Circolare INAIL n. 19 del 27 marzo 1995
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori dello spettacolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare prende atto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ritenendo superate le precedenti esclusioni per molti lavoratori dello spettacolo. In particolare, il superamento dei tradizionali criteri di manualità e subordinazione e il rilievo decisivo del rischio ambientale portano a ricomprendere nella tutela diverse figure del settore, se occupate in rapporto di lavoro subordinato o in condizioni assimilate. Vengono richiamati i casi degli orchestrali, dei ballerini/tersicorei e degli attori, nonché indicati criteri operativi prudenti per le richieste di premi arretrati e sanzioni.
Estensione dell’assicurazione INAIL ai lavoratori dello spettacolo
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori dello spettacolo
La circolare affronta il tema dell’estensione della tutela INAIL ai lavoratori dello spettacolo alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e costituzionale intervenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. L’impostazione tradizionale, fondata su una lettura restrittiva dei requisiti di manualità e subordinazione, viene considerata superata o comunque profondamente rivista.
Evoluzione dei presupposti assicurativi
Secondo l’INAIL, i criteri che in passato giustificavano l’esclusione di alcune categorie dello spettacolo non risultano più attuali. In particolare, il requisito della manualità, richiamato dall’art. 4, n. 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ha progressivamente perso il suo significato restrittivo. La circolare richiama un’evoluzione giurisprudenziale che ha ricondotto la tutela assicurativa al dato dell’esposizione al rischio, piuttosto che alla sola natura manuale della prestazione.
Il documento richiama anche il mutamento del concetto di subordinazione, che non richiede necessariamente un vincolo di soggezione intenso e appariscente. È sufficiente, in molti casi, un assoggettamento attenuato e discreto all’autorità dell’imprenditore, specie quando il lavoratore svolge attività professionali specialistiche.
Centralità del rischio ambientale
Il principio decisivo individuato dalla circolare è quello del rischio ambientale. In presenza di attività svolte in ambienti nei quali operano fonti di pericolo, la tutela assicurativa deve essere riconosciuta indipendentemente dal contenuto manuale o intellettuale delle mansioni. La circolare richiama la giurisprudenza di legittimità, in particolare la Cassazione n. 3476/1994, che afferma l’obbligo assicurativo per tutti i lavoratori che, per ragioni di lavoro, frequentano ambienti nei quali si svolgono attività pericolose ai sensi dell’art. 1 del T.U. n. 1124/1965.
In tale prospettiva, il rischio ambientale è considerato di per sé sufficiente a far sorgere la tutela, anche quando il lavoratore non abbia un rapporto diretto con le fonti di rischio.
Lavoratori dello spettacolo e ambito di attività a rischio
La circolare osserva che chi opera nel mondo dello spettacolo in ambienti destinati all’allestimento, alla prova o all’esecuzione di pubblici spettacoli si trova esposto a un rischio potenziale oggettivo. Vengono menzionati, a titolo esemplificativo, carichi sospesi, congegni meccanici, cavi elettrici, riflettori e luci di scena, elementi che costituiscono fonti di pericolo diretto o indiretto nello svolgimento dell’attività lavorativa.
In base a tali considerazioni, la limitazione della tutela infortunistica per i lavoratori dello spettacolo viene ritenuta non più sostenibile.
Categorie espressamente considerate
La circolare menziona in modo specifico alcune figure:
- gli orchestrali, per i quali la tutela è ammessa quando utilizzano apparecchiature elettroniche o collaborano all’impianto o al trasporto delle stesse;
- i ballerini e i tersicorei, per i quali si richiama la sentenza della Corte costituzionale 8-21 marzo 1989, n. 137, che assimila la loro gestualità alla manualità delle prestazioni rese normalmente dagli altri lavoratori subordinati;
- gli attori, nei confronti dei quali si valorizza il fatto che la gestualità e l’uso del corpo costituiscono parte essenziale della prestazione artistica.
Presupposti applicativi dell’obbligo assicurativo
L’INAIL ritiene che l’obbligo assicurativo debba estendersi ai lavoratori dello spettacolo quando questi operano come lavoratori subordinati, oppure come soci alle dipendenze della società di appartenenza. Resta essenziale, insieme all’esposizione al rischio, la sussistenza della subordinazione.
Il rapporto di lavoro può essere a tempo determinato o indeterminato, purché il lavoratore sia soggetto al potere direttivo e organizzativo dell’imprenditore. La circolare precisa inoltre che non è necessario che il rapporto intercorrra con il titolare del locale in cui avviene l’esibizione: il datore di lavoro può essere anche un terzo soggetto estraneo alla titolarità del locale.
Indicazioni operative e gestione dei premi
Sul piano operativo, la circolare invita le Unità a utilizzare criteri di correntezza nei confronti dei datori di lavoro interessati, considerando la delicatezza della materia e i nuovi indirizzi giurisprudenziali richiamati. Le richieste di premi arretrati e delle conseguenti sanzioni devono essere formulate solo quando siano supportate da elementi obiettivi e sicuri.
In sintesi, il documento segna un ampliamento dell’area di tutela INAIL per il settore dello spettacolo, fondato sul superamento dei tradizionali criteri di esclusione e sulla centralità del rischio ambientale e della subordinazione in senso non rigorosamente formale.
Punti principali
Superamento dei precedenti criteri di esclusione
L’INAIL afferma che l’orientamento tradizionale che escludeva i lavoratori dello spettacolo dall’assicurazione obbligatoria non è più attuale. L’evoluzione normativa e soprattutto giurisprudenziale ha ridimensionato i requisiti della manualità e della subordinazione previsti dall’art. 4, n. 1, del D.P.R. n. 1124/1965, rendendo possibile l’estensione della tutela a categorie prima escluse.
Rilevanza del rischio ambientale
La circolare valorizza il principio secondo cui l’assicurazione contro gli infortuni si fonda sul rischio e non più sulla sola manualità della prestazione. È sufficiente l’esposizione del lavoratore a un ambiente organizzato in cui operino fonti di pericolo, anche se l’attività svolta non è manuale o il lavoratore non è direttamente a contatto con la fonte di rischio.
Nuova interpretazione di manualità e subordinazione
Il concetto di opera manuale viene considerato ormai superato in senso tradizionale, poiché la tutela si estende ai lavoratori dipendenti esposti al rischio ambientale indipendentemente dal contenuto manuale o intellettuale delle mansioni. Anche la subordinazione è letta in modo meno rigido: non è necessario un vincolo particolarmente intenso, essendo sufficiente un assoggettamento, anche attenuato, al potere direttivo e organizzativo dell’imprenditore.
Categorie dello spettacolo ammesse alla tutela
La circolare richiama l’ammissione alla tutela degli orchestrali quando usano apparecchiature elettroniche o collaborano all’impianto o al trasporto delle stesse, nonché dei ballerini e dei tersicorei. Per questi ultimi viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 137/1989, che ha assimilato la loro gestualità alla manualità rilevante ai fini assicurativi.
Caso degli attori e lavoro artistico
Per l’attore, la circolare osserva che la gestualità e l’impiego del corpo nella creazione dello spettacolo costituiscono un elemento fondamentale e insostituibile della prestazione. Ciò consente di riconoscere il requisito soggettivo della manualità anche in una prestazione artisticamente connotata.
Ambito soggettivo dell’obbligo assicurativo
L’obbligo assicurativo viene esteso ai lavoratori dello spettacolo che svolgono attività come lavoratori subordinati, oppure come soci alle dipendenze della società di appartenenza. Il rapporto può essere a tempo determinato o indeterminato e la tutela opera a prescindere dal tipo di retribuzione, purché sussista la soggezione al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro.
Datore di lavoro e titolarità del locale
La circolare precisa che non è necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o societario con il titolare del locale in cui avviene l’esibizione. Il datore di lavoro può anche essere un soggetto terzo, non proprietario o gestore del locale.
Indicazioni operative per premi arretrati e sanzioni
Vista la delicatezza derivante dai nuovi orientamenti interpretativi, le Unità devono adottare criteri di correntezza nei confronti dei datori di lavoro interessati. Le richieste di premi arretrati e delle relative sanzioni devono essere avanzate solo se supportate da elementi obiettivi e sicuri.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 23 mar 1995Circolare INAIL n. 16 del 23 marzo 1995
- Circolare · 23 mar 1995Circolare INAIL n. 17 del 23 marzo 1995
- Circolare · 23 mar 1995Circolare INAIL n. 18 del 23 marzo 1995
- Circolare · 20 mar 1995Circolare INAIL n. 15 del 20 marzo 1995
- Circolare · 7 mar 1995Circolare INAIL n. 14 del 07 marzo 1995
- Circolare · 18 apr 1995Circolare INAIL n. 22 del 18 aprile 1995
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →