Ordinanza n. 1009/2026 - Catania, Sezione 4
Per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3072/2022, emessa nel giudizio R.G. n. 4521/2022 dal Tribunale di Catania Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.09.2022, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 3.882,17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero alla corresponsione di euro 3.882,17 a titolo di Retribuzione Professionale Docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 3072/2022, pubblicata il 20 settembre 2022, notificata il 26 marzo 2025 e divenuta definitiva, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere alla ricorrente la Retribuzione Professionale Docente per euro 3.882,17. Il TAR ha rilevato che i documenti depositati dalla ricorrente, indicati come sentenza, certificato di mancata impugnazione nel termine ex art. 327 c.p.c. e attestazione di notificazione della sentenza, non risultano presenti nel sistema documentale, presumibilmente per errore di caricamento o perché costituiti da file danneggiati. Poiché tali documenti sono necessari per la preliminare verifica delle condizioni dell'azione di ottemperanza, il Collegio ha disposto il rinnovo del deposito.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito la domanda di ottemperanza. Ha ordinato alla ricorrente di rinnovare il deposito della sentenza del Tribunale di Catania, del certificato di non proposta impugnazione nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c. e dell'attestazione di notificazione della sentenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, nel rispetto delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico e con modalità idonee a consentire il pieno esame degli atti. Il Collegio ha precisato che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, c.p.a., i termini assegnati dal giudice sono perentori salvo diversa previsione. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 9 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
termine previsto dall’art. 327 c.p.c.
Il documento attestante la mancata proposizione dell'impugnazione nel termine previsto dalla norma è ritenuto necessario, insieme alla sentenza e alla prova della notificazione, per verificare la definitività del titolo posto a fondamento dell'ottemperanza.
art. 52, comma 1, c.p.a.
i termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori
Il termine di 30 giorni assegnato per il rinnovo del deposito documentale è qualificato come perentorio, in assenza di diversa previsione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la verifica preliminare delle condizioni dell'azione richiede che il ricorrente depositi in modo pienamente leggibile e accessibile la sentenza posta a fondamento della domanda e la documentazione idonea a dimostrarne la notificazione e il passaggio in giudicato.
- Quando gli atti depositati telematicamente non risultano presenti nel sistema documentale o sono inutilizzabili per errore di caricamento o danneggiamento dei file, il giudice può ordinare il rinnovo del deposito entro un termine perentorio, prima di procedere all'esame della domanda di ottemperanza.
- Ai sensi dell'art. 52, comma 1, c.p.a., i termini assegnati dal giudice nel processo amministrativo sono perentori, salvo diversa previsione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 207/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 208/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 209/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 210/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 665/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 675/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →