Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 16 del 23 marzo 1995

Determinazione per lanno 1995 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL stabilisce i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera validi per il 1995 ai fini contributivi e assicurativi, sulla base della variazione dell’indice del costo della vita pari al 4,7%. Sono indicati i criteri generali di adeguamento ai minimali di legge, le soglie specifiche per diverse categorie di lavoratori e i relativi premi assicurativi, con particolare attenzione ai settori industriale, agricolo, domestico, dell’istruzione e ad altre categorie speciali. Vengono inoltre precisati gli effetti sulle prestazioni risarcitorie per inabilità temporanea e permanente a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Determinazione per il 1995 dei minimali di retribuzione imponibile giornaliera e adeguamento delle retribuzioni convenzionali

Determinazione dei minimali di retribuzione imponibile per il 1995

La circolare INAIL n. 16 del 23 marzo 1995 definisce i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per l’anno 1995. Il provvedimento recepisce la variazione dell’indice del costo della vita pari al 4,7% e coordina tale aggiornamento con i meccanismi di adeguamento previsti dalla normativa vigente, in particolare dalla legge n. 537/1981 e dal D.L. n. 338/1989.

Criterio generale di adeguamento

La circolare chiarisce che, fermo restando il meccanismo previsto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, i minimali di retribuzione imponibile inferiori alla soglia legale devono essere ricondotti al valore minimo di L. 59.513 giornaliere, corrispondente al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1995, fissato in L. 626.450. Tale importo costituisce il riferimento generale per il 1995 per la maggior parte delle categorie.

Limiti per lavoratori con salari medi o convenzionali e part-time

Per le categorie soggette a salari medi o convenzionali, inclusi i lavoratori a tempo parziale, la circolare indica un minimale di L. 31.323 giornaliere. Nei casi previsti dai commi 16 e 17 dell’articolo 5 della legge n. 863/1984, relativi al part-time in assenza di contratto per particolari settori, il limite minimo è pari a L. 25.058, calcolato sul 4% del trattamento minimo di pensione. Se tali lavoratori sono occupati per più di quattro ore, torna applicabile il limite generale di L. 59.513.

Settore dell’istruzione

La circolare dedica specifica attenzione al settore dell’istruzione. Per l’istruzione prescolare, ai sensi del comma 20 dell’articolo 5 della legge n. 863/1984, non si applica il limite minimo dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 638/1983; pertanto i minimali vanno aggiornati solo secondo la legge n. 537/1981. Per l’istruzione scolare non statale, invece, continua a operare il confronto tra i minimali della legge n. 537/1981 e quelli di cui all’articolo 7 della legge n. 638/1983.

Per i lavoratori del settore dell’istruzione prescolare i minimali 1995 sono indicati come segue:

  • impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive: L. 62.900 giornaliere;
  • impiegati docenti e non docenti: L. 29.060 giornaliere;
  • operai: L. 23.240 giornaliere. Le retribuzioni annue sono determinate moltiplicando per 300 i valori giornalieri.

Per gli insegnanti delle scuole e istituti non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro, la circolare precisa che le sedi devono acquisire dalle scuole tutti gli elementi necessari per il corretto calcolo del premio annuo, tenendo conto:

  • del settore di insegnamento (prescolare o scolare);
  • delle ore di insegnamento giornaliere;
  • delle eventuali funzioni direttive;
  • dell’applicazione dei commi 16 e 17 dell’articolo 5 della legge n. 863/1984.

Il premio speciale unitario pro-capite va calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita nell’anno scolastico, che decorre dal 1° novembre al 31 ottobre, prendendo come base il D.M. 15 luglio 1987. La circolare riporta i valori di retribuzione giornaliera, annua e di premio dovuto per il 1994/1995, distinguendo tra:

  • insegnanti con funzioni direttive nell’insegnamento prescolare;
  • insegnanti dell’insegnamento prescolare;
  • insegnanti con funzioni direttive nell’insegnamento scolare, sia a tempo pieno o part-time sia nelle ipotesi dei commi 16-17;
  • insegnanti dell’insegnamento scolare con più di 4 ore, fino a 4 ore e nelle ipotesi dei commi 16-17.

Settore industriale e categorie speciali

Nel settore industriale la circolare fissa la retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti e per i titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori e familiari coadiuvanti in L. 59.513. La retribuzione minima annua corrispondente è pari a L. 17.853.900 e su tale base sono indicati i premi riferiti alle classi di rischio da I a X.

Per le posizioni artigiane, l’aggiornamento degli archivi locali con la nuova tabella dei premi speciali unitari avviene insieme al rilascio dei programmi per l’autoliquidazione; i nuovi valori hanno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative emesse dopo l’aggiornamento. Per le posizioni già in essere all’1.1.1995, l’aggiornamento è sospeso fino alla conclusione dell’autoliquidazione, per evitare difformità tra la rata 1995 e gli importi riportati nei modd. 10-SM, ancora riferiti al 1994.

La circolare disciplina inoltre le misure minime per:

  • facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili non soggetti al D.P.R. n. 602/1970, con retribuzione giornaliera di L. 59.513 e premi minimi a persona per trimestre o frazione di trimestre;
  • le medesime categorie soggette al D.P.R. n. 602/1970, con retribuzione giornaliera di L. 33.030 e premi minimi per il primo trimestre o frazione di trimestre;
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, con retribuzione giornaliera di L. 33.030 e premio minimo mensile di L. 39.500;
  • persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, con retribuzione giornaliera di L. 59.513 e premi minimi differenziati per frantoi di tipo A e B, sia per lavori non superiori a 30 giorni sia per l’intera campagna olearia 1995/1996;
  • lavoratori soci di società o enti cooperativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970, per i quali si applicano le istruzioni della tariffa ordinaria, tenendo conto della retribuzione giornaliera convenzionale e del periodo occupazionale mensile fissati dal decreto 6 dicembre 1993;
  • lavoratori a domicilio, con retribuzione giornaliera di L. 59.513;
  • addetti ai servizi domestici e familiari, per i quali valgono le tabelle aggiornate allegate alla circolare;
  • soci volontari delle cooperative sociali, per i quali la retribuzione giornaliera è fissata in L. 59.513.

Settore agricolo e riflessi sulle prestazioni

Per il settore agricolo la circolare indica per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato una retribuzione giornaliera di L. 52.920, per effetto dell’indicizzazione annuale prevista dall’articolo 1 della legge n. 537/1981.

Infine, sul piano risarcitorio, la circolare precisa che l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere ricalcolata con i nuovi importi per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1995, nonché per quelli in corso a tale data. Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, relativamente agli eventi dal 1° gennaio 1995, il minimale per il settore industriale è pari a L. 58.656, ottenuto dividendo per 300 l’importo di L. 17.597.000.

Punti principali

Criterio generale di aggiornamento dei minimali 1995

Per il 1995 la variazione percentuale dell’indice del costo della vita è fissata al 4,7% e costituisce il parametro per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera ai fini di tutte le contribuzioni previdenziali e assistenziali. Resta fermo il meccanismo di adeguamento previsto dal D.L. n. 338/1989, per cui i minimali inferiori vanno comunque ricondotti alla retribuzione minima imponibile di legge pari a L. 59.513 giornaliere, corrispondenti al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo lavoratori dipendenti al 1° gennaio 1995 (L. 626.450).

Limiti per categorie particolari e settore istruzione

Per i lavoratori soggetti a salari medi o convenzionali, inclusi i part-time, il minimale generale previsto dall’art. 5, comma 19, D.L. n. 726/1984 è pari a L. 31.323, ma va confrontato con i valori derivanti dalla legge n. 537/1981. Nei casi di part-time senza contratto nei settori di cui ai commi 16 e 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984, il minimale è L. 25.058; se l’orario supera le quattro ore, si applica invece il limite generale di L. 59.513. Per l’istruzione prescolare si esclude l’applicazione del limite minimo dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983 e si applicano solo i criteri della legge n. 537/1981; per l’istruzione scolare non statale continua invece il confronto tra i minimali della legge n. 537/1981 e quelli dell’art. 7 della legge n. 638/1983.

Settore industriale e premi assicurativi

Nel settore industriale il minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti e per gli artigiani è fissato in L. 59.513, con retribuzione minima annua di L. 17.853.900 (L. 59.513 x 300). La circolare riporta i premi corrispondenti alle classi di rischio da I a X. Sono inoltre disciplinati i premi speciali per facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca, addetti alla frangitura delle olive, lavoratori soci di cooperative e lavoratori a domicilio, con specifiche retribuzioni giornaliere e importi minimi per persona, trimestre, mese o campagna olearia. Per i soci volontari delle cooperative sociali il minimale è anch’esso L. 59.513.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Per i lavoratori domestici e familiari le retribuzioni previste dalla legge n. 243/1993 restano soggette alla disciplina di rivalutazione collegata alle variazioni delle pensioni ex art. 19 della legge n. 153/1969. La circolare rinvia all’allegato n. 2 per gli importi aggiornati.

Istruzione prescolare e scolare non statale

Per gli insegnanti e il personale delle scuole e degli istituti non statali sono indicati i minimi giornalieri e annui validi per l’anno scolastico 1994/1995, da utilizzare per il calcolo del premio speciale unitario pro-capite. La determinazione tiene conto della distinzione tra insegnamento prescolare e scolare, delle ore di insegnamento giornaliere, delle funzioni direttive e delle ipotesi di part-time ex commi 16 e 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984. La circolare precisa inoltre che il premio va calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita nell’anno scolastico, dal 1° novembre al 31 ottobre, con premi risultanti da un calcolo che combina due dodicesimi del 1994 e dieci dodicesimi del 1995.

Decorrenza degli effetti risarcitori

Le nuove misure hanno rilevanza anche sul piano risarcitorio: per l’indennità per inabilità temporanea assoluta il calcolo va adeguato alle nuove misure per gli eventi dal 1° gennaio 1995 e per i trattamenti in corso a tale data. Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti relative a eventi dal 1° gennaio 1995, il minimale per il settore industriale è fissato in L. 58.656, pari a L. 17.597.000 diviso 300.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.