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Circolare

Circolare INAIL n. 18 del 23 marzo 1995

Imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici agevolazioni contributive con decorrenza 1° giugno 1993, 1° luglio 1995 e 1° ottobre 1996.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’evoluzione normativa delle agevolazioni contributive spettanti alle imprese cooperative agricole e ai loro dipendenti a tempo indeterminato, con riferimento ai territori montani, alle zone agricole svantaggiate e alle aree del Mezzogiorno. Ricostruisce le modifiche intervenute tra il 1993 e il 1995, i diversi regimi di riduzione applicabili nelle varie decorrenze e le istruzioni operative per l’autoliquidazione. Indica inoltre i requisiti documentali che i datori di lavoro devono esibire per accedere al beneficio e conferma l’esclusione delle aziende che impiegano lavoratori assunti in violazione delle norme sul collocamento agricolo.

Agevolazioni contributive per cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici

Agevolazioni contributive per cooperative agricole e zootecniche

La circolare esamina il regime delle agevolazioni contributive spettanti alle imprese cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, ricostruendo le modifiche normative intervenute dal 1993 al 1995. L’obiettivo è chiarire i soggetti ammessi, le percentuali applicabili nei diversi periodi e gli adempimenti richiesti per la fruizione del beneficio.

Quadro normativo

La disciplina prende le mosse dall’articolo 9, comma 5, della legge n. 67/1988, che prevede riduzioni contributive per alcune categorie di datori di lavoro agricolo. La circolare richiama poi una serie di interventi successivi che hanno modificato decorrenze e misure delle agevolazioni: la legge n. 243/1993, il d.leg.vo n. 375/1993, la legge n. 537/1993, la legge n. 489/1994 e il D.L. n. 723/1994.

Sono inoltre richiamate le norme che individuano i territori rilevanti ai fini del beneficio:

  • l’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973 per i territori montani;
  • l’art. 15 della legge n. 984/1977 per le zone agricole svantaggiate;
  • l’art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978 per i territori del Mezzogiorno.

Soggetti interessati

La circolare precisa che possono accedere alle agevolazioni le imprese cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, purché occupino personale dipendente a tempo indeterminato.

La disciplina distingue originariamente tre categorie di imprese:

  • imprese che occupano personale a tempo indeterminato nei territori montani;
  • imprese che occupano personale a tempo indeterminato nelle zone agricole svantaggiate;
  • imprese che occupano personale a tempo indeterminato nei territori del Mezzogiorno.

La circolare evidenzia tuttavia che la distinzione fra imprese operanti nel centro-nord e imprese operanti nel Mezzogiorno viene superata dalle modifiche normative richiamate e, in particolare, risulta non più operativa a decorrere dal 1° luglio 1995.

Esclusioni

Le agevolazioni non spettano per i lavoratori assunti in violazione della legge n. 83/1970 sul collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli. In altri termini, il beneficio è subordinato al rispetto delle norme di collocamento per il personale occupato.

Decorrenze e misure delle agevolazioni

La circolare individua quattro fasi applicative del regime agevolato:

  • dal 1° giugno 1993 al 30 giugno 1995:

    • imprese in territori montani: 19,50% del dovuto;
    • imprese in zone agricole svantaggiate: 52% del dovuto;
    • imprese nei territori del Mezzogiorno: 26% del dovuto.
  • dal 1° luglio 1995 al 30 settembre 1995:

    • imprese in territori montani: 20% del dovuto;
    • imprese in zone svantaggiate: 30% del dovuto.
  • dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996:

    • imprese in territori montani: 25% del dovuto;
    • imprese in zone svantaggiate: 40% del dovuto.
  • dal 1° ottobre 1996:

    • imprese in territori montani: 30% del dovuto;
    • imprese in zone svantaggiate: 60% del dovuto.

La circolare sottolinea che, dal 1° luglio 1995 in poi, per effetto della soppressione della distinzione territoriale richiamata, le riduzioni si applicano in misura uniforme anche ai datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno, nella stessa misura spettante agli altri datori di lavoro agricoli.

Istruzioni operative

La circolare allega uno schema riepilogativo delle agevolazioni e segnala che l’aggiornamento dei programmi informatici per la gestione della nuova data di fine validità del 30 giugno 1995 verrà effettuato successivamente.

Fino al rilascio dei nuovi programmi, le Sedi devono:

  • procedere comunque all’autoliquidazione 1994/1995;
  • astenersi dal rifacimento della regolazione premio 1993;
  • astenersi dal rifacimento dell’autoliquidazione 1994/1995.

Viene inoltre precisato che i programmi di autoliquidazione 1994/1995 operano sulla base della decorrenza e delle misure previste dalla legge n. 489/1994.

Adempimenti richiesti ai datori di lavoro

Per ottenere le agevolazioni, i datori di lavoro interessati devono esibire:

  • la documentazione che prova l’ubicazione dell’impresa in zona montana o svantaggiata;
  • una dichiarazione di regolare osservanza delle norme di collocamento previste dalla legge n. 83/1970 per i lavoratori occupati.

Rinvio a precedenti circolari

La circolare richiama infine i precedenti interventi amministrativi in materia, e in particolare:

  • circolare n. 85/1984;
  • circolare n. 30/1986;
  • circolare n. 70/1986;
  • lettera circolare n. 5/1988;
  • circolare n. 44/1989.

Questi riferimenti confermano la continuità interpretativa del tema e costituiscono il quadro di prassi richiamato per l’applicazione concreta delle agevolazioni.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama una sequenza di interventi normativi che hanno modificato nel tempo l’articolo 9, comma 5, della legge n. 67/1988 sulle agevolazioni contributive per alcuni datori di lavoro agricolo. In particolare vengono richiamate la legge n. 243/1993, il d.leg.vo n. 375/1993, la legge n. 537/1993, la legge n. 489/1994 e il D.L. n. 723/1994, che hanno inciso sulle decorrenze e sulle misure delle riduzioni contributive. Sono inoltre richiamate le norme che individuano i territori rilevanti: territori montani, zone agricole svantaggiate e territori del Mezzogiorno.

Soggetti beneficiari

Possono fruire delle agevolazioni le imprese cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, limitatamente al personale dipendente a tempo indeterminato. La circolare distingue tre fattispecie originarie: imprese operanti in territori montani, imprese operanti in zone agricole svantaggiate e imprese operanti nei territori del Mezzogiorno. Successivamente, la distinzione tra centro-nord e Mezzogiorno viene superata dalle modifiche normative richiamate, con effetti dal 1° luglio 1995.

Esclusione per violazione delle norme sul collocamento

Le imprese cooperative agricole non possono beneficiare delle agevolazioni per i lavoratori assunti in violazione della legge n. 83/1970 sul collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli. Per ottenere il beneficio occorre quindi dimostrare che, per i lavoratori occupati, sono state rispettate le norme sul collocamento.

Decorrenza e misura delle agevolazioni

La circolare ricostruisce quattro periodi applicativi con aliquote differenziate del premio dovuto: dal 1° giugno 1993 al 30 giugno 1995, dal 1° luglio 1995 al 30 settembre 1995, dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996 e dal 1° ottobre 1996. Le misure variano in funzione della tipologia territoriale fino al 30 giugno 1995; dal 1° luglio 1995, in forza della soppressione della distinzione tra centro-nord e Mezzogiorno, restano rilevanti solo le misure per territori montani e zone svantaggiate, con progressivo incremento delle aliquote di premio dovuto.

Istruzioni operative e autoliquidazione

È allegato uno schema riepilogativo delle agevolazioni. La circolare precisa che l’aggiornamento dei programmi per la gestione della nuova data di fine validità del 30 giugno 1995 sarà effettuato successivamente. Fino al rilascio dei nuovi programmi, le Sedi devono comunque procedere all’autoliquidazione 1994/1995 e astenersi dal rifacimento della regolazione premio 1993 e dell’autoliquidazione 1994/1995, poiché i programmi allora in uso operano sulla base della disciplina prevista dalla legge n. 489/1994.

Documentazione richiesta ai datori di lavoro

Per accedere alle agevolazioni, i datori di lavoro devono esibire documentazione che provi l’ubicazione dell’impresa in zona montana o svantaggiata e una dichiarazione attestante il rispetto delle norme della legge n. 83/1970 per i lavoratori occupati.

Rinvio a precedenti circolari

La circolare richiama come precedenti le circolari n. 85/1984, n. 30/1986, n. 70/1986, la lettera circolare n. 5/1988 e la circolare n. 44/1989, come riferimenti interpretativi e applicativi precedenti.

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