Circolare INAIL n. 14 del 07 marzo 1995
Legge 14 dicembre 1994, n 686 ratifica ed esecuzione del trattato di adesione allUnione Europea della Norvegia, dellAustria, della Finlandia e della Svezia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che la legge n. 686/1994 ha ratificato il trattato di adesione all’Unione europea di Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia, con efficacia dal 1° gennaio 1995, precisando però che, per la sicurezza sociale, non vi sono innovazioni operative rilevanti. Per Austria, Finlandia e Svezia erano già applicabili i regolamenti comunitari n. 1408/1971 e n. 574/1972 dal 1° gennaio 1994, in virtù dell’ingresso nel SEE; pertanto, per infortuni sul lavoro e malattie professionali continua ad applicarsi la guida pratica richiamata dalla circolare n. 66/1989. La circolare segnala inoltre che i precedenti accordi bilaterali con Austria e Svezia sono stati in larga parte sostituiti dalla disciplina comunitaria, salvo alcune specifiche disposizioni della Convenzione italo-austriaca che restano vigenti, e indica gli organismi di collegamento da utilizzare operativamente.
Adesione all’U.E. di Austria, Finlandia e Svezia e riflessi in materia di sicurezza sociale
Legge n. 686 del 14 dicembre 1994 e adesione di nuovi Stati all’Unione europea
La circolare INAIL n. 14 del 7 marzo 1995 prende atto della legge 14 dicembre 1994, n. 686, che ratifica ed esegue il trattato di adesione all’Unione europea di Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia. La finalità principale del documento è chiarire gli effetti di tale adesione sul piano operativo, in particolare per la materia della sicurezza sociale e per la gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Ambito di applicazione e decorrenza
La legge prevede l’entrata nell’Unione europea, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, dei Paesi indicati nel trattato, ad eccezione della Norvegia, per la quale il referendum non ha dato esito positivo. La circolare precisa che il profilo rilevante per l’INAIL è limitato ai nuovi assetti di coordinamento già esistenti in ambito comunitario, senza introdurre cambiamenti sostanziali nell’operatività degli uffici.
Nessuna modifica sostanziale in materia di sicurezza sociale
L’INAIL evidenzia che, sotto il profilo della sicurezza sociale, l’adesione all’Unione non comporta innovazioni operative, perché nei confronti di Austria, Finlandia e Svezia erano già applicabili i Regolamenti C.E.E. n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574 del 21 marzo 1972, con successive modifiche e integrazioni. Tali regolamenti risultavano già operativi dal 1° gennaio 1994 per effetto dell’ingresso di questi Stati nello Spazio Economico Europeo ai sensi della legge n. 300 del 28 luglio 1993.
Istruzioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali
Per la trattazione dei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale occorsi a lavoratori di Austria, Finlandia e Svezia, la circolare conferma il rinvio alle istruzioni contenute nella "Guida pratica" allegata alla circolare n. 66/1989, relativa alle fattispecie in regime comunitario. È inoltre richiamata la circolare n. 16/1994, a conferma dell’impostazione già seguita dall’Istituto.
Rapporti con gli accordi bilaterali con Austria e Svezia
La circolare precisa che, dal 1° gennaio 1994, la disciplina comunitaria ha sostituito gli accordi bilaterali in precedenza conclusi dall’Italia con Austria e Svezia. Rimangono però salve alcune previsioni della Convenzione italo-austriaca del 21 gennaio 1981, espressamente richiamate nell’allegato III, lettera A, del Regolamento C.E.E. n. 1408/1971 e confermate dalla nuova legge di ratifica.
Disposizioni della Convenzione italo-austriaca ancora vigenti
Le disposizioni della Convenzione italo-austriaca che continuano a produrre effetti sono individuate con precisione dalla circolare:
- art. 4 della Convenzione e paragrafo 2 del Protocollo finale, per le persone residenti in Paesi terzi;
- art. 5, paragrafo 3, per le prestazioni corrisposte ad aventi diritto residenti in uno Stato terzo;
- art. 9, paragrafo 2, relativo alle categorie di lavoratori che possono esercitare il diritto di opzione rispetto alla legislazione applicabile.
Riferimenti normativi richiamati nel testo
Nel corpo della circolare sono riportati anche gli elementi essenziali della legge n. 686/1994 e del trattato di adesione. In particolare, il trattato stabilisce che Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia diventano membri dell’Unione europea e prevede il deposito degli strumenti di ratifica entro il 31 dicembre 1994, con entrata in vigore fissata al 1° gennaio 1995 a condizione del deposito nei termini. Sono inoltre richiamati i principi dell’atto di adesione, secondo cui le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri dal momento dell’adesione stessa.
Organismi di collegamento
In chiusura, la circolare allega l’elenco degli organismi di collegamento degli Stati da ultimo aderenti, con i rispettivi indirizzi operativi: l’Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger per l’Austria, la Federation of Accident Insurance Institutions per la Finlandia e il Riksförsäkringsverket per la Svezia. Tali riferimenti sono forniti per agevolare la gestione dei rapporti amministrativi e applicativi nei casi transnazionali.
Punti principali
Ratifica del trattato di adesione all’Unione europea
La legge 14 dicembre 1994, n. 686 ha ratificato ed eseguito il trattato di adesione all’Unione europea di Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia, con relativi protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note. L’ingresso nell’U.E. decorre dal 1° gennaio 1995, ma la Norvegia è esclusa poiché il referendum non ha avuto esito positivo.
Assenza di modifiche operative in materia di sicurezza sociale
La circolare chiarisce che l’entrata in vigore della legge non modifica la disciplina operativa in materia di sicurezza sociale, perché per gli Stati interessati erano già applicabili i regolamenti C.E.E. n. 1408/1971 e n. 574/1972, con successive modifiche e integrazioni.
Applicabilità dei regolamenti comunitari ad Austria, Finlandia e Svezia
Dal 1° gennaio 1994 i regolamenti comunitari risultano applicabili ad Austria, Finlandia e Svezia in seguito all’ingresso nello Spazio Economico Europeo, ai sensi della legge n. 300/1993. La circolare richiama quindi la continuità del regime comunitario già in vigore prima dell’adesione all’U.E.
Trattazione di infortuni sul lavoro e malattie professionali
Per i casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale occorsi a lavoratori di tali Stati si devono seguire le istruzioni contenute nella "Guida pratica" allegata alla circolare n. 66/1989, relativa alle fattispecie in regime comunitario, confermando quanto già disposto con la circolare n. 16/1994.
Rapporto con gli accordi bilaterali con Austria e Svezia
Dal 1° gennaio 1994 la regolamentazione comunitaria ha sostituito gli accordi internazionali bilaterali stipulati dall’Italia con Austria e Svezia, salvo alcune disposizioni della Convenzione italo-austriaca del 21 gennaio 1981 che continuano a valere perché richiamate nell’allegato III, lettera A, del regolamento C.E.E. n. 1408/1971 e confermate dalla nuova legge.
Disposizioni della Convenzione italo-austriaca che restano vigenti
Restano confermati i seguenti articoli della Convenzione italo-austriaca del 21 gennaio 1981: art. 4 e paragrafo 2 del Protocollo finale per le persone residenti in Paesi terzi; art. 5, paragrafo 3, relativo alle prestazioni corrisposte ad aventi diritto residenti in uno Stato terzo; art. 9, paragrafo 2, sulle categorie di lavoratori che possono esercitare il diritto di opzione rispetto alla legislazione applicabile.
Organismi di collegamento
Ai fini operativi la circolare allega gli organismi di collegamento degli Stati aderenti, con i relativi indirizzi, da utilizzare per la gestione dei casi transfrontalieri.
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