Sentenza del 08/02/2016 n. 21 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Imposta di registro - Locazione di immobili strumentali di cui all'articolo 10 comma 1° n. 8 Decreto Iva - Simultanea soggezione a imposta di registro e Iva - Deroga al principio di alternatività Iva - Registro - Ammissibilità- Sussiste - Contrasto con l'articolo 401 della Direttiva 2006/112/CEE - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la simultanea applicazione dell'IVA e dell'imposta di registro, ritenendo che ciò violasse il principio di alternatività tra le due imposte e l'articolo 401 della Direttiva 2006/112/CE, che vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte con caratteristiche di imposta sul volume d'affari.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta ammissibile l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota dell'1% alle locazioni di immobili strumentali previste dall'articolo 10, comma 1, n. 8, del Decreto IVA, anche quando tali operazioni siano soggette a IVA. La deroga al principio di alternatività IVA-registro è legittima perché l'imposta di registro è un'imposta d'atto, collegata alla registrazione dell'atto e non al volume d'affari. Non è stato ravvisato alcun contrasto con l'articolo 401 della Direttiva 2006/112/CE.
Norme richiamate
Articolo 5, comma 1, lettera a-bis, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986
Assoggetta all'imposta di registro con aliquota dell'1% le locazioni di immobili strumentali, anche se assoggettate a IVA.
La norma introduce una deroga al principio generale di alternatività tra IVA e imposta di registro e consente la tassazione con registro anche in presenza di IVA.
Articolo 10, comma 1, n. 8, del D.P.R. 633/1972
Disciplina le locazioni di immobili strumentali ai fini IVA.
La disposizione individua le locazioni immobiliari strumentali alle quali può applicarsi il regime IVA, senza escludere l'applicazione dell'imposta di registro prevista dalla normativa speciale.
Articolo 401 della Direttiva 2006/112/CE
Vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre tasse, diritti o imposte aventi natura di imposta sul volume d'affari.
Il divieto riguarda le imposte che incidono sul volume d'affari con caratteristiche analoghe all'IVA. Non si applica all'imposta di registro, poiché questa colpisce l'atto soggetto a registrazione e non il volume d'affari.
Principio di alternatività IVA-imposta di registro
Il principio generale di non cumulabilità non impedisce al legislatore di prevedere deroghe specifiche, purché l'imposta di registro conservi natura propria e non si trasformi in un'imposta sul volume d'affari.
Massime di principio
- La soggezione di un'operazione a IVA non esclude automaticamente l'imposta di registro: occorre verificare se una norma speciale prevede espressamente una deroga al principio di alternatività.
- Per le locazioni di immobili strumentali, la previsione legislativa dell'imposta di registro dell'1% può operare anche quando il contratto è soggetto a IVA.
- L'imposta di registro è compatibile con il diritto dell'Unione quando è un'imposta d'atto, collegata alla formalità o all'esistenza giuridica dell'atto, e non un prelievo commisurato al volume d'affari.
- Il divieto europeo di ulteriori imposte sul volume d'affari non impedisce ogni forma di imposizione nazionale parallela all'IVA; è necessario verificare la natura sostanziale dell'imposta contestata.
- In casi analoghi, la verifica deve concentrarsi su tre aspetti: la natura dell'immobile, il regime IVA applicabile alla locazione e l'eventuale disposizione speciale che impone l'imposta di registro.
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