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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16707/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi deducono pluralità di censure: omissione di motivazione da parte della Corte d'appello e mancata verifica delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; erronea applicazione o mancata disapplicazione della recidiva e delle aggravanti (artt. 69 e 99 c.p.); vizio di motivazione nella quantificazione della pena base e negli aumenti per continuazione; deduzioni specifiche sulla non rilevanza di alcune precedenti condanne (reati contravvenzionali, reati estinti o remoti) ai fini della recidiva; questione nuova relativa alla improcedibilità del reato ex art. 605 c.p. per difetto di querela in considerazione del d.lgs. n. 150/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: plurimi motivi sono generici (inammissibili per genericità), in particolare le doglianze sull'omessa declaratoria di causa di non punibilità non indicano elementi concreti che avrebbero imposto il proscioglimento dopo la rinuncia ai motivi di appello; le impugnazioni sulla recidiva e sulla commisurazione della pena sono state ritenute manifestamente infondate in quanto la Corte d'appello ha esaminato e condiviso le valutazioni del GUP, personalizzando l'esame dei precedenti per ciascun imputato e motivando la sussistenza di continuità criminosa e ingravescente pericolosità; la valutazione dei precedenti e della prognosi criminosa è apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede salvo vizio di motivazione specifico, che non emerge. Quanto al rilievo sulla querela per il delitto ex art. 605 c.p., la Corte osserva che l'inammissibilità dei ricorsi impedisce comunque la valutazione della mancata querela alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022. Sono state confermate le statuizioni di merito nella misura in cui la Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria prevista in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice d'appello di verificare l'esistenza di cause di proscioglimento anche se l'imputato ha rinunciato ai motivi in tema di responsabilità; tuttavia, la contestazione in Cassazione è inammissibile se generica e priva di elementi concreti che dimostrino l'obbligo di pronuncia liberatoria

  • art. 69 cod. pen.

    Riferito nel contesto della disapplicazione della recidiva, con la Corte che richiede analisi individuale dei precedenti e valutazione della loro incidenza sulla personalità dell'imputato

  • art. 99 cod. pen.

    Regola la recidiva; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione quando sussistono precedenti compatibili per natura o indice di continuità delinquenziale; non rilevano i reati colposi, le contravvenzioni e i titoli estinti ai fini della recidiva

  • art. 81, comma 4, cod. pen.

    Norma sull'aumento per continuazione e sui limiti dell'aumento in presenza di recidiva; la Corte ha verificato che gli aumenti applicati sono conformi alle regole e inferiori al limite previsto

  • art. 605 cod. pen.

    Delitto a querela di parte; la questione sull'improcedibilità per mancata querela, alla luce del d.lgs. n. 150/2022, è stata richiamata ma non valutata nel merito perché i ricorsi risultano inammissibili

  • D.lgs. n. 150/2022

    Ha modificato il regime di procedibilità di alcuni reati (introducendo o mutando la procedibilità a querela); la Corte segnala che, per via dell'inammissibilità dei ricorsi, non è necessario attendere il decorso dei termini per l'eventuale proposizione della querela nel giudizio di legittimità

Massime di principio

  • La rinuncia ai motivi di appello in tema di responsabilità non esonera l'organo di merito dall'avere verificato l'eventuale esistenza di cause di proscioglimento, ma in Cassazione le doglianze su questo profilo sono inammissibili se generiche e non accompagnate da elementi concreti che provino l'obbligo di declaratoria liberatoria
  • Per impugnare con successo la qualificazione della recidiva occorre una censura puntuale e individualizzata: va valutata la natura dei precedenti (reato/contravvenzione, colposo o doloso), la loro estinzione o persistenza e la tempestività rispetto ai fatti nuovi; semplici rilievi generici sulla distanza temporale o sul numero dei precedenti non sono sufficienti
  • La valutazione della continuità criminosa e della pericolosità basata sulla biografia criminale è apprezzamento di fatto che la Corte di Cassazione sindaca limitatamente alla presenza di un vizio motivazionale grave; pertanto, il successo in Cassazione richiede dimostrare errori specifici di valutazione o mancanza di motivazione
  • Le questioni nuove derivanti da mutamenti del regime di procedibilità (ad es. d.lgs. n. 150/2022) possono essere rilevanti, ma se il ricorso è inammissibile non sarà possibile ottenerne la valutazione nel merito in Cassazione; tali profili vanno tempestivamente rilevati e documentati nei gradi precedenti
  • Nelle impugnazioni limitate al trattamento sanzionatorio il giudice di merito deve motivare la determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione; per ottenere riforme è necessario contestare con precisione i parametri applicati e dimostrare discrepanze o violazioni delle soglie legali

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