'eventuale accreditamento condizionato a un numero massimo di studenti avrebbe richiesto dati che la ricorrente non aveva fornito. Le ulteriori censure sono state assorbite, essendo sufficiente la legittimità di una autonoma ragione posta a fondamento di un atto plurimotivato. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 212/2005
Disciplina il procedimento di accreditamento del corso di diploma richiesto dall'istituto privato.
art. 10-bis l. 241/1990
Il giudice lo interpreta, anche alla luce della novella del d.l. 76/2020, come espressione del principio del one shot puro, che vieta nuove valutazioni su aspetti ormai incontroversi e non rimessi dal giudicato; il divieto non opera quando il giudicato abbia imposto una nuova valutazione per carenze istruttorie o motivazionali.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Consente all'Amministrazione di richiedere integrazioni documentali necessarie all'istruttoria; il mancato riscontro può giustificare il rigetto dell'istanza quando l'interessato violi il dovere di collaborazione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Codifica i doveri di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, con conseguenze negative a carico del privato che, per propria inerzia, determini l'incompletezza dell'istruttoria.
art. 112, comma 5, c.p.a.
Indicato come rimedio esperibile anche dalla parte vittoriosa per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato e sui limiti del riesercizio del potere.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale possibile fondamento di una futura domanda risarcitoria; la sentenza non decide tale domanda.
Massime di principio
- Quando un provvedimento è annullato per difetto di motivazione o di istruttoria, il giudicato lascia normalmente all'Amministrazione un ampio spazio di riesercizio del potere; la riedizione viola il giudicato solo se manifesta uno sviamento volto ad aggirare prescrizioni puntuali, mentre l'eventuale nuova illegittimità del provvedimento costituisce una questione autonoma.
- Il principio del one shot non impedisce la rivalutazione di un aspetto già esaminato quando il giudicato abbia rilevato proprio su quell'aspetto lacune, insufficienze o contraddittorietà istruttorie e motivazionali, imponendo una nuova valutazione.
- Una sentenza di annullamento per carenze istruttorie o motivazionali non accerta, salvo specifica statuizione, la sussistenza dei presupposti sostanziali per il rilascio del titolo e non preclude all'Amministrazione di acquisire ulteriori elementi istruttori necessari alla nuova decisione.
- Il privato che non risponde alle richieste istruttorie necessarie e impedisce gli approfondimenti richiesti viola i doveri di collaborazione e buona fede; non può successivamente imputare all'Amministrazione l'incompletezza dell'istruttoria né contestare il diniego fondato sull'impossibilità di completare la valutazione.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione sufficiente a sostenerlo consente di respingere il ricorso, con assorbimento delle censure rivolte contro le ulteriori rationes decidendi.
- La parte che nutra dubbi sui limiti del riesercizio del potere in sede di esecuzione del giudicato può proporre il ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. per ottenere chiarimenti, anziché assumere unilateralmente un'interpretazione del giudicato e rifiutare gli adempimenti istruttori richiesti.
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