Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23659/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato di guida senza patente. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida senza patente ai sensi dell'art. 116, comma 15, del codice della strada. Ha dedotto due motivi: violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva nel biennio idonea a evitare la depenalizzazione; e manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenendo non adeguata la pena irrogata. La Corte ha rilevato che le doglianze riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e, quanto al primo motivo, ha richiamato il principio per cui la prova della recidiva nel biennio può essere desunta anche da elementi probatori non necessariamente documentali, in difetto di allegazioni contrarie dell'interessato. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la determinazione della pena è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se manifestamente illogica o incongrua, evenienza non riscontrata nel caso concreto, poiché la Corte di appello aveva ritenuto la pena congrua e adeguata in considerazione anche della reiterazione del fatto.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La norma incriminatrice è richiamata quale base della condanna per guida senza patente, nella formulazione applicabile al caso concreto.

  • art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8

    La depenalizzazione del fatto è esclusa quando risulti la recidiva nel biennio; la prova della definitività del pregresso illecito può essere desunta da elementi probatori idonei, non necessariamente da attestazione documentale.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro implicito di valutazione della congruità della pena; l'uso di formule quali "adeguata" o "congrua" è ritenuto sufficiente a mostrare la considerazione dei criteri legali di commisurazione.

Massime di principio

  • In tema di guida senza patente, la prova della recidiva nel biennio che impedisce l'applicazione della depenalizzazione può essere fornita anche mediante elementi probatori diversi da una certificazione formale di definitività del pregresso accertamento, purché tali elementi consentano di risalire con certezza alla precedente violazione e non siano contrastati da allegazioni specifiche dell'interessato.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo quando sia sorretta da motivazione assente, incongrua o manifestamente illogica; la ritenuta congruità della pena, specie in presenza di reiterazione del fatto, è di regola sufficiente.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è adeguatamente espressa quando il giudice dia atto, anche sinteticamente, di avere valutato la pena come adeguata, congrua o equa in rapporto alle circostanze del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.