Sentenza n. 1128/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto di sospensione della licenza ex art. 134 TULPS prot. n. -OMISSIS- del 6 marzo 2026, emesso dalla Prefettura - U.T.G. di Siracusa, notificato in data 9 marzo 2026, nonché avverso tutti gli atti pregiudiziali, connessi e conseguenziali, ivi compresa la nota della Questura di Siracusa n. -OMISSIS-del 15 ottobre 2025 e la nota prefettizia n.-OMISSIS-del 24 ottobre 2025 di avvio del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di sospensione della licenza ex art. 134 TULPS per asserita mancanza di un direttore tecnico munito dei requisiti professionali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa autorizzata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il decreto del 6 marzo 2026, notificato il 9 marzo 2026, con cui la Prefettura di Siracusa aveva sospeso la licenza ex art. 134 TULPS, nonché gli atti presupposti, ritenendo che il direttore tecnico proposto non possedesse i requisiti professionali previsti dall’Allegato B al d.m. 269/2010, come modificato dal d.m. 56/2015. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’Allegato B al d.m. 269/2010, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione della documentazione attestante il requisito temporale triennale nello svolgimento di funzioni direttive; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e del contraddittorio procedimentale, poiché la Prefettura avrebbe adottato la sospensione senza comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della nomina del direttore tecnico; violazione dell’art. 97 Cost. eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza manifesta e violazione del buon andamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio, la società aveva presentato tempestivamente una nuova proposta di direttore tecnico e la documentazione ritenuta idonea a dimostrarne i requisiti. La Prefettura, tuttavia, aveva adottato direttamente il provvedimento di sospensione senza comunicare previamente i motivi ostativi alla nomina. Tale omissione ha reso ineffettiva la partecipazione procedimentale, impedendo alla società di conoscere le criticità, controdedurre, integrare la documentazione o proporre un diverso direttore tecnico, così da evitare la sospensione della licenza. Il giudice ha escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies l. 241/1990: anche qualora la documentazione non fosse stata sufficiente a superare i rilievi dell’amministrazione, il preavviso avrebbe potuto consentire la proposta di un altro direttore tecnico e, quindi, un diverso esito procedimentale. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il decreto impugnato è stato annullato, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione nel rispetto delle regole partecipative; spese compensate.
Norme richiamate
art. 134 TULPS
La licenza per l’attività di vigilanza privata costituisce il titolo amministrativo oggetto della sospensione prefettizia impugnata.
Allegato B al d.m. 11 dicembre 2010, n. 269, come modificato dal d.m. 25 febbraio 2015, n. 56
Disciplina i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle funzioni di direttore tecnico; la loro concreta sussistenza non è stata esaminata nel merito in quanto il provvedimento è stato annullato per violazione del contraddittorio procedimentale.
art. 10-bis l. 241/1990
Impone la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; la sua omissione ha impedito una partecipazione effettiva della società e ha determinato l’illegittimità del provvedimento di sospensione.
art. 21-octies l. 241/1990
La sanatoria dei vizi procedimentali non è applicabile quando il contraddittorio avrebbe potuto consentire la produzione di ulteriore documentazione o la proposta di un diverso direttore tecnico, rendendo possibile un esito diverso del procedimento.
art. 97 Cost.
È richiamato quale parametro del buon andamento dell’amministrazione, in relazione alla censura di sviamento e irragionevolezza, assorbita dal giudice.
Massime di principio
- La pubblica amministrazione che intenda adottare un provvedimento sfavorevole a seguito della verifica negativa dei requisiti di un soggetto proposto dall’interessato deve comunicare previamente i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, quando tale comunicazione sia necessaria per consentire controdeduzioni, integrazioni documentali o la proposta di una soluzione alternativa.
- La partecipazione procedimentale non è effettiva se l’interessato conosce le ragioni ostative soltanto con il provvedimento finale, senza avere avuto la possibilità di contestarle o di modificare la propria istanza prima dell’adozione della misura sfavorevole.
- L’art. 21-octies l. 241/1990 non consente di superare la violazione dell’art. 10-bis quando il contraddittorio omesso avrebbe potuto condurre non soltanto alla produzione di ulteriori prove, ma anche alla presentazione di un diverso soggetto o assetto idoneo a evitare l’esito negativo del procedimento.
- L’annullamento per violazione del preavviso di rigetto non attribuisce all’interessato il diritto a un esito favorevole nel merito, ma impone all’amministrazione di rinnovare l’azione amministrativa nel rispetto delle regole partecipative e salva l’adozione dei successivi provvedimenti.
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