Cassazione Penale, Sentenza n. 23987/2025 del 27/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la misura custodiale per il reato di ricettazione di 170 borse Chanel. Il motivo principale dedotto è violazione di legge rispetto ai principi di proporzionalità e adeguatezza della misura e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione di misure meno afflittive. Si è contestata l'erronea valutazione del valore della merce (sostenendo che si tratta di prodotti danneggiati e privi di sigilli di autenticità, dunque non commerciabili come beni di lusso) e l'illogicità delle conclusioni del Tribunale circa l'inidoneità di misure non custodiali, ritenute fondate su supposizioni circa l'inserimento del ricorrente in circuiti specializzati senza adeguata spiegazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse una motivazione congrua, rispettando i requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, e che le censure del ricorrente fossero o precluse (per questioni già decise dalla sentenza rescindente) o configurassero una diversa valutazione dei fatti riservata al giudice di merito. Il Tribunale aveva motivato la misura con il pericolo concreto di recidiva, la gravità indiziaria (quantità, valore e provenienza della merce, documentata dalle bolle di accompagnamento e dall'attività dell'opificio), elementi personali (pregressi per furto, assenza di fissa dimora, indisponibilità di domicilio) e la struttura dell'operazione che rendeva plausibile l'inserimento in canali di distribuzione nazionali/esteri. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Principio giurisprudenziale (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628)
La motivazione dei provvedimenti cautelari è sindacabile in Cassazione solo se manca dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o è manifestamente illogica; la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari resta primariamente rimessa al giudice di merito, salvo manifesta illogicità.
Principio generale di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari
Richiama il criterio che la misura deve essere proporzionata alla gravità del fatto e alle esigenze cautelari; nel caso la Corte ha ritenuto che tale criterio fosse rispettato alla luce della gravità indicata e del pericolo di recidiva.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione concede un sindacato limitato sulla scelta della misura cautelare: le critiche che consistono in una diversa valutazione dei fatti o degli indizi sono inammissibili in sede di legittimità se non accompagnate dalla denuncia di violazioni di norme o di manifesta illogicità della motivazione.
- Quando la decisione di merito documenta elementi oggettivi (documentazione commerciale, quantità e valore dei beni, riferimento a strutture/attività organizzate), tali elementi possono giustificare la misura custodiale anche se parte della merce risulti danneggiata; la valutazione del valore commerciale è rimessa al giudice di merito se basata su elementi probatori.
- La preclusione di questioni già risolte nella sentenza rescindente limita le censure successive: non è ammissibile riproporre in Cassazione temi già esaminati e definiti in precedenti decisioni di merito.
- Fattori personali quali precedenti per reati pertinenti, assenza di fissa dimora o domicilio idoneo e indici di collegamento con ambienti dediti a traffici illeciti rafforzano la giustificazione della custodia cautelare per rischio di recidiva.
- Per ottenere l'accoglimento di censure sulla misura cautelare in Cassazione è necessario dimostrare la manifesta illogicità o la palese mancanza di motivazione del provvedimento, non semplicemente proporre una diversa lettura degli elementi probatori.
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