Sentenza n. 1754/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di rimodulazione del punteggio e revoca del finanziamento FESR già assegnato per interventi di adeguamento sismico di una scuola primaria
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il decreto regionale che, a seguito della rivalutazione della domanda, ha ridotto di sette punti il punteggio originariamente attribuito e disposto la revoca del finanziamento di 880.440 euro, determinando il passaggio dalla posizione n. 13 tra i soggetti ammessi e finanziati alla posizione n. 41 tra gli ammessi non finanziati. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e il difetto di motivazione, sostenendo che la Regione non avrebbe esaminato effettivamente le osservazioni presentate nel procedimento di revoca e si sarebbe limitata a richiamare le comunicazioni dell'organismo intermedio. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti, sostenendo che le criticità statiche avrebbero dovuto essere rilevate prima dell'assegnazione del contributo, che la successiva rivalutazione avrebbe leso il legittimo affidamento maturato anche in ragione di lavori già eseguiti sull'edificio e che la domanda sarebbe stata coerente con la documentazione tecnica prodotta. La Regione ha sostenuto che i requisiti rilevanti dovevano essere posseduti secondo i termini e la ratio del bando, diretto a premiare gli edifici con maggiore rischio sismico, e che le osservazioni comunali non avevano fornito elementi idonei a superare i rilievi istruttori.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la decurtazione del punteggio relativa ai criteri del bando concernenti le significative criticità statiche e gli indici di rischio sismico. Dagli atti risultava che gli interventi eseguiti nel 2022 avevano già risolto le criticità statiche e portato l'indice di rischio a 0,485, mentre nella domanda era stato indicato un valore inferiore a 0,3 e la permanenza di criticità non più esistenti. Pertanto, non sussisteva il presupposto per l'attribuzione dei cinque punti relativi al criterio C e i tre punti del criterio D dovevano essere ridotti a uno. Il giudice ha escluso il difetto di motivazione, rilevando che la comunicazione di avvio, la relazione dell'organismo intermedio e il provvedimento finale rendevano intelligibile il percorso logico seguito; le osservazioni comunali non introducevano elementi nuovi, ma sostanzialmente confermavano i fatti posti a fondamento della rivalutazione. Ha inoltre escluso il travisamento dei fatti, ritenendo che l'amministrazione potesse verificare in concreto l'attualità dei criteri di attribuzione del punteggio e che, già alla data di pubblicazione del bando, le criticità risultassero risolte e l'indice di rischio non fosse inferiore a 0,3. La rideterminazione del punteggio è stata qualificata come sostanzialmente dovuta, in coerenza con la finalità della procedura di destinare le risorse agli edifici maggiormente bisognosi di interventi antisismici. Il richiamo all'affidamento non è stato ritenuto idoneo a incidere sulla legittimità della revoca; il TAR ha precisato che, in materia di indebita erogazione di denaro pubblico, affidamento e buona fede del percettore non impediscono il recupero delle somme e non impongono un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo o sull'interesse pubblico al recupero. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è rispettato quando il provvedimento e gli atti procedimentali richiamati rendono comprensibile il percorso logico e le ragioni della rivalutazione del beneficio; non è necessario un autonomo approfondimento quando le osservazioni dell'interessato non apportano elementi nuovi o idonei a modificare l'esito.
Programma regionale FESR 2021-2027, Azione 2.4.1
La procedura di finanziamento deve premiare, mediante i criteri di punteggio, gli interventi relativi agli edifici pubblici con maggiore criticità statica e maggiore rischio sismico; la verifica dell'effettiva sussistenza dei criteri può condurre alla rideterminazione del punteggio e alla revoca del finanziamento.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per l'assegnazione di contributi pubblici, l'amministrazione può verificare anche successivamente all'ammissione l'effettiva sussistenza e attualità dei requisiti utilizzati per attribuire il punteggio; se la verifica dimostra che il requisito non sussisteva, la rideterminazione del punteggio e la conseguente revoca del beneficio sono legittime.
- Quando le osservazioni presentate nel procedimento di revoca non contestano efficacemente i fatti posti a fondamento della rivalutazione e non introducono elementi nuovi, la motivazione del provvedimento finale può risultare anche dal richiamo agli atti istruttori e alla comunicazione di avvio, senza necessità di una rinnovata analisi autonoma di argomenti inconferenti.
- Nelle procedure di finanziamento dirette a distribuire risorse scarse secondo il grado di urgenza o di rischio, la rideterminazione del punteggio è legittima quando assicura che il beneficio sia attribuito ai progetti conformi alla ratio selettiva del bando, privilegiando gli interventi relativi alle situazioni di maggiore criticità.
- Il legittimo affidamento del beneficiario non impedisce la revoca o il recupero di somme pubbliche indebitamente attribuite quando mancano i presupposti sostanziali del beneficio; in tale ipotesi, l'amministrazione non è tenuta a un'ulteriore motivazione autonoma sull'elemento soggettivo del percettore o sull'interesse pubblico al recupero, normalmente insito nell'esigenza di ripristinare la legalità finanziaria.
- La circostanza che l'amministrazione non abbia rilevato tempestivamente l'assenza di un requisito nella prima fase istruttoria non consolida il diritto al finanziamento né preclude la successiva verifica, quando il requisito era necessario per l'attribuzione del punteggio e la graduatoria dipendeva dalla sua effettiva sussistenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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