Circolare INAIL n. 11 del 27 febbraio 1995
Legge 31 gennaio 1994, n 97 "nuove disposizioni per le zone montanare".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che prevede l’esonero totale da contributi e premi INAIL per imprese e datori di lavoro operanti nei comuni montani che assumono coltivatori diretti residenti negli stessi comuni, purché assunti a tempo parziale o stagionalmente. Vengono chiariti ambito territoriale, soggetti beneficiari e assicurati, attività ammesse, effetti sulle prestazioni in caso di infortunio e obblighi residui del datore di lavoro, con particolare attenzione agli adempimenti SCAU e alla prova della qualifica di coltivatore diretto. La circolare precisa infine la data di entrata in vigore della legge e invita a segnalare eventuali difficoltà interpretative alla Direzione generale.
Legge n. 97/1994 sulle nuove disposizioni per le zone montane e relative agevolazioni assicurative e contributive
Legge n. 97/1994: nuove disposizioni per le zone montane
La circolare dell’INAIL illustra le principali ricadute operative dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dedicata alla salvaguardia e valorizzazione delle zone montane. L’attenzione è concentrata sul regime di esonero contributivo e assicurativo previsto per determinate assunzioni di coltivatori diretti nei comuni montani, nonché sugli adempimenti residui dei datori di lavoro e sulle modalità di prova dei requisiti soggettivi e territoriali.
Finalità della disciplina e ambito territoriale
La legge si inserisce nel quadro dell’articolo 44 della Costituzione e introduce misure di incentivo e agevolazione per le zone montane, con una disciplina definita dalla circolare come innovativa e derogatoria rispetto alle regole ordinarie. L’ambito territoriale riguarda i territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell’articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
In mancanza della ridelimitazione, la circolare richiama la definizione di "comuni montani" contenuta nell’articolo 1, punto 3, della stessa legge, riferita ai comuni facenti parte di comunità montane oppure ai comuni interamente montani classificati ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni.
Datori di lavoro beneficiari
Il beneficio contributivo è riconosciuto alle imprese e ai datori di lavoro aventi sede e operanti nei comuni montani. Il criterio rilevante non è la residenza legale del datore, ma il luogo in cui sono effettivamente svolte le lavorazioni. Su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la circolare precisa inoltre che la formulazione ampia della norma consente di ricomprendere nell’agevolazione imprese e datori di lavoro di qualsiasi settore, anche diverso da quello agricolo.
Soggetti assicurati e tipologia dei rapporti ammessi
I lavoratori agevolabili devono essere coltivatori diretti regolarmente iscritti allo SCAU e residenti negli stessi comuni qualificati come montani. Il beneficio opera esclusivamente per rapporti di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, oppure per lavori stagionali.
Restano quindi esclusi i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Regime contributivo e tutela infortunistica
La circolare chiarisce che le imprese e i datori di lavoro interessati fruiscono dell’esonero totale da qualsiasi forma di contribuzione, compresi i premi INAIL. In caso di infortunio del coltivatore diretto durante l’attività svolta alle dipendenze dei soggetti agevolati, il lavoratore ha diritto alle stesse forme di tutela già previste per il lavoro autonomo agricolo, vale a dire quelle spettanti al coltivatore diretto infortunato ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 243/1993.
Obblighi residui del datore di lavoro
Nonostante l’esonero contributivo, la circolare ritiene che permangano tutti gli altri obblighi previsti in materia infortunistica per i datori di lavoro, sia industriali sia agricoli, in ragione dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche se a termine o part-time.
Per le imprese rientranti nel Titolo I del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche:
- deve essere instaurato il rapporto assicurativo, se non già esistente;
- devono essere registrati sui libri di lavoro i nominativi dei soggetti assicurati e gli elementi retributivi corrisposti;
- devono essere denunciati infortuni e malattie professionali, indicando che si tratta di soggetto assunto in via stagionale o a tempo parziale ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 97/1994.
Per le attività rientranti nel Titolo II del medesimo Testo Unico, trattandosi di attività a tempo determinato, la circolare afferma che non compete alcun adempimento in ordine alla denuncia d’infortunio. Resta però necessario acquisire una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la particolare forma di assunzione, al fine di individuare le prestazioni spettanti in caso di infortunio.
La circolare sottolinea infine che l’evento infortunistico produce i relativi riflessi anche sul piano civile e penale del datore di lavoro.
Adempimenti SCAU e documentazione necessaria
La qualifica di coltivatore diretto residente in zona montana deve essere attestata da certificazione SCAU. In analogia a quanto già previsto con la circolare n. 53/1993 in relazione alla legge n. 243/1993, l’acquisizione di tale attestazione agli atti della pratica è considerata condizione essenziale per il riconoscimento delle prestazioni assicurative infortunistiche.
Per accelerare l’istruttoria, la circolare conferma la necessità di accordi diretti con le sedi locali dello SCAU.
Decorrenza della legge
La legge 31 gennaio 1994, n. 97 è entrata in vigore il 25 febbraio 1994, ossia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La circolare conclude invitando a sottoporre alla Direzione generale, Servizio normativo per le gestioni assicurative, le eventuali difficoltà applicative che dovessero emergere nell’esame dei singoli casi.
Punti principali
Ambito e finalità della legge
La legge 31 gennaio 1994, n. 97 è volta a salvaguardare e valorizzare le zone montane mediante nuovi incentivi e agevolazioni, in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione. La circolare evidenzia il carattere innovativo e derogatorio della disciplina, che incide anche su attività economiche collegate all’habitat montano.
Beneficio contributivo per imprese e datori di lavoro
L’articolo 18 prevede l’esonero da ogni onere previdenziale per le imprese e i datori di lavoro operanti nei comuni montani che assumono coltivatori diretti residenti negli stessi comuni e iscritti allo SCAU, a condizione che l’assunzione avvenga a tempo parziale o in forma stagionale. Il beneficio comprende anche i premi INAIL.
Territorio e soggetti interessati
Le disposizioni si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell’articolo 28 della legge n. 142/1990. In mancanza di ridelimitazione, per comuni montani si intendono quelli facenti parte di comunità montane o quelli interamente montani classificati ai sensi della legge n. 1102/1971 e successive modificazioni. L’agevolazione riguarda i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani, con riferimento al luogo di effettivo svolgimento delle lavorazioni, e può applicarsi anche ad attività non agricole, secondo il parere del Ministero del Lavoro.
Soggetti assicurati e condizioni personali
I lavoratori interessati devono essere coltivatori diretti regolarmente iscritti allo SCAU e residenti negli stessi comuni qualificati come montani. La qualifica e la residenza nel territorio montano devono essere documentalmente verificate.
Tipologia di attività protette
Il beneficio è limitato ai rapporti di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 726/1984 convertito dalla legge n. 863/1984, e ai lavori stagionali. È escluso ogni rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Prestazioni in caso di infortunio
Il coltivatore diretto che si infortuni nello svolgimento dell’attività presso i datori di lavoro agevolati ha diritto alle medesime tutele previste per il lavoro autonomo agricolo, cioè a quelle riconosciute dall’articolo 14 della legge n. 243/1993.
Obblighi del datore di lavoro
Nonostante l’esonero contributivo, restano fermi gli obblighi in materia infortunistica. Per le attività rientranti nel Titolo I del D.P.R. n. 1124/1965 occorre aprire, se necessario, il rapporto assicurativo, registrare sui libri di lavoro i nominativi e gli elementi retributivi, e denunciare infortuni e malattie professionali indicando che il soggetto è assunto in via stagionale o a tempo parziale ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 97/1994. Per le attività rientranti nel Titolo II, trattandosi di attività a tempo determinato, non è richiesto l’adempimento della denuncia, ma il datore deve rilasciare una dichiarazione sulla particolare forma di assunzione per consentire l’individuazione delle prestazioni spettanti.
Adempimenti SCAU e prova documentale
La qualifica di coltivatore diretto residente in zona montana deve risultare da certificazione SCAU. La circolare considera tale attestazione condizione essenziale per il riconoscimento delle prestazioni assicurative infortunistiche e raccomanda l’acquisizione dell’atto in pratica, anche mediante accordi diretti con le sedi locali SCAU per velocizzare il procedimento.
Entrata in vigore
La legge n. 97/1994 è entrata in vigore il 25 febbraio 1994, cioè il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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