Cassazione Penale, Sentenza n. 26940/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la quantificazione della pena disposta dalla Corte di appello: contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'assoluzione per rapina e lesioni e il tempo trascorso; denunciano violazione del divieto di reformatio in peius perché l'aumento per la continuazione relativo ai reati collegati (ricettazione di auto e targa) risulterebbe più grave rispetto a quanto fissato nel precedente giudizio di appello; e censurano lo 'sdoppiamento' sanzionatorio tra porto e detenzione di armi ritenute unitariamente dai primi giudici. I motivi sono stati formulati con riferimento agli artt. 132, 133 e 62-bis c.p. e agli artt. 597, comma 3, e 627 c.p.p., nonché all'art. 81 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul merito della quantificazione della pena ha ritenuto che: la doglianza sulle attenuanti generiche è generica e non contrasta la motivazione della Corte territoriale, che ha correttamente richiesto elementi concreti e positivi per l'applicazione dell'art. 62-bis c.p. e ha motivato la prevalenza di elementi negativi (uso di armi con matricola abrasa, precedenti penali) nella determinazione della pena; il profilo relativo al divieto di reformatio in peius è manifestamente infondato perché, dopo l'assoluzione dei reati originariamente considerati principali, è mutata la struttura della continuazione e il giudice del rinvio ha legittimamente ricalibrato la pena (anche con aumenti per i reati residui) in ragione della "novazione" strutturale; lo sdoppiamento delle condotte (porto e detenzione) è stato giustificato alla luce del nuovo quadro fattuale e giuridico. Sono state inoltre condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Norma di rimessione che indica i motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto i motivi insufficientemente specifici per superare il vaglio di ammissibilità
art. 62-bis cod. pen.
L'applicazione delle attenuanti generiche non è automatica: richiede la dimostrazione di concreti elementi di segno positivo; la Corte ha accettato la motivazione del giudice di merito secondo cui tali elementi mancavano
art. 132 cod. pen.
Principio generale di determinazione della pena; utilizzato come riferimento per la discrezionalità del giudice nella fissazione della pena base
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente considerato i criteri previsti
art. 81 cod. pen.
Regola sul cumulo/continuazione e sugli aumenti; la Corte ha confermato che, se muta la struttura della continuazione (per es. per assorbimento/elisione del reato principale), il confronto con gli aumenti 'precedenti' non è vincolante e può essere effettuata una nuova determinazione
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius: la Corte ha ribadito che il divieto opera purché rimanga immutata l'unità strutturale della continuazione; se questa struttura cambia per effetto di pronunce sopravvenute, il divieto non impedisce una nuova e diversa determinazione degli aumenti
art. 23, comma 4, legge 110/1975
Norma sul porto in luogo pubblico di armi clandestine; la Corte ha ritenuto tale reato il nuovo reato-base più grave dopo l'assoluzione per rapina, giustificando la ricalibrazione della pena
giurisprudenza: Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014
Principio secondo cui la ristrutturazione della continuazione può comportare una 'novazione' tale da consentire al giudice dell'impugnazione una diversa determinazione degli aumenti senza violare il divieto di reformatio in peius
giurisprudenza: Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018 (Carrillo)
Conferma che il rifiuto delle attenuanti generiche è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o carente; nella specie la motivazione è risultata congrua
giurisprudenza: Sez. 2, n. 2867 del 26/11/2021; Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021; Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019; Sez. 6, n. 15890 del 03/12/2013
Varie pronunce richiamate a sostegno del principio che, venuto meno il reato-base o mutata la struttura della continuazione, il giudice di merito può procedere a nuova determinazione della pena, anche con aumenti per i reati residui
Massime di principio
- L'applicazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) richiede elementi concreti e positivi: la mera assoluzione o il tempo trascorso non sono di per sé sufficienti senza elementi comprovanti un mutamento della personalità o della condotta
- Il divieto di reformatio in peius non è assoluto quando la struttura della continuazione muta (ad es. per assoluzione del reato principale); in tale ipotesi il giudice può ricalcolare la pena complessiva e gli aumenti per i reati residui
- La determinazione della pena è esercizio discrezionale del giudice di merito e, se adeguatamente motivata rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p., è difficilmente sindacabile in sede di legittimità
- Se il giudice d'appello altera la base di commisurazione (reato-base diverso da quello considerato in primo grado), non ha senso comparare meccanicamente gli aumenti disposti in primo grado; va valutata la nuova struttura del cumulo
- Lo sdoppiamento o diversa qualificazione di singole condotte (es. porto vs detenzione) è legittima quando il mutato accertamento probatorio o giuridico lo rende necessario per la corretta quantificazione della pena
- Ricorsi generici o che non confrontano puntualmente la motivazione impugnata con argomentazioni concrete sono a rischio di inammissibilità
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